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Stamina. Per Corte Europea Diritti dell’Uomo "legittimo lo stop al trattamento"


Per i giudici, lo stop al trattamento deciso dal Tribunale di Udine “non è arbitrario né discriminatorio”, ma ha lo scopo di “tutelare la salute umana” considerato che “ad oggi il valore terapeutico del metodo Stamina non è stato ancora supportato da alcuna prova scientifica”. LA DECISIONE DELLA ECHR.

29 MAG - Irricevibile il ricorso presentato da Nivio Durisotto contro l’Italia (ricorso n. 62804/13 ) per contro lo stop del Tribunale di Udine al trattamento con metodo Stamina per sua figlia, affetta da una malattia cerebrale degenerativa. È questa la decisione della Corte europea dei Diritti Umani (Echr).

La Corte ha ritenuto infatti che il divieto di accesso a questa terapia, imposto dal giudice in applicazione del decreto legislativo n. 24/2013, persegue “lo scopo legittimo di tutela della salute” e la decisione “è proporzionata a tale obiettivo”, come si legge nella nota diffusa dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo. Per i giudici della Corte Europea dei diritti dell’uomo, infatti, lo stop dei giudici di Udine, dunque, “non è arbitrario né discriminatorio” (come invece ritenuto dal ricorrente perché in altri casi i giudici italiani avevano concesso il trattamento) tenuto conto che “il valore terapeutico del metodo Stamina non è supportato, ad oggi, da alcuna prova scientifica”, si sottolinea nella decisione della Echr.

Per esprimere la sua decisione la Corte ha inoltre tenuto conto che un comitato scientifico istituito dal Ministero della Salute italiano aveva emesso un parere negativo sul metodo terapeutico in questione. La Corte ha quindi affermato che non è compito del tribunale internazionale sostituirsi alle autorità nazionali competenti nel determinare il livello di rischio accettabile per i pazienti che desiderano avere accesso a una terapia compassionevole in un contesto sperimentale. Ne consegue, secondo la Echr, che “l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata della sig.ra MD, rappresentata dal rifiuto di accogliere la richiesta di terapia, può essere considerata come necessaria in una società democratica”.

Per quanto riguarda le decisioni di altri tribunali di autorizzare l'accesso al trattamento compassionevole per altre persone, la Corte ha rilevato, in primo luogo , che “molte volte vi erano differenze tra quei casi e quello della sig.ra Durisotto”. In alcuni casi perché trattamento era iniziato in date precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 24/2013, e in altri perché i giudici avevano autorizzato l'accesso al trattamento “in via eccezionale”. La Corte ha quindi sottolineato che la differenza di trattamento dei giudici nei confronti dei malati sarebbe stata discriminatoria “se non avesse avuto alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, il che significava che non perseguiva uno scopo legittimo o che non vi era alcuna proporzionalità ragionevole tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito”, ma in questo caso il divieto – sottolinea la Corte – “persegue lo scopo legittimo di tutela della salute ed è stato proporzionata a tale obiettivo”.

 

29 maggio 2014
© Riproduzione riservata

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