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Sigarette elettroniche. Pronto il decreto Saccomanni su vendita e produzione


Previsto dal decreto Lavoro-Iva, il decreto attuativo prevederebbe una tassazione del 58,5% sul prezzo di vendita per i liquidi ma anche per le parti di ricambio delle e-cig. I produttori dovranno istituire dei "depositi" e chiederne l'autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

29 NOV - Manca solo la firma del ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni e poi approdarà presto in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che attua le nuove norme sulla tassazione e la vendita delle sigarette elettroniche, introdotte a giugno con il decreto Lavoro-Iva.

È questione di giorni, riferisce l’agenzia di stampa Public Policy, che rende noti anche i contenuti della bozza del decreto all’esame del ministro dell’Economia ed atteso per fine ottobre, come previsto dallo stesso decreto Lavoro-Iva (articolo 11 comma 22). Si tratta di 9 articoli che chiariscono "l'ambito applicativo" e le "definizioni" contenute all'articolo 11 del decreto Lavoro-Iva. Oltre alla tassazione, già prevista nel Decreto Lavoro, si introducono nuove norme per la richiesta delle autorizzazioni alla commercializzazione delle 'bionde' elettroniche, sulle tariffe di vendita, sul sistema di stoccaggio, la regolamentazione per i depositi, sul versamento delle imposte e alcune norme per la vendita in Italia dei prodotti "succedanei ai tabacchi" provenienti dall'estero.
In particolare, saranno soggetti alla tassazione del 58,5% non solo i liquidi delle sigarette elettroniche, ma anche le “parti di ricambio” (come le batterie) e i “dispositivi meccanici ed elettronici”.

Il decreto prevede poi che i produttori di sigarette elettroniche per poter commercializzare i loro prodotti debbano istituire degli appositi "depositi" presentando una domanda all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per ottenere i permessi i produttori dovranno rendere noti: partita Iva, "le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito", i dati di locazione del deposito, "l'elenco dei prodotti" di e-cig che si intendono "fabbricare" o "ricevere" nell'impianto e l'ammontare presunto dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta (ogni 15 giorni).

I soggetti - si legge nella bozza - che intendano fare richiesta per l'istituzione del deposito (obbligatorio per chi vuole vedere le sigarette elettroniche) dovranno inoltre dichiarare "a decorrere a quale data l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere alla verifica tecnica dell'impianto". Alla domanda dovrà poi essere allegata "la perimetria dell'impianto da adibire a deposito, evidenziante il tracciato della recinzione fiscale". Per l'autorizzazione, dopo la verifica dell'impianto, l'Agenzia avrà a disposizione altri 30 giorni di tempo per rilasciare il permesso "all'istituzione del deposito". L'autorizzazione però sarà subordinata dal versamento, da parte del soggetto interessato, della cauzione relativa alla media delle tasse che i produttori saranno tenuti a pagare ogni 15 giorni. Al termine dell'iter, l'Agenzia provvederà ad assegnare al deposito un codice di imposta, per il versamento delle imposte.

Quanto ai produttori europei di sigarette elettroniche che vogliono vendere i loro prodotti in Italia, dovranno "nominare" un rappresentante fiscale residente nel nostro Paese e con partita Iva italiana, preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il rappresentate legale dovrà tenere un registro delle forniture distintamente per le tipologie di prodotto. Le registrazioni saranno effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi dal fornitore.
Il rappresentante dovrà poi comunicare mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti vendita forniti nel mese precedente, "indicando per ciascuno la quantità e i prezzi" delle sigarette elettroniche. Infine, si legge nella bozza, l'Agenzia - una volta verificati i requisiti - assegnerà al rappresentate fiscale un codice d'imposta.

29 novembre 2013
© Riproduzione riservata

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