Ddl autismo. Via libera dalla commissione Affari Sociali. Novità su linee di indirizzo e ricerca
di Giovanni Rodriquez
Il testo approvato contiene alcune novità. Nel corso dell'esame sono stati inseriti gli articoli 4 e 5. Il primo prevede che il Ministero della Salute provveda all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità degli interventi assistenziali. Il secondo, dispone che, sempre il dicastero di Lungotevere Ripa promuova lo sviluppo di progetti di ricerca. IL TESTO
04 LUG - Via libera dalla commissione Affari Sociali della Camera al ddl recante
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, già approvato in un testo unificato dalla commissione Igiene e Sanità del Senato.
Il ddl è composto da 6 articoli.
L'
articolo 1 individua le
finalità del provvedimento, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.
L'
articolo 2 prevede che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le
Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.
L'
articolo 3 dispone l'
aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. L'aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016.
Gli articoli 4 e 5 sono stati inseriti nel corso dell'esame in Commissione.
L'
articolo 4 prevede che il Ministero della salute, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provveda, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in applicazione dei Lea, all'
aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale e l'attuazione di esse costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.
L'
articolo 5 dispone che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di
progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
L'
articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che
dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate all'attuazione provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Giovanni Rodriquez
04 luglio 2015
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