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Regioni. Via libera definitivo dalla Camera alle ‘quote rosa’ per i Consigli regionali


Il provvedimento è stato approvato questa mattina con 3344 voti favorevoli e 31 contrari. In base alla nuova norma che disciplina l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali, dovrà essere garantita la presenza di almeno il 40 per cento dei consiglieri di sesso femminile.

03 FEB - La Camera dei deputati ha approvato questa mattina con 334 voti favorevoli e 31 contrari, la proposta di legge, già approvata dal Senato, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. Le Regioni saranno ora tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, provvedendo ad adottare specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
 
In particolare, è stato modificata la lettera c-bis), recentemente introdotta dalla Legge 215/2012, che prevede tra i principi la "promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive". In luogo del mero rinvio alle misure di incentivo, la nuova formulazione indica le specifiche misure da adottare ai fini della "promozione delle pari opportunità" tra donne e uomini, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali adottabili a livello regionale.
Pertanto, il testo prevede tre ipotesi:
1) Liste con preferenze.
Qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere:
quota di lista del 40 per cento: in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale;
preferenza di genere: deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso. In caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate.
 
2) Liste ‘bloccate'. Nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
 
3) Collegi uninominali. Nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.

03 febbraio 2016
© Riproduzione riservata

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