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Ddl concorrenza. Gli emendamenti sulle farmacie al vaglio della commissione Bilancio del Senato


I senatori della V commissione di Palazzo Madama hanno esaminato nella seduta di ieri le diverse proposte di modifiche in tema di farmacie, valutandone la compatibilità finanziaria. Il testo è tornato oggi in commissione Industria dove, nei prossimi giorni, verranno valutati nel merito e votati gli emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 46.

02 MAR - In una nota, la Federazione dell'Ordine dei farmacisti italiani fa il punto della situazione sul ddl concorrenza a seguito dell'esame degli emendamenti al testo avvenuta ieri in commissione Bilancio al Senato. Ricordiamo che i pareri della V commissione attengono esclusivamente alla compatibilità finanziaria delle proposte di modifica presentate. Ecco dunque cosa è emerso.
 
In primo luogo, si segnala che il parere approvato dalla Commissione è non ostativo sui seguenti emendamenti, segnalati dal vice presidente della Commissione Bilancio Andrea Mandelli nel corso della seduta, che prevedono il versamento, da parte delle società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata con maggioranza di soci non farmacisti, di un contributo pari al 2% del fatturato annuo in favore dell’ENPAF, al fine di evitare che l’ingresso dei capitali comporti un deterioramento delle risorse finanziare a disposizione dell’Ente: 48.26 MANDELLI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI; 48.27 D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE; 48.62 BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI; 48.63 SCALIA.
 
In merito, il Viceministro Morando ha rilevato che tali proposte non presentano profili finanziari problematici.
 
La Commissione 5a ha, invece, reso un parere di nulla osta condizionato all’introduzione di una clausola di invarianza finanziaria sull’emendamento 48.45 VALDINOSI, FASIOLO, volto a prevedere che nelle società di capitali titolari di farmacia i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti idonei ed iscritti all'albo e che, in mancanza di tale requisito, la gestione della farmacia sia interrotta fino al ripristino della maggioranza richiesta.
 
Il Viceministro Morando ha inoltre espresso parere favorevole sulle seguenti proposte:
 
48.38 DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA volto ad inserire tra le incompatibilità previste nel disegno di legge per la partecipazione alle società titolari di farmacia, anche le attività di distribuzione ed intermediazione del farmaco, nonché prevedere l’applicazione delle disposizioni sull’incompatibilità anche alla gestione delle farmacie comunali;

48.46 PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, finalizzato a prevedere che, in caso di sospensione del socio direttore, che la direzione della farmacia sia affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e che, la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all’art. 8 della legge n. 362/1991 da parte del socio non farmacista comporti la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione;

48.64 DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO volto a consentire la vendita dei medicinali di fascia C anche alle parafarmacie, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero;

48.65 DE PETRIS, GAMBARO che modifica il quorum per l’apertura delle farmacie riducendolo da 3.300 abitanti a 2.000 abitanti;

48.73 GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO e 48.74 GRANAIOLA che affidano ai Comuni il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie;

48.75 ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI, in base al quale il trasferimento delle farmacie soprannumerarie deve avvenire in via prioritaria in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie;

48.88 MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI volto a prevedere in modo esplicito che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti, dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie;

48.89 FISSORE finalizzato a prevedere che le disposizioni sulla distribuzione all'ingrosso e brokeraggio di medicinali, nonché sulla distribuzione di sostanze attive si applichino, oltre ai depositari di medicinali, anche ai concessionari di vendita dei medicinali;

48.0.2 MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI volto a modificare l’art. 102 del R.D. n. 1265/1934 in modo che sia garantito l’esercizio cumulativo di tutte le professioni o arti sanitarie, nonché lo svolgimento in farmacia delle attività professionali da parte di tutti gli esercenti le professioni o arti sanitarie, con l’eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. La proposta prevede inoltre, quando il fatto non costituisce reato, l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000 per i sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti, per la partecipazione agli utili della farmacia;

48.020 PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI volto a prevedere che nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determini raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale;
 
Il parere è, invece, contrario per assenza di relazione tecnica sui seguenti emendamenti:
48.72 BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO e 48.76 PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO, volti a prevedere in via sperimentale per il biennio 2016-2018 un’assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso;

48.96 IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI; 48.0.7 STEFANO, DE PETRIS, GAMBARO e 48.0.8 VALDINOSI, FASIOLO in base ai quali dal 1º gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia, con l’esclusione dei farmacisti che siano direttamente o indirettamente già titolari di farmacia;

48.0.3 BARANI volto a trasformare i Collegi e la Federazione degli infermieri, delle ostetriche, tecnici sanitari nei rispettivi Ordini provinciali e Federazioni nazionali;

48.0.5 PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, GAETTI, FATTORI e 48.0.6 MARGIOTTA volti a prevedere l’istituzione di farmacie non convenzionate con il SSN;

48.0.18 DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO e 48.0.19 DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO volti a modificare l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 193/2006 che indica le ipotesi in cui, per la cura di animali non destinati alla produzione di alimenti, possono essere utilizzati alcuni medicinali in deroga alle condizioni normali (c.d. uso in deroga).
 
Si evidenzia, inoltre, che il Viceministro ha espresso parere contrario per evidenti effetti negativi sulla finanza pubblica, sulla proposta 48.77 PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI volta a prevedere che le incompatibilità previste dalla legge tra la qualità di titolare e direttore di farmacia con l’occupazione di un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o di un qualsiasi altro rapporto di lavoro, siano limitate al caso in cui il posto di ruolo nell’Amministrazione dello Stato o il rapporto di lavoro sia a tempo pieno.
 
Il parere è, altresì, contrario sulle seguenti proposte:
48.4 PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO, in base al quale la partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia. Possono, tuttavia, essere titolare di farmacia solo la società di persone o la società cooperativa a responsabilità limitata. La proposta prevede anche l’incompatibilità della partecipazione alle società titolari di farmacia con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinari e l’eliminazione dell’incompatibilità con l’intermediazione. L’emendamento prevede inoltre che le comunicazioni (alla FOFI, all’Assessore alla sanità della competente Regione o Provincia Autonoma, all’Ordine Provinciale dei farmacisti ed alla ASL competente per territorio), già previste in caso di variazione dello statuto della società, vengano effettuate anche a seguito di cambiamento della compagine sociale.

48.79 BERGER, ZELLER, LANIECE, che prevede l’applicazione di quote sconto agevolate ad importi di fatturato annuo adeguati al passaggio dalla lira all’euro;

48.95 ENDRIZZI, GAETTI, che prevede il riconoscimento per il 2016 di un’indennità straordinaria una tantum ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali;

48.49 BERGER, ZELLER, LANIECE, che prevede, per le piccole farmacie rurali e con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN, che il fatturato del dispensario farmaceutico non concorra al fatturato della farmacia principale;

48.6 MARGIOTTA, che prevede, in via sperimentale per il biennio 2016-2018, un’assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.
 
Su tutti i restanti emendamenti riferiti all’art. 48, la Commissione ha espresso parere non ostativo.
 
Quanto alle proposte riferite all’art. 49, si segnala che la Commissione ha espresso parere contrario su alcune proposte che non riguardano in modo specifico il settore farmaceutico e parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 
La palla torna ora alla commissione Industria che, nei prossimi giorni, dovrà valutare e votare il contenuto degli emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 46.

02 marzo 2016
© Riproduzione riservata

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