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Rimborsi ex specializzandi. I dubbi della commissione Sanità. Dirindin (Pd): “Disagio per pretese di chi ha carriere avviate”. D’Ambrosio Lettieri (CoR): “Bene indennizzo ma possibili modifiche indennità”


Per la capogruppo Pd incommissione le pretese economiche per gli ex specializzandi sono discutibili "in un momento storico nel quale, per la penuria di risorse disponibili, il legislatore fatica a dare ristoro a soggetti ben più fragili, come ad esempio i danneggiati dagli emoderivati". Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR) riconosce invece la "necessità di un intervento legislativo" per evitare esborsi più consistenti in caso di sentenze di condanna.

09 NOV - Torna al centro del dibattito in commissione Sanità al Senato il disegno di legge per il rimborso degli ex specializzandi che punta ad elargire riconoscimenti economici a tutti i medici che sono stati ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978 e specializzati negli anni dal 1982 al 1992, con l'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006. 
 
Intervenendo ieri in XII commissione, il promotore del ddl, Piero Aiello (Ap), rispondendo ai dubbi sollevati nelle scorse sedute dai colleghi ha spiegato come il provvedimento persegua tre diversi obiettivi: garantire diritti derivanti da norme europee e finora negati a molti medici; evitare le incertezze e gli aggravi finanziari connessi all'imponente contenzioso cui è esposto lo Stato; creare le premesse per un turn over nel settore medico, attraverso l'istituto della contribuzione figurativa.
 
"L'ambito applicativo delle provvidenze è stato esteso agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno 1978 in quanto erano questi ultimi i frequentanti nell'anno 1983, anno dal quale la normativa europea ha previsto la necessità di adeguata remunerazione - ha precisato -. L'ambito applicativo è stato esteso anche ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006, pur se per questi ultimi vigeva una disciplina specifica sulla adeguata remunerazione (decreto legislativo 257/1991), in linea con diverse pronunce giudiziarie".
 
Quanto alla congruità del trattamento indennitario, ha aggiunto Aiello, "bisogna considerare che la somma a suo tempo prevista dalla legge n. 370 del 1999 deve essere attualizzata, ragione per cui non sembra eccessiva la prefigurazione di una indennità pari a 11 mila euro per anno di corso".
 
Le spiegazioni del senatore di Area Popolare non hanno però convinto la capogruppo Pd in XII commissione, Nerina Dirindin, che nel suo intervento ha esternato "disagio per le iniziative legislative in esame, in quanto esse mirano a soddisfare le pretese giuridiche di soggetti che hanno una carriera avviata e che non versano certamente in condizioni di difficoltà economica, in un momento storico nel quale, per la penuria di risorse disponibili, il legislatore fatica a dare ristoro a soggetti ben più fragili, come ad esempio i danneggiati dagli emoderivati".
 
Pur riconoscendo che la finalità di porre termine al contenzioso e alla connessa alea finanziaria "è condivisibile", Dirindin ritiene che il testo debba essere modificato allo scopo di "garantire che la chiusura definitiva delle liti avvenga con il minor aggravio possibile per le finanze pubbliche, e tenendo conto del fatto che il trattamento indennitario deve essere adeguato rispetto al carattere - a tempo pieno o parziale - dell'attività di specializzazione a suo tempo espletata".
 
Una posizione di maggiore apertura al provvedimento è stata infine espressa da Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR): "I disegni di legge in esame si fanno carico di dare ristoro a soggetti i cui diritti sono stati innegabilmente negati, ragione per cui ritengo necessario assumere iniziative di tipo legislativo. Vi è, nondimeno, un altro obiettivo sotteso ai testi in esame: evitare le incertezze e i possibili aggravi finanziari legati all'imponente contenzioso in essere e chiudere definitivamente le liti giudiziarie, con un impegno economico che, per quantità e modalità di esborso, è più lieve di quello derivante da eventuali sentenze di condanna: sono previste, ad esempio, la possibilità di corresponsione dilazionata dei trattamenti indennitari, quella di ricorrere al credito d'imposta o anche quella di ricorrere a una forma di contribuzione figurativa, quale modalità alternativa di sanatoria".

Per il complesso delle ragioni esposte, D'Ambrosio Lettieri esprime il convincimento che i disegni di legge in esame siano "meritevoli di una valutazione positiva", sebbene "suscettibili di affinamento - ad esempio, per ciò che attiene all'ammontare delle indennità - in sede emendativa".
 
Giovanni Rodriquez

09 novembre 2016
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