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Responsabilità professionale. Surico (Cic): “Una buona riforma, auspichiamo un'approvazione in tempi rapidi”


Questo il commento del past president del Collegio italiano dei chirurghi al via libera in seconda lettura al ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure da parte dell'Aula del Senato. "Con soddisfazione rileviamo che le nostre richieste e le nostre proposte sono state recepite in misura significativa". 

16 GEN - "Il Senato il 11.1.2017 ha approvato le nuove norme in tema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; ora il testo è stato trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva che si auspica avvenga in tempi rapidi. Con soddisfazione rileviamo che le nostre richieste e le nostre proposte sono state recepite in misura significativa". Con queste parole il past president del Collegio italiano dei chirurghi (Cic), Nicola Surico, ha commentato la recente approvazione in seconda lettura del ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure.

"La nuova normativa ha finalmente chiarito quale sia la natura della responsabilità professionale del medico strutturato. In ambito civile l’art. 7 al comma 3 espressamente prevede che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge. Il richiamo all’art. 2043 c.c. codifica (finalmente) in capo al sanitario strutturato una responsabilità di carattere extracontrattuale da fatto illecito (aquiliana) con i conseguenti corollari in materia di onere probatorio", ha spiegato Surico.

"Anche l’entità del danno risarcibile è determinata a sensi degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni (dlgs 209/05) e non già sulle tabelle del tribunale di Milano. Le tabelle ministeriali - ha proseguito - stilate a sensi dell’art. 139 per le cosiddette micropermanenti (fino al 9%) sono ormai operative da un decennio, hanno dato buona prova ed hanno altresì superato il vaglio di legittimità costituzionale. E’ fondamentale che venga finalmente predisposta dal ministero anche la tabella relativa alla cosiddette macropermanenti introdotta dall’art. 138 ma ad oggi inattuata. Anche in tema di rivalsa, nei confronti dei sanitari dipendenti da strutture private, e di responsabilità amministrativa, per i dipendenti pubblici, è stato introdotto un tetto massimo di danno commisurato alla retribuzione e non più all’entità del danno risarcito dalla struttura al danneggiato. Questa è una novità di indubbia tutela per i sanitari".

"Altra fondamentale tutela a favore dei sanitari è posta dall’art. 11 che prevede che la garanzia assicurativa, obbligatoria per effetto del precedente art. 10, abbia una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa - ha aggiunto il past president del Cic - deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Viene quindi estesa anche nella materia della responsabilità sanitaria l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione, finora prevista esclusivamente per la RCA da circolazione stradale".
 
"Fondamentale per la tutela dell’attività dei sanitari appare infine la riformulazione dell’art. 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la cui novella, art. 16, esclude perentoriamente che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari. Sul versante penale si segnala sostanzialmente la codificazione dell’art. 3 comma 1 del DL 158/12 (e la sua conseguente abrogazione) mediante l’introduzione dell’art. 590 sexies del codice penale. Conclusivamente il testo approvato dal Senato appare una buona riforma, di equilibrio tra le opposte esigenze, ma è indispensabile, per la sua effettiva e piena riuscita, che nei termini dichiarati vengano emanati i decreti attuativi e le tabelle ministeriali", conclude Surico.

16 gennaio 2017
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