Decreto nomina dirigenti Asl. Parere favorevole senza condizioni e osservazioni dalla Commissione Affari sociali
Approvata la proposta di parere della relatrice Miotto (Pd). Promossa la pubblicazione dell'elenco dei soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito, in modo da non configurarsi come una graduatoria e interferire con l'autonomia regionale; così come il riconoscimento di un punteggio maggiore per l'esperienza maturata rispetto ai titoli formativi. IL PARERE
16 MAG - Via libera dalla commissione Affari Sociali della Camera al decreto legislativo che modifica i criteri per la selezione dei direttori generali, direttori amministrativi, e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nella proposta di parere approvata, presentata dalla relatrice
Anna Miotto (Pd), non vi sono condizioni né osservazioni.
Qui si spiega innanzitutto come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato illegittima la procedura relativa alla delega in oggetto, nella parte in cui prevedeva un parere della Conferenza unificata Stato-Regioni anziché un'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni.
Sul presente schema, inoltre, è già stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni lo scorso 6 aprile, e, nella medesima data, anche la Conferenza Unificata ha espresso un parere favorevole.
Nel parere viene espresso apprezzamento per la novella presente all'articolo 3, comma 1, lettera c), laddove si specifica che l'elenco dei soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale, “è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione”, recependo così quanto era emerso dalla discussione svoltasi proprio presso la Commissione Affari sociali lo scorso anno - in occasione dell’iter di approvazione del decreto legislativo n. 171 del 2016 – a proposito del rischio che, nel caso in cui fossero riportati i punteggi conseguiti dai candidati, l’elenco verrebbe a configurarsi come una vera e propria graduatoria, interferendo in tal modo con l’autonomia regionale.
Promosso, infine, anche il principio di parità per quanto riguarda la valutazione dell’esperienza dirigenziale e dei titoli formativi dei candidati, prevedendo che per la prima possa essere attribuito un massimo di 60 punti e per i secondi un massimo di 40 punti, superando in questo modo quanto era stato previsto dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2016, che viene espressamente abrogato dall’articolo 6 dello schema di decreto.
16 maggio 2017
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