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Decreto vaccini. Dalle sanzioni all'iscrizione a scuola: tutti i rilievi del Servizio studi del Senato


La contestazione dell'Asl per la mancata vaccinazione è prevista solo per la prima dose del ciclo con conseguente applicazione diretta della sanzione in caso di mancato rispetto della successiva tempistica? Gli introiti delle sanzioni verranno versati dalle Regioni al bilancio statale? Gli obblighi sulla presentazione della documentazione riguardano anche le iscrizioni operate d'ufficio? Questi alcuni dei chiarimenti chiesti dai tecnici di Palazzo Madama. IL DOSSIER

01 LUG - Il decreto vaccini, che la prossima settimana entrerà nel vivo della discussione in Commissione Sanità al Senato, è stato attenzionato in questi giorni dal Servizio studi del Senato. Nel dossier prodotto dai tecnici di Palazzo Madama sono stati inseriti alcuni rilievi riguardanti in particolare la richiesta di ulteriori specifiche sul tema delle sanzioni e dell'iscirzione a scuola.
 
Nel documento si segnala innanzitutto come, nell'ordinamento finora vigente, le vaccinazioni obbligatorie per tutti i neonati o i bambini sono le seguenti: anti-difterica; anti-tetanica; anti-poliomielitica; anti-epatitica B. Per la violazione di queste norme, con riferimento anche ai richiami obbligatori (da distinguere dai richiami raccomandati, ma non obbligatori), sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, a carico di chi eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela sul bambino o dell'affidatario del minore o del direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore sia ricoverato.
 
All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale. Si segnala, tuttavia, che alcune regioni (Lombardia , Piemonte, Toscana, Veneto) e la provincia autonoma di Trento, con atti di rango legislativo o con delibere, hanno sospeso l'applicazione del regime sanzionatorio. I limiti minimi e massimi delle sanzioni - in base alle norme finora vigenti- sono pari a: 30 e 154 euro per la vaccinazione mista anti-difterica-anti-tetanica; 10 e 154 euro per la vaccinazione anti-poliomielitica; 51 e 258 euro per la vaccinazione anti-epatitica B.
 
Il decreto in discussione amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e sancisce il principio di gratuità per le medesime. L'estensione dell'obbligo riguarda le seguenti vaccinazioni: anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella. Sul punto ricordiamo che la prossima settimana inizierà la discussione sulla proposta della relatrice (ed i relativi subemendamenti) con la quale si propone di far scendere da 12 a 10 le vaccinazioni obbligatorie togliento dall'elenco l'anti meningococco B e l'antimeningococco C.
 
Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 a 7.500 euro, con riferimento sia alle vaccinazioni già obbligatorie nella disciplina finora vigente - rispetto alla quale si verificano, dunque, un elevamento ed un'unificazione delle sanzioni - sia alle nuove vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia, per entrambe le categorie di vaccinazioni obbligatorie, si prevede una preventiva fase di contestazione, da parte dell'Asl territorialmente competente, con conseguente esclusione della sanzione qualora il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita da parte del "decisore territoriale" nella schedula vaccinale in relazione all'età. Sul punto il dossier segnala come "potrebbe essere opportuno chiarire se il preventivo atto di contestazione sia previsto solo per la prima dose del ciclo, con conseguente applicazione in via diretta della sanzione, in caso di mancato rispetto della successiva tempistica".
 
Le sanzioni, si spiega nel decreto, vengono comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dei tutori. Per i tecnici sarebbe però "opportuno valutare se tali riferimenti soggettivi e quelli identici di cui all'articolo 3, comma 1, siano esaustivi, tenuto anche conto che le norme sanzionatorie finora vigenti sulle vaccinazioni obbligatorie fanno riferimento anche ad altri soggetti, quali l'affidatario del minore e il direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore sia ricoverato".
 
Rimanendo sempre sul tema delle sanzioni, questte ultime dovrebbero essere irrogate dagli organi competenti secondo la disciplina regionale. Nel dossier si suggerisce tuttavia di chiarire questo profilo, "considerato che il successivo articolo 2, comma 4, destina al bilancio dello Stato le somme derivanti da tali sanzioni, nonché definire, in ipotesi, le modalità di versamento delle stesse somme dalle regioni al bilancio statale".
 
Passando poi al tema delle iscrizioni a scuola, nel decreto si pone una distinzione tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne (incluse quelle private, anche se non paritarie), da un lato, e le restanti scuole, dall'altro. Per il primo àmbito di strutture, la presentazione della documentazione richiesta sulle vaccinazioni costituisce requisito di accesso, mentre per il secondo àmbito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami. Per i tecnici si dovrebbero in ogni caso definire esplicitamente gli effetti della mancata presentazione anche con riferimento ai centri di formazione professionale regionale.
 
I dirigenti scolastici delle scuole (comprese quelle private, anche se non paritarie) ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione professionale regionale sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione - ovvero, per l'anno scolastico 2017-2018, entro il 10 settembre 2017 -, di una delle seguenti documentazioni: idonea documentazione, relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno - o, per l'anno scolastico 2017-2018, entro il 10 marzo 2018 -; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate nella schedula vaccinale in relazione all'età ed entro la fine dell'anno scolastico.
 
Sul punto i tecnici chiedono di "chiarire se questi obblighi di presentazione sussistano anche per i casi in cui l'iscrizione sia operata di ufficio, considerato che, per ogni ordine e grado di scuola, le iscrizioni nelle classi successive alla prima (ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico e alla classe terza degli istituti tecnici e professionali), nonché le iscrizioni dei soggetti che debbano ripetere la prima classe, si effettuano d’ufficio".
Inoltre, si chiede di valutare se il termine del 10 luglio di ciascun anno sia congruo con riferimento a tutte le fattispecie, "considerato che in alcune strutture private - anche di educazione o formazione - il termine per l'iscrizione potrebbe ricadere in una data successiva". La stessa locuzione "anno scolastico" non sembrerebbe comprendere "i servizi educativi per l’infanzia ed i centri di formazione professionale regionale".
 
Passando all'inserimento nelle classi dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie, "sembrerebbero opportune una formulazione più chiara nonché, in ogni caso, una valutazione circa la congruità dell'eventuale limitazione alle sole fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3, considerato che l'inadempimento degli obblighi di vaccinazione non preclude l'accesso (ai sensi del comma 3 dell'articolo 3) alle scuole diverse da quelle dell'infanzia ed ai centri di formazione professionale regionale".
 
Infine, nel dossier si legge come "l'articolo 6 abroga il citato art. 47 del regolamento di cui al D.P.R. n. 1518 del 1967, e successive modificazioni, e le norme sanzionatorie finora vigenti in materia di vaccinazioni obbligatorie; riguardo a queste ultime disposizioni, si segnala che non viene abrogato esplicitamente l'art. 3, secondo comma, della L. 20 marzo 1968, n. 419 (provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria)".
 
Giovanni Rodriquez

01 luglio 2017
© Riproduzione riservata

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