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Camera. Esercizio cumulativo professioni sanitarie e nuova disciplina concorsuale per dirigenti Ssn. Ecco i due Ddl Mandelli (FI)


Entrambi i testi sono stati assegnati alla Commissione Affari Sociali. Il primo chiarisce che è possibile l’esercizio cumulativo di due o più professioni sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. Con il secondo si introduce una valutazione anche del servizio prestato in qualità di informatore scientifico del farmaco e dell’attività prestata dal direttore di farmacia privata aperta al pubblico.

17 GEN - Sono stati assegnati alla Commissione Affari sociali della Camera i progetti di legge, a prima firma Andrea Mandelli (FI), recanti rispettivamente “Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio cumulativo di professioni o arti sanitarie” e “Disposizioni in materia di valutazione del servizio prestato presso le farmacie nei concorsi per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale”.

Con riferimento alla modifica dell’art. 102 del Tuls, relativo al divieto del cumulo, la proposta legislativa intende chiarire che è possibile l’esercizio cumulativo di due o più professioni sanitarie, sia sotto il profilo soggettivo (uno stesso soggetto esercita diverse professioni sanitarie) che oggettivo (diverse professioni sanitarie sono esercitate in farmacia), ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
 
Pertanto, resta fermo il divieto di cumulo (oggettivo e soggettivo) tra la professione di farmacista e quelle di medico, odontoiatra e veterinario.
 
Il testo relativo alla modifica della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, come evidenziato nella stessa relazione, tiene conto, invece, del fatto che il Dpr 483/1997, nel prevedere i servizi equiparabili ai fini della valutazione dei titoli di carriera per la partecipazione al concorso per dirigente farmacista nel ruolo sanitario del Ssn, non contempla espressamente attività connesse alla professione, creando un’ingiusta disparità nell’ambito delle diverse professionalità operanti nel settore del farmaco.
 
La proposta di legge, pertanto, introduce una valutazione anche del servizio prestato in qualità di informatore scientifico del farmaco e dell’attività prestata dal direttore di farmacia privata aperta al pubblico.

17 gennaio 2020
© Riproduzione riservata

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