Senato. La prossima settimana in Aula il decreto che ‘spacchetta’ il Miur in due diversi Ministeri
Questa settimana ha preso il via l'esame del provvedimento presso la Commissione Istruzione. Il decreto, approvato lo scorso 29 dicembre in Consiglio dei Ministri, prevede uno 'spacchettamento' tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e Ricerca. Il testo, composto da 6 articoli, definisce le nuove aree funzionali e la nuova organizzazione dei due diversi dicasteri. IL TESTO
08 FEB - Ha preso il via questa settimana, presso la Commission Istruzione del Senato, l'esame del decreto varato lo
scorso 29 dicembre dal Consiglio dei Ministri che prevede uno 'spacchettamento' tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e Ricerca. Questi sono stati affidati, ricordiamo, rispettivamente a
Lucia Azzolina e
Gaetano Manfredi. L'approdo del testo in Aula è all'ordine del giorno dell'Assemblea di martedì 11 febbraio.
Il provvedimento si compone di
6 articoli.
L'
articolo 1 istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (Mi) e il Ministero dell'università e della ricerca (Mur), sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa.
L'
articolo 2 definisce l'istituzione, le aree funzionali e l'ordinamento dei due Ministeri. Si attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione.
Le nuove aree funzionali del Ministero dell'istruzione sono:
1. organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, "inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca" (tale ultima precisazione non era prevista nel d. lgs.300/1999, ma rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, quanto alla definizione delle classi di abilitazione (art. 5, co. 5, D.P.C.M. 140/2019) e Direzione generale per il personale scolastico, quanto alla formazione iniziale dei docenti (art. 5, co. 6, D.P.C.M. 140/2019);
2. definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
3. definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione (riproduce le attuali competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019);
4. definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale (riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019);
5. valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale (riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019);
6. definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
7. definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo (riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019);
8. attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica(2) , in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali (rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019);
9. formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019);
10. assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, "anche" in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore.
Al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).
Le nuove aree funzionali del Mur sono:
1. compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
2. istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (e coreutica) (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali. La disciplina attuale contenuta del D.P.C.M. 140/2019 a tali funzioni aggiunge anche la "vigilanza" e il "monitoraggio sulle attività di università e istituzioni AFAM", non riprodotte nel testo in commento;
3. valorizzazione del merito e diritto allo studio (tale area è attualmente ricompresa nelle competenze del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per la formazione universitaria e Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - art. 6 del D.P.C.M. 140/2019);
4. accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Si autorizza la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dal 2020, connessi alla maggiore spesa di personale per l'aumento di 2 posizioni di dirigente generale che si aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.
L'
articolo 3 ripartisce le strutture e gli uffici tra i due Ministeri, tenuto conto, che attualmente presso il Miur sono complessivamente operanti 3 Dipartimenti. In dettaglio, si assegna al Ministero dell'università e della ricerca le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.
Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, già previste dal vigente regolamento di organizzazione del Miur e operanti presso il citato Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che attualmente ha carattere trasversale, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino al 30 aprile 2020. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano inoltre a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio.
Le procedure di ricognizione e trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie sono individuate con successivo D.P.C.M., da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione.
L'
articolo 4 detta norme transitorie stabilendo che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riorganizzazione, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai DD.P.C.M. 140/2019 e 155/2019, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.
Sempre fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, i due Ministri assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
L'
articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.
L'
articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.
G.R.
08 febbraio 2020
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