CdM impugna leggi della Sardegna sulla formazione specialistica e della Sicilia sui cimiteri
L’impugnativa contro la Regione Sardegna riguarda la legge 6 del 06/03/2020 sui contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali è stata decisa in quanto alcune disposizioni “esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di autodeterminazione”. L’impugnativa contro la Sicilia riguarda la legge 4 del 03/03/2020 in materia cimiteriale e attività funeraria che, tra le altre cose, contrasterebbe “con i principi fondamentali in materia di tutela della salute” e con la “tutela della concorrenza”.
30 APR - Il Consiglio dei Ministri, riunito ieri, ha deciso, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, di impugnare una legge della Sicilia in materia di “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria” e una della Sardegna recante “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”.
Nel dettaglio, per il CdM la legge della Regione Sardegna n. 6 del 06/03/2020, recante “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, riguarda alcune disposizioni che “esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di autodeterminazione, in violazione degli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione”.
Per quanto concerne la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18”, la nota di fine seduta di Palazzo Chigi spiega che la decisione di impugnarla dipende dal fatto che “alcune delle norme in materia di servizi cimiteriali e attività funebri esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; altre norme incidono inoltre sulla tutela della concorrenza, violando dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione”.
30 aprile 2020
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