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Governo clinico. Affari Sociali licenzia, con modifiche. Testo pronto per l'Aula


Approvati 7 emendamenti del relatore. Sull’invasione delle competenze regionali, Balduzzi, presente in commissione, fa presente che “la legge contiene i principi, sarà poi la normativa di dettaglio, di competenza regionale, a definire in maniera articolata le procedure". Ecco il testo ricostruito.

31 MAG - Approvato in via definitiva in commissione Affari Sociali della Camera, con 7 nuove modifiche proposte dal relatore Domenico Di Virgilio (Pdl), il testo sul governo clinico, che ora è pronto per approdare in Aula.

Le novità riguardano in particolare la specifica che al Collegio di direzione non sarà corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese, che per gli incarichi di natura professionale e direzione di struttura verrà presentata una terna di candidati tra cui il direttore generale dovrà scegliere, che la permanenza in servizio dei dirigenti non può comportare l’aumento del numero di dirigenti e che comunque resta fermo quanto previsto dalla normativa previdenziale generale. Cancellata la previsione che “di norma” il direttore di dipartimento mantiene la direzione di struttura di appartenenza.

Gli emendamenti del relatore, come spiegato dal presidente della commissione in apertura della seduta, recepiscono i pareri raccolti dalle diverse commissioni di Montecitorio. Tuttavia, Gian Carlo Abelli (PdL), ha sottolineato nel corso del dibattito come il provvedimento, nonostante le modifiche, risulta invasivo delle competenze delle regioni, in particolare per quanto riguarda articolo 5 sull’affidamento degli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura.
Il ministro della Salute, Renato Balduzzi, presente in commissione, ha però sottolineato, come riporta il resoconto dei lavori, che il ddl “contiene i principi, sarà poi la normativa di dettaglio, di competenza regionale, a definire in maniera articolata le procedure per l'attribuzione degli incarichi”. E ha inoltre fatto presente che, in linea generale, nelle materie rientranti nella competenza concorrente delle regioni, come appunto la sanità, è sempre difficile stabilire il limite tra la competenza statale e quella delle regioni. In considerazione della lunghezza dell’iter del provvedimento in esame, nonché dell'approfondito dibattito svolto in Commissione, Balduzzi ha quindi ritenuto che il testo dovesse essere licenziato, valutando eventualmente la possibilità di presentare degli emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea.

Di seguito gli emendamenti approvati. Clicca qui per scaricare il testo del ddl ricostruito.

I nuovi emendamenti del relatore approvati ieri dalla commissione Affari Sociali

Articolo 3
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
3. 100. Il relatore.
(Approvato)

Articolo 5
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: seleziona da uno a tre candidati con le seguenti: presenta al direttore generale la terna di candidati idonei.
5. 100. Il relatore (nuova formulazione).
(Approvato)

Articolo 6
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno di pari rilievo con le seguenti: senza oneri aggiuntivi per l’azienda.
6. 100. Il relatore.
Come riportato dal resoconto della seduta, però, in rilievi formulati dagli onorevoli Miotto e Barani, il relatore ha acconsentito a riformulare il suo emendamento 6.100, nel senso di modificare l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 nel modo seguente: «L’esito positivo della valutazione
determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza oneri aggiuntivi per l’azienda ».
(Approvato)

Articolo 7
Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: di norma.
7. 100. Il relatore.
(Approvato)

Articolo 8
Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
8. 100. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Resta fermo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. 101. Il relatore.
(Approvato)

Articolo 9
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 100. Il relatore.
(Approvato)
 

31 maggio 2012
© Riproduzione riservata

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