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Operatori degli uffici Usmaf-Sasn. In corso approfondimenti al Ministero della Salute su nuovo Accordo collettivo nazionale


"Le Organizzazioni sindacali di categoria hanno chiesto di definire due questioni di particolare rilevanza sociale ed economica: l'immissione nei ruoli della dipendenza del personale in parola e l applicazione di alcuni istituti, tipici del rapporto di lavoro subordinato. Sono in corso gli opportuni approfondimenti. Il Ministero ntende offrire la massima disponibilità per approfondire i margini di praticabilità giuridica del riconoscimento del ruolo sanitario alla dipendenza del Ssn". Così il sottosegretario Costa ha risposto all'interrogazione di Bologna (CI).

10 GIU - "In data 30 aprile 2020, i rappresentanti della parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative (FP CGIL, CISL FP, UIL PA, USB P.I.) hanno siglato la nuova ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), operante negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti Uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati USMAF-SASN). Le Organizzazioni sindacali di categoria hanno chiesto di definire due questioni di particolare rilevanza sociale ed economica: l'immissione nei ruoli della dipendenza del personale in parola e l applicazione di alcuni istituti, tipici del rapporto di lavoro subordinato. Sono in corso gli opportuni approfondimenti. Il Ministero ntende offrire la massima disponibilità per approfondire i margini di praticabilità giuridica del riconoscimento del ruolo sanitario alla dipendenza del Ssn".
 
Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha risposto in Commissione Affari Sociali all'interrogazione sul tema presentata da Fabiola Bologna (CI).
 
Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Costa.
 
"L'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è assicurata, in Italia e all'estero, dal Ministero della salute per il tramite dei propri ambulatori, o dei propri medici fiduciari nelle zone sprovviste di ambulatori, ovvero tramite strutture del Servizio Sanitario Nazionale o strutture private accreditate direttamente con lo stesso Ministero o con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale sanitario (medico e non medico) operante presso i suddetti ambulatori presta la propria attività in base ad apposita Convenzione, disciplinata da specifici accordi di settore. Detti rapporti presentano caratteristiche peculiari, che non consentono di ricondurli a quelli della dipendenza pubblica, ovvero del lavoro subordinato tout court, né sono assimilabili tout court a rapporto di lavoro autonomo.
 
Infatti, i sanitari in questione prestano la loro attività avvalendosi di risorse tecniche e strumentali messe a disposizione dal Ministero della salute, sono destinatari di istituti tipici del lavoro dipendente, quali ad esempio, l'osservanza dell'orario di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela sindacale, i sistemi di rilevazione delle presenze, la corresponsione mensile del compenso, e ciò sebbene non sia prevista l'applicazione di altri istituti normativi ed economici, pur sintomatici del rapporto subordinato, quali la tredicesima, il trattamento di fine rapporto, il rapporto gerarchico con superiori, gli assegni familiari, nonché alcuni istituti della maternità facoltativa.
In sostanza, mentre gli operatori professionali non medici che prestano attività nel SSN sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato contrattualmente riconosciuto, regolamentato da appositi contratti collettivi nazionali, il personale ora in questione soggiace ad una disciplina completamente diversa.
 
Si tratta, quindi, di rapporti non inquadrabili in nessuno degli schemi tipici sopra richiamati (subordinato o autonomo), e che non trovano corrispondenza in nessun altro settore del pubblico impiego, costituendo un unicum in cui convivono elementi di autonomia ed elementi di subordinazione.
In fattispecie analoghe, la giurisprudenza, civile e amministrativa, si è orientata nell'inquadrare i predetti rapporti nell'ambito della parasubordinazione, pervenendo così ad escludere il rapporto di pubblico impiego, pur in presenza di alcuni tipici elementi della subordinazione.
Tanto premesso, in data 30 aprile 2020, i rappresentanti della parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative (FP CGIL, CISL FP, UIL PA, USB P.I.) hanno siglato la nuova ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), operante negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti Uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati USMAF-SASN).
La sottoscrizione di tale Accordo è giunta al termine di una complessa e articolata trattativa, che ha visto impegnate le parti negoziali per un lungo periodo, in ragione della specialità che contraddistingue questa categoria di personale.
 
In particolare, nel corso delle trattative negoziali per il rinnovo dell'Acn di categoria, le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno chiesto di definire due questioni di particolare rilevanza sociale ed economica, quali:
1) immissione nei ruoli della dipendenza del personale in parola;
2) applicazione di alcuni istituti, tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali il riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992, l'estensione dell'astensione per gravidanza e puerperio anche al periodo facoltativo, l'introduzione dei congedi parentali, dei permessi per lutto, dei permessi elettorali, ecc...
 
Sono in corso presso la Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio di questo Ministero gli opportuni approfondimenti sulla questione. In sintesi, la nuova ipotesi di Accordo prevede un trattamento migliorativo, sul piano giuridico ed economico, per il personale citato e, contestualmente, introduce profili di maggiore chiarezza nella regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici, nell'ottica di migliorare l'efficienza dell'assistenza sanitaria erogata e ottimizzare l'impiego delle risorse umane.
Assicuro che il Ministero della salute intende offrire la massima disponibilità per approfondire i margini di praticabilità giuridica della soluzione auspicata dagli On. li interroganti". 

10 giugno 2021
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