Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Lunedì 20 MAGGIO 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Concorso farmacie. Aspettiamoci un contenzioso “senza eguali”


A bandi di concorso aperti (e sono ancora diversi), si sono generate pericolose confusioni autoprodottesi, in progressione geometrica, per lo più tramite il naturale tam tam che il sistema web garantisce, troppo spesso impunemente. Ma anche il ministero della Salute c’ha messo del suo

06 FEB - In un particolare momento, così com’è quello attuale, per i giovani farmacisti, che si appropinquano a partecipare al super concorso straordinario per sedi farmaceutiche ovvero per quelli che sono già in attesa degli esiti di quelli già scaduti, è fondamentale la certezza. Soprattutto quella estimativa dei titoli suscettibili di valutazione discrezionale, da esercitarsi a cura delle commissioni “esaminatrici”.
 
Invero, anche a bandi di concorso aperti (e sono ancora diversi), si sono generate - non si comprende fino a che punto non volutamente - pericolose confusioni autoprodottesi, in progressione geometrica, per lo più tramite il naturale tam tam che il sistema web garantisce, troppo spesso impunemente. 
Esse confusioni hanno maggiormente riguardato le diverse ipotesi di valutazione di punteggio delle classi previste in relazione ai titoli di studio e di carriera, per come disciplinati dal DPCM n. 298 del 30 marzo 1994. Più precisamente, di quelli contraddistinti dal cosiddetto asterisco, intendendo per tali i titoli soggetti a valutazione discrezionale, da effettuarsi a cura delle commissioni in via preventiva, cioè prima dell’inizio dello scrutinio delle domande degli aspiranti.
 
Il dibattito web (ma non solo) ha messo fuori pista tanti professionisti interessati, determinando certezze indebite in taluni, dal momento che hanno prodotto ipotesi valutative di somma “generalizzata e acritica” di alcune tipologie di punteggio. Così facendo si sono danneggiati molti partecipanti, facendo loro supporre di potere andare “assolti” in relazione a palesi disparità di trattamento tra l’aspirante individuale e quello “collettivo”, ritenendo quest’ultimo il concorrente organizzatosi a partecipare alla competizione concorsuale in “gestione associata”. Si sono così indotti alcuni giovani a presumere che, per esempio, due 104/110+un 102/110 facessero un 110/110 meritevole di una totalizzazione di circa 5 punti su 15. Così come si sono convinti che 8 master+2 dottorati totalizzassero non so quanti punti (spesso è dipeso dalla generosità del “tecnico”) piuttosto che 2 punti su 15. Così come si sono promosse le partecipazioni strumentali di alcuni aspiranti meritevoli, in possesso di due e più lauree, ma già contrattualmente legati da rapporti di lavoro pubblico e/o privato, nonostante la loro dichiarata indisponibilità a rinunciarvi in ogni modo.
 
Insomma, si è tanto abusato nell’ingenerare la formazione di sogni in tanti giovani desiderosi di soddisfare le loro giuste aspirazioni professionali, che (ahiloro) registreranno difficoltà tali, in tal senso, da subire interventi ad escludendum post-concorsuali, a causa di incompatibilità legali insormontabili. 
A determinare un siffatto clima di imbarazzo generale hanno contribuito in tanti, professionisti e organizzazioni, soventemente improvvisati, che - con troppa facilità - hanno dispensato consigli, spesso gratuiti, finalizzati a conquistare quella notorietà “scientifica” altrimenti negata. A questi si sono aggiunti quelli che si potrebbero definire gli investitori, ovverosia coloro i quali hanno garantito ai più ingenui farmacisti aspiranti il successo concorsuale e imprenditoriale “chiavi in mano”. Mi riferisco a quei tanti “mecenati” - nei confronti dei quali si suppone l’ingenerarsi (poi) di numerose azioni tendenti al risarcimento del danno causato e non solo – caratterizzatisi, da tempo, nel figurare molto generosi nell’elargire consigli (addirittura) nella scelta dei soci, esercitando tale attività a mo’ delle vecchie “agenzie matrimoniali”, nella valorizzazione dei punteggi e nella selezione “tecnica” delle sedi da conquistare, ivi compreso l’allestimento/arredamento delle farmacie “vinte”.
 
A tutto questo, andava opposta una chiara attenzione, che è invece mancata, da parte delle istituzioni tutte, principalmente da quelle che solitamente rappresentano gli interessi dei farmacisti, titolari e non, dimostratesi, invece, tolleranti nei confronti di tali riprovevoli accaduti, moltiplicatisi su tutto il territorio nazionale. 
Ad una tale confusione si è aggiunta quella di carattere interpretativo che ha visto, pure, protagonista il Ministero della salute. Con una lettera di risposta ad un quesito non meglio identificato, del 23 novembre 2012 e a firma del capo dell’ufficio legislativo dell’epoca, lo stesso è infatti pervenuto ad una conclusione esegetica non affatto condivisibile. Ciò è avvenuto in riferimento alla frequentazione delle procedure dell’anzidetto percorso concorsuale e agli esiti favorevoli eventualmente conseguiti da una cosiddetta “partecipazione associata”, di cui all’art. 11, comma 7, del D.L. n. 1/2102, convertito nella legge n. 27/2012.
 
Più esattamente, in relazione al tema della partecipazione al concorso di farmacisti, singoli ovvero associati, non ancora idonei a rendersi, comunque, titolari di farmacia privata (perché non in possesso idoneità conseguita in un precedente concorso ovvero della pratica professionale maturata nell’arco di un biennio).
Ebbene - al di là della neppure convincente deduzione afferente alla ritenuta non necessaria idoneità, quale requisito per rendersi (co)titolare di farmacia privata ad esito del ripetuto concorso -, l’interlocutore ministeriale del tempo giunge, al riguardo, ad alcune conclusioni che, francamente, non trovano fondatezza alcuna nell’ambito del diritto che regola la vicenda ipotizzata. Non si comprende, infatti, il significato che l’autore del parere vorrebbe attribuire alla cosiddetta “gestione associata”, cui il legislatore, tra le tante confusioni che ha generato, ha assegnato il ruolo di potenziale concorrente ordinario.
 
Invero, il medesimo, nel concludere la sua nota, afferma la neo-esistenza di un terzo genus di soggetto idoneo a rendersi (co)titolare di una “sede farmaceutica” e, quindi, (com)proprietario della connessa azienda/farmacia. Ciò in aperto contrasto con quanto disciplinato dalla legislazione specifica che ne sancisce l’esclusiva in capo a farmacista individuale o ad una società speziale, costituita nella forma della società di persona (snc o sas), cui rinviare la titolarità del previsto atto amministrativo di natura concessoria. Il tutto, ritenendo che la gestione associata, alla quale il legislatore ha fatto esplicito riferimento, escluderebbe il titolo in capo ad una eventuale società speziale tradizionale, per riservarlo “congiuntamente, in capo ai soci, in deroga (implicita, in quanto tale molto sommariamente dedotta dal dicastero competente) alla fattispecie già prevista dall’articolo 7 della legge n. 362/91”.
 
A ben vedere, si sono registrati comportamenti tali da essere risultati quantomeno ingenerosi nei confronti dei tanto ingenui giovani farmacisti che andavano assolutamente assistiti con il massimo dell’onestà intellettuale e con l’esercizio dei saperi reali. 
Tra l’altro, andava anzitempo definito,beninteso sul piano normativo, ciò che costituirà un grave handicap delle commissioni giudicatrici, prioritariamente il punteggio da attribuire alle lauree triennali, inesistenti all’epoca del primitivo DPCM, cui fa riferimento tutta la materia concorsuale.
Insomma, si profila un contenzioso che non ha eguali, sia per numeri che per casistica.
 
Ettore Jorio
Professore di diritto sanitario all’Università della Calabria

06 febbraio 2013
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy