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Dirigenti Ssn e l'incompatibilità a nomine politiche. Una norma che fa discutere


La legge anticorruzione del 2012 e il suo decreto applicativo hanno fissato nuovi paletti per i dirigenti della PA eletti al Comune, alla Provincia e alla Regione. Per molti sanitari potrebbe aprirsi il dilemma tra incarico politico e ruolo professionale. Ma come stanno realmente le cose? Ne abbiamo parlato con Tiziana Frittelli, giurista ed esperta della materia.

12 LUG - Su molti medici (ma anche farmacisti, biologi e quant’altro) che rivestono un ruolo di dirigente nelle Asl o negli ospedali potrebbe abbattersi la mannaia dell’incompatibilità tra professione e carriera politica. Dal sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi a quello de L’Aquila Massimo Cialente. Per non parlare della consistente pattuglia di consiglieri regionali, provinciali e comunali appartenenti alle professioni sanitarie e provenienti dalle file dell’amministrazione pubblica.
 
E la decisione non è facile. Perché continuare a fare politica, onorando il mandato degli elettori, potrebbe costare a questi professionisti lo stipendio di dirigente del Ssn a fronte di compensi per consigliere comunale o provinciale che spesso non arrivano a mille euro al mese.
La legge che potrebbe metterli dinanzi al bivio è la legge 6 novembre 2012, n. 190, più nota come legge “anticorruzione” e soprattutto il decreto legislativo 39 del 2013, applicativo della legge 190, che ha fissato una serie di incompatibilità tra nomine politiche e incarichi di dirigenti nella PA.
 
Per cercare di capire come stanno effettivamente le cose abbiamo interpellato Tiziana Frittelli, giurista, con diverse esperienze di amministratrice nella PA.
 
“L’articolo 12 – ci ha spiegato Frittelli - tratta l’incompatibilità tra  incarichi  dirigenziali  interni  e  esterni  e cariche   di   componenti   degli   organi   di   indirizzo   nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Il terzo e il quarto comma stabiliscono che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni,  nelle  pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con una articolata fattispecie:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione ;
b) con la carica di componente della giunta o  del  consiglio  di una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000 abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima popolazione della medesima regione, ovvero , ricompresi  nella  stessa  regione  dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di  enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
d) con la carica di componente di organi di indirizzo negli  enti di diritto privato in controllo  pubblico  da  parte  della  regione, nonché di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000 abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima popolazione della stessa regione”.
 
“Come noto, ai sensi dell’articolo 15 del dlgs 502 del 1992 e smi, - prosegue Frittelli -    la dirigenza sanitaria è collocata in  un  unico  ruolo,  distinto  per profili  professionali,  ed  in  un  unico  livello,  articolato   in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. Pertanto, un medico, un farmacista, un biologo hanno accesso al Ssn esclusivamente come dirigenti, già dal primo ingresso, con il solo requisito del possesso della specializzazione richiesta dalla disciplina messa a concorso, fattispecie unica in tutto il panorama della pubblica amministrazione, dove l’accesso alla dirigenza avviene con un procedimento di ulteriore livello rispetto all’ingresso iniziale”.
 
“Conseguentemente – sottolinea la giurista - l'attività dei  dirigenti  sanitari  è  caratterizzata,  nello svolgimento  delle  proprie  mansioni  e   funzioni,   dall'autonomia tecnico- professionale, ben diversa da quella amministrativa. Ai dirigenti con incarico di direzione  di  struttura  (complessa e dipartimentale) sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali,  funzioni  di   direzione   e   organizzazione   della struttura, da  attuarsi nell'ambito  degli  indirizzi  operativi  e gestionali del dipartimento di appartenenza”.
 
“A mio avviso, anche per i responsabili di struttura – aggiunge - non si realizza ‘l'esercizio in via esclusiva delle competenze  di  amministrazione  e gestione’ . Il responsabile di struttura gestisce personale che non seleziona e non sceglie, essendo selezionato dagli uffici del personale e scelto dalla direzione sanitaria e dal responsabile delle professioni sanitarie. Le regole di gestione (orario di lavoro, pause, ferie) sono disposte dalla direzione previa concertazione sindacale svolta dai vertici aziendali. Il responsabile di struttura usa materiali che non acquista, essendo acquistati con gara pubblica. La gestione del budget è solo interna, nel senso che il responsabile di struttura ha vincoli legati agli obiettivi annuali di performance affidati dalla direzione aziendale, mentre non ha, come potrebbe credersi da parte dei non addetti ai lavori, una parte del portafoglio aziendale da gestire”.
 
“Quanto alle politiche sanitarie – spiega ancora Frittelli -  le stesse sono stabilite dall’atto aziendale, dai regolamenti, dalla direzione aziendale e di dipartimento. Come si sostanzierebbe quindi il requisito richiesto dalla norma di  incarichi   di funzione   dirigenziale,   comunque   denominati,   che    comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze  di  amministrazione  e gestione?”
“D’altronde conclude - la ratio del decreto legislativo 39 è quello di evitare le ben note commistioni tra politica ed incarichi di vertice che potrebbero ricorrere ai suggerimenti politici per appalti, concorsi, ecc ecc., e non certo quello di escludere dalla vita politica forze produttive che non hanno in sé tali pericoli di commistione. Probabilmente è proprio in considerazione della specificità di questo tipo di dirigenza che il decreto legislativo 39 ha dettato norme specifiche per la sanità, limitando l’inconferibilità e l’incompatibilità agli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo”.
 
Insomma una partita tutta da giocare anche se per alcuni dirigenti del Ssn l’incubo della scelta è già scattato, come nella Asl di Viterbo dove il commissario straordinario Luigi Macchitelli ha scritto a tre sanitari del Consiglio comunale e a due del Consiglio provinciale, facendo presente che il loro ruolo nella Asl è in bilico proprio per le incompatibilità previste dal Decreto legislativo 39. Al momento niente di definitivo, ma la tensione sale in attesa del parere, richiesto dallo stesso Macchitella, alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche (Civit), organismo preposto dallo stesso decreto a vigilare sulla corretta applicazione della norma.

12 luglio 2013
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