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Farmacisti. Codice Deontologico in aggiornamento. Ma per i farmaci online manca il logo del ministero


La revisione decisa dalla Fofi per armonizzare il Codice alle novità legislative. Le modifiche riguarderanno, in particolare, la preparazione galenica; la vendita di farmaci soggetti a prescrizione; la vendita di farmaci tramite internet, per la quale il ministero della Salute avrebbe dovuto predisporre un apposito logo nazionale entro il 1° luglio 2015. Ma del logo, ancora nessuna traccia.

14 AGO - Sarà aggiornato il Codice deontologico del Farmacista. Il Comitato Centrale della Federazione degli Ordini (Fofi), infatti, “alla luce delle ultime novità legislative, nonché delle modifiche attualmente all’esame del Parlamento”, ha deciso di avviare la procedura di revisione del Codice Deontologico del Farmacista in modo che “possa essere riformato tenendo conto dei recenti sviluppi professionali e normativi”. Nell’attesa dell’adozione del nuovo Codice Deontologico, la Fofi fornisce un riepilogo delle disposizioni “che devono essere interpretate tenendo conto delle sopravvenute disposizioni legislative” e che, dunque, saranno oggetto di revisione.
 
Articolo 7, comma 1
Preparazione galenica di medicinali in farmacia

“Com’è noto – ricorda la Fofi -, l’art. 11, comma 15, del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, ha previsto la possibilità per gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali di allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea”.
In proposito, la Fofi ricorda che “la disciplina di riferimento è contenuta nel D.M. 8.11.2012 e nel D.M. 9.3.2012”.
Pertanto, l’art. 7, comma 1, del Codice Deontologico che riconosce la preparazione galenica quale prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia “deve interpretarsi nel senso che tale prerogativa va considerata estesa anche ai farmacisti che nelle parafarmacie, in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto delle condizioni previste, allestiscono preparati galenici non soggetti a prescrizione medica”.

Articolo 24
Medicinali soggetti a prescrizione medica

“L’art. 24 del Codice Deontologico – ricorda la Fofi - stabilisce che il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge”, ma “il D.M. 31.03.2008 ha disciplinato i casi di urgenza in cui al farmacista è riconosciuta la possibilità di consegnare medicinali in assenza della presentazione della ricetta medica”. Pertanto, sottolinea la Federazione, l’art. 24 “deve essere applicato, tenendo conto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale”.
 
Articolo 34
Vendita di medicinali tramite internet

L’articolo 34, che vieta la vendita di medicinali tramite internet o altre reti informatiche “deve intendersi superato dalle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 17/2014 in materia di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione medica”. In proposito, la Fofi ricorda che entro il 1° luglio 2015, avrebbe dovuto predisporre il logo nazionale, conforme a quello approvato dalla Commissione Europea, che servirà ad identificare ogni farmacia o parafarmacia che effettui vendita on line di farmaci. “Ad oggi, tuttavia, tale logo non è stato ancora adottato dal Dicastero”.
 

14 agosto 2015
© Riproduzione riservata

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