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Lo specialista non deve limitarsi al controllo del paziente secondo la sua specialità. La Cassazione condanna un neurologo per un decesso per problemi cardiaci


Secondo la Cassazione la limitazione della responsabilità va ricercata solo nel caso in cui il medico abbia agito secondo la best practice, senza che ci sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza e ha quindi respinto il ricorso del neurologo. L'errore commesso dal medico era quello di non aver pensato a un'origine cardiaca degli svenimenti e quindi di non aver sottoposto il paziente a un esame elettrocardiografico. LA SENTENZA.

06 APR - Un medico non può limitarsi a curare un paziente in base alla sua specializzazione: se da questa non risultano danni evidenti dallo stato di salute dell’assistito, deve proseguire gli accertamenti dimostrando flessibilità che lo porti a considerare patologie non del proprio campo e deve sottoporre il paziente a ulteriori e diversi accertamenti. Altrimenti secondo la Corte di Cassazione (sentenza 15178/2018) sussiste la responsabilità medica per negligenza o imprudenza.

Il caso è quello di una donna che si era rivolta a un famoso neurologo per continui svenimenti. Il professionista, rimanendo nel campo della neurologia aveva prescritto alla paziente un accertamento ('Tilt test') e se questo fosse andato bene la paziente poteva considerarsi 'sana come un pesce'. Così non è stato perché l'esame aveva dato esito negativo, ma l’assistita continuava ad avere svenimenti e la vicenda si era conclusa con il decesso della donna per problemi cardiaci.

La difesa del medico si è basata sul fatto che la paziente non aveva eseguito l’esame prescritto nella struttura individuata da lui, ma in un’altra. Però già i giudici di merito in primo grado avevano rilevato che l'esame condotto in una struttura diversa non avesse alcuna rilevanza.

L'errore commesso dal medico era quello di non aver pensato a un'origine cardiaca degli svenimenti e quindi di non aver sottoposto il paziente a un esame elettrocardiografico.

La difesa allora, appellandosi alla legge Balduzzi (189/2012) ha invocato per il neurologo la colpa lieve perché la norma prevede che il professionista che nello svolgimento della propria attività si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente.

Ma secondo la Cassazione la colpa lieve deve  essere esclusa nei casi in cui sia presente una violazione del dovere di diligenza. Quindi la limitazione della responsabilità va ricercata solo nel caso in cui il medico abbia agito secondo la best practice, senza che ci sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza e ha quindi respinto il ricorso del neurologo.

Secondo la sentenza “nell'ambito delle previsioni colpose, ove più persone risultino responsabili di un evento, ciascuna ne risponde per intero. In tema di rapporto di  causalità  vige  il  principio  della equivalenza delle cause, avendo il  legislatore,  all'art.  41,  cod  pen.,  adottato  la teoria della par condicio. Pertanto, qualunque comportamento riferibile ad un soggetto agente, che si ponga come antecedente nella verificazione di una serie di accadimenti che conducono all'evento, è causa dello stesso”.

“Il rilievo mosso dalla difesa – continua la sentenza - in ordine alla corresponsabilità degli altri medici che si sono occupati del caso, ove mai tale responsabilità fosse stata ritenuta esistente, avrebbe potuto essere considerata come elemento di valutazione rilevante ai fini delta determinazione delta entità delta pena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma primo, n. 3) cod. pen. che fa espresso riferimento al grado della colpa”.

“Peraltro – aggiungono i giudici -  poiché il reato è estinto per intervenuta prescrizione,  tale aspetto non ha più alcuna incidenza nell'ambito delta vicenda in esame”.

“Quanto alla possibilità di una valutazione comparativa,  in termini percentuali, della responsabilità dell'imputato, si tratta di un aspetto che viene in rilievo quando vi e un concorso di colpa anche delta persona offesa. Sul punto, questa Sezione, si e cosi espressa:  ‘In  tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza delta sua condotta sull'efficienza causate del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravita del reato e determinazione delta pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generate, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche’. Poiché nel caso in esame non si ravvisa alcun aspetto afferente al fatto colposo della parte civile, il giudice non era tenuto a effettuare una previsione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento”.

In base a questi principi la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese  di giudizio in favore della parte civile.  

06 aprile 2018
© Riproduzione riservata

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