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Tar Puglia. Respinto ricorso massofisioterapisti. Non vi può essere equipollenza con fisioterapia


La vicenda riguarda l'Università di Foggia che, in un primo momento, aveva aperto le porte a 200 massofisioterapisti riconoscendo loro l'accesso al terzo anno della facoltà di Fisioterapia senza la necessità di svolgere un test d'ingresso nonostante il numero chiuso. A seguito di un intervento del Miur, l'Ateneo aveva fatto retromarcia. Ora il Tar Puglia dà ragione al Ministero spiegando che il test d'ingresso non può essere aggirato e che possono essere riconosciuti un massimo di 12 CFU ai massofisioterapisti. LA SENTENZA

11 GIU - Negata l'equipollenza tra massofisioterapisti e fisioterapisti. L’equipollenza al diploma universitario di diplomi e attestati conseguiti al di fuori di strutture universitarie deve essere limitata ai soli titoli conseguiti anteriormente alla riforma delle professioni sanitarie. Quanto ai titoli successivamente conseguiti, ci potrà essere un riconoscimento di massimo 12 CFU, in seguito all’eventuale superamento di una prova selettiva per l’accesso ai corsi di laurea.
 
Questo, in sintesi, quanto deciso dal Tar Puglia respingendo il ricorso di alcuni massofisioterapisti. Questa la vicenda. L’Università di Foggia, con una delibera del 2016, aveva in un primo momento accolto le richieste di iscrizione diretta al III anno del corso di laurea in Fisioterapia, avanzate da circa duecento studenti in possesso del diploma di massofisioterapista.
 
Successivamente, in data 24.3.2017, il Miur invitava l’Università ad annullare la procedura d’iscrizione, evidenziandone l’illegittimità, in quanto “volta ad ammettere un numero illimitato di soggetti in possesso di titolo ritenuto equipollente, senza che ne ricorrano i presupposti”. L’Università di Foggia, pertanto, aderendo all’indirizzo espresso dal Miur, con nota dell’11.4.2017, avviava il procedimento di annullamento.
 
L’Amministrazione osservava, "in seguito ad un più attento esame del quadro normativo di riferimento e dei rilievi ministeriali, che l’equipollenza al diploma universitario di diplomi e attestati conseguiti al di fuori di strutture universitarie debba essere limitata ai soli titoli conseguiti anteriormente alla riforma delle professioni sanitarie, dovendosi invece ritenere che i titoli successivamente conseguiti, seppur non del tutto inefficaci, rilevino ai soli fini del riconoscimento di CFU, nel numero massimo di 12, in seguito all’eventuale superamento di una prova selettiva per l’accesso ai corsi di laurea".
 
Inoltre, viene riconosciuto che il test d'ingresso previsto per le facoltà a numero chiuso "è ineludibile".

11 giugno 2018
© Riproduzione riservata

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