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Legge 194. A 40 anni dal referendum, è ora di cambiare

di Anna Pompili

18 MAG - Gentile Direttore,
quaranta anni fa, con il voto ai referendum, la stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani si dichiarò favorevole alla legalizzazione dell’aborto e alla legge 194. La legge fu dunque confermata, ma fu subito chiaro che molti avrebbero lavorato per svuotarla dall’interno, sfruttandone le criticità insite nella sua stessa natura di compromesso. Nacquero allora, dalla consapevolezza del pericolo per un diritto appena conquistato, i Comitati per la difesa e l’applicazione della legge 194, e lo scontro si esacerbò soprattutto in relazione alla questione dell’obiezione di coscienza, che tra i ginecologi si allargava a macchia d’olio,  con punte che sfiorano il 100% in alcune realtà del nostro paese.

Questa situazione ha portato ad una radicalizzazione dello scontro tra sostenitori e detrattori, che ha reso impossibile un ragionamento e una valutazione obiettiva della legge e dei suoi limiti; pur essendo questi ultimi sempre più evidenti, ha comunque prevalso la necessità di difendere la legge, nel timore che qualunque richiesta di cambiamento avrebbe portato con sé un rischio di peggioramento.

Così, in 40 anni, ai problemi legati alla non applicazione si sono aggiunti e moltiplicati quelli legati ai limiti della legge, con i quali noi operatori ci confrontiamo quotidianamente. Cominciando dall’impossibilità di procedere, negli aborti tardivi del secondo trimestre, al cosiddetto feticidio. In questi casi, dopo la 22ma settimana, l’aborto viene praticato inducendo con i farmaci le contrazioni uterine. L’articolo 7 della legge 194 afferma che, se il feto ha raggiunto un’età gestazionale nella quale è possibile che sopravviva al di fuori dell’utero, l’aborto è lecito solo nel caso in cui vi sia un pericolo per la vita della donna (punto a. dell’art.6 della legge), e obbliga il medico a fare tutto il possibile per salvaguardare la vita del feto. Ciò ha portato a due conseguenze: in primo luogo, la legge ha di fatto definito un limite non scritto per le interruzioni di gravidanza cosiddette “terapeutiche”, che si fissa all’epoca gestazionale in cui il feto acquisisce la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (la “viability”), attorno alle 22 settimane. Non si va oltre, per evitare il rischio di aggiungere, al dramma di una grave patologia diagnosticata tardivamente, il dramma della prematurità.

Nei casi in cui la diagnosi di grave patologia fetale sia posta tardivamente, oltre questo limite, negli altri paesi si procede al feticidio, raccomandato dalle società scientifiche prima dell’induzione del travaglio abortivo, e di fatto vietato dalla legge 194. La seconda conseguenza sta nel fatto che le donne che si trovano in una situazione del genere, sono costrette all’alternativa tra un futuro di sofferenze per sé e per il figlio, e la migrazione all’estero, per eseguire il feticidio e dunque l’aborto.

Si definisce così una grave ingiustizia, che si perpetua da 43 anni e che, oggi, non possiamo più sopportare.

Analogamente, da operatori, riteniamo ingiustificato il limite del 90mo giorno, oltre il quale l’aborto è ammesso solo in presenza di gravi patologie, materne o fetali. Questo limite non corrisponde ad uno stadio definito di sviluppo embrio-fetale, che è un continuum dall’impianto in utero fino al raggiungimento della viability. Per questo motivo, in molti paesi il limite per l’aborto basato sulla autonoma valutazione della donna è fissato oltre il 90mo giorno; in Inghilterra, ad esempio, l Abortion act, la legge del 1967, fissa questo limite alla 24ma settimana.

Un altro elemento di ingiustizia non più accettabile, che offende la dignità delle donne non riconoscendo loro la capacità di prendere decisioni responsabili e dunque ignorando qualunque diritto all’autodeterminazione, è il periodo di “riflessione” che la legge impone nei casi in cui non vi siano condizioni di urgenza. Il periodo di riflessione è inaccettabile anche per ragioni mediche: in primo luogo perché si definisce rigidamente e a priori la durata di un periodo di attesa che, se necessario, attiene invece alla valutazione medica del caso specifico. Inoltre, il periodo di riflessione, ritardando la procedura, medica o chirurgica, espone la donna ad un maggior rischio di complicazioni, la cui incidenza aumenta con l’aumentare dell’epoca gestazionale.

Poi c’è il grande capitolo dell’obiezione di coscienza. È innegabile che il medico che la solleva ha un conflitto di interessi verso la donna a cui nega una procedura, ammessa dalla legge e che lui si rifiuta di eseguire per motivi di natura etica o religiosa. Basterebbe che la legge obbligasse il medico a risolvere questo conflitto di interessi, in primo luogo informando la donna delle sue preclusioni e dei suoi limiti, e in secondo luogo inviandola, per quelle procedure che lui si rifiuta di eseguire, ad un collega non obiettore.

Queste le urgenze, che investono aspetti della legge non più condivisibili. Ma è tutto l’impianto ideologico, ben espresso dall’articolo 1 della 194, che non è più accettabile. Non è più accettabile una legge che, scritta con il presupposto di una cittadinanza di serie B per le donne, non riconosce loro alcun diritto all’autodeterminazione.

C’è invece bisogno, oggi, di una legge “leggera”, che ribadisca fermamente il dovere della sanità pubblica di garantire l’accesso alle procedure per l’interruzione di gravidanza rispettando la dignità delle persone, delle donne e dei professionisti che si dedicano alla salute e ai diritti riproduttivi.

Anna Pompili
Ginecologa di AMICA (Associazione medici italiani contraccezione e aborto)-Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica


18 maggio 2021
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