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Scuola. L’Emilia Romana chiarisce: “Attestati Dipartimento di sanità pubblica per chi rientra dopo il covid, per gli altri malanni non serve certificato medico né autocertificazione”


La Regione e l’Ufficio scolastico regionale forniscono ai dirigenti scolastici, ai coordinatori didattici, responsabili della sanità pubblica, pediatri e medici di medicina generale, un documento contenente le indicazioni per la riammissione a scuola dopo l’assenza per malattia. Per i casi no-covid restano valide le regole previste dalla legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – art. 36, per la “Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”.

10 SET - Dopo l’emergenza Coronavirus, cosa succede dal 14 settembre in poi se un alunno rimane a casa per più giorni con febbre, malessere o altre indisposizioni? Lo chiariscono la Regione, con l’assessorato alle Politiche per la Salute, e l’Ufficio scolastico regionale (Usr) attraverso le “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna”. Documento che è stato inviato ai dirigenti scolastici, coordinatori didattici, responsabili della sanità pubblica, pediatri e medici di medicina generale di tutto il territorio regionale.

Nello specifico, illustra la Regione in una nota di sintesi del documento, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per più giorni, in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, potranno verificarsi due situazioni.

Se si sospetta un caso di Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda, l’esecuzione del tampone diagnostico. In caso di esito positivo, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento in merito alla riammissione in comunità.

L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanità pubblica di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale), una volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.

Coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del ministero dell’Istruzione, nelle Indicazioni operative “si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – art. 36 (“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”) – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, né autocertificazione della famiglia.

10 settembre 2020
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