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Farmaci SOP. Libertà di pubblicità al pubblico come per gli OTC. La sentenza del Tar Lazio 

di Annalisa Scalia

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto da un’azienda farmaceutica volto ad ottenere il riconoscimento della possibilità di pubblicizzare presso il pubblico medicinali senza obbligo di prescrizione, ma non appartenenti alla categoria dei medicinali di automedicazione. Nella sentenza i Giudici hanno evidenziando l'insussistenza, nell'ordinamento italiano, di un espresso divieto alla pubblicità dei medicinali SOP. LA  SENTENZA

01 LUG - Con sentenza n. 7539 del 30 giugno 2016, il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto da un’azienda farmaceutica e volto ad ottenere il riconoscimento della possibilità di pubblicizzare presso il pubblico medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP), ma non appartenenti alla categoria dei medicinali di automedicazione (OTC, over the counter, da banco o di automedicazione, cioè medicinali che il farmacista può esporre sul banco per la libera vendita).
 
Pubblicità fino ad oggi preclusa in Italia in ragione della prassi del Ministero della salute volta ad ammettere la pubblicità presso il pubblico solo dei medicinali OTC (e non dei SOP), con una implicita equiparazione - sotto questo profilo - dei medicinali SOP a quelli con obbligo di prescrizione .
 
Nella sentenza i Giudici hanno ripercorso analiticamente il quadro giuridico evidenziando l'insussistenza, nell'ordinamento italiano, di un espresso divieto alla pubblicità dei medicinali SOP, nonché le incongruenze insite nella prassi del Ministero della salute volta ad vietare la pubblicità presso il pubblico degli stessi sull’assunto che ne potrebbe incentivare il consumo, comportando che l’utente si determini all’acquisto prescindendo dal consiglio del farmacista.
 
Al riguardo, i Giudici amministrativi hanno sottolineato come:
a) sia i farmaci OTC che quelli SOP, in quanto commercializzati senza la previa necessità della ricetta medica, sono dal Legislatore considerati sullo stesso piano sotto il profilo della tutela della salute pubblica;
 
b) né per suffragare un’eventuale differenza in tal senso può essere richiamata la necessità del previo consiglio del farmacista, in quanto se il consumatore finale richiede un determinato farmaco SOP il farmacista è comunque tenuto a consegnarlo;
 
c) ne consegue che nel quadro legislativo di cui sopra la finalità pubblicistica di assicurare un consumo responsabile e documentato dei farmaci SOP deve essere razionalmente perseguito imponendo rigorose prescrizioni al messaggio pubblicitario, e non ponendo, quindi, un divieto in via generale di pubblicità per i farmaci de quibus.
 
Si tratta di una decisione particolarmente importante perché segna l'affermazione di un principio di diritto che riporta l'Italia alle medesime condizioni giuridiche del resto dei paesi dell'UE. Risulta, infatti, superata la tradizionale distinzione, prettamente italiana, tra medicinali OTC e restanti SOP, a favore di un sostanziale allineamento alla normativa europea (da cui discendono le normative di recepimento a livello nazionale), che non conosce tale distinguo ai fini dell'accesso alla pubblicità, prevedendo il divieto di pubblicità presso il pubblico per i soli medicinali soggetti a prescrizione medica.
 
Avv. Annalisa Scalia
Studio Legale Astolfi e Associati

01 luglio 2016
© Riproduzione riservata

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