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Il cyberbullismo e la tutela del minore

di Pasquale Giuseppe Macrì

La Legge 71/2017 ha avuto il pregio di definire il fenomeno del cyberbullismo, introducendo e individuando particolari forme di tutela, educazione e prevenzione dello stesso, con particolare coinvolgimento dei servizi educativi. Giova sottolineare come anche la figura del Pediatra Curante assuma particolare rilievo nella tutela del minore fragile, sia vittima che autore di tali condotte.

04 SET -

Il termine “cyberbullismo” fa riferimento a quelle forme di aggressione, molestia e discriminazione sviluppatesi con la recente diffusione dei mezzi informatici e delle correlate opportunità di comunicazione, condivisione e scambio di informazioni mediante social network, forum, chat, messaggistica oltreché alle piattaforme di gioco.

Il contesto virtuale e la possibilità di anonimato rappresentano peculiarità particolarmente critiche che impattano sulla complessità del fenomeno, influenzandone gravosamente la percezione delle parti coinvolte nell’evento. A tal proposito, nel 2017, è intervenuto il Legislatore emanando la Legge n. 71, titolata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” volta alla definizione del fenomeno e alla predisposizione di strumenti atti alla prevenzione e al contrasto dello stesso.

Secondo quanto definito dalla Legge 71/2017, per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Secondo tale definizione, pertanto, rilevano il preciso scopo di isolare uno o più minori individuati quali bersaglio e la realizzazione di “un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”, circostanze tali da escludere quei fenomeni di “mera aggressività” sovente posti in essere attraverso il mezzo informatico.


In particolare, sono riconosciute diverse forme che configurano il fenomeno del cyberbullismo, tra cui si annoverano:
- la denigration, che si caratterizza per la diffusione per via informatica di notizie, immagini iconografiche (fotografie o video), vere o artefatte che siano, e che ritraggano comportamenti o situazioni imbarazzanti, con lo scopo di lederne l'immagine, offenderne la reputazione o violarne comunque la riservatezza;

- il flaming, che si caratterizza nella pubblicazione di messaggi dal contenuto aggressivo, violento, volgare, denigratorio, in danno di un utente nel momento in cui questi compie una determinata attività online;

- l’harassment, che si caratterizza nell’invio continuo e ripetuto di numerosi messaggi per via informatica di natura volgare, aggressiva e minatoria;

- la impersonation, che si caratterizza nell’accesso non autorizzato nel profilo di servizi online di una determinata persona, al fine di realizzare attività non autorizzate con lo scopo di nuocere o cerare imbarazzo alla vittima;

- l’outing e il trickery, consistente nella pubblicazione e diffusione in rete di immagini intime o altro materiale sensibile della vittima, senza l’approvazione di quest’ultima ovvero contro la sua esplicita volontà.

Sotto il profilo penalistico, è da evidenziarsi come le condotte soprarichiamate potrebbero configurare, astrattamente, numerose fattispecie di illecito previste dal nostro ordinamento e, in particolare, la diffamazione (art. 595 c.p.), le molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e, in caso di sistematicità delle stesse, gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) oltre alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p) o di reati in tema di pedo-pornografia, qualora il materiale diffuso abbia come protagonista una persona di età inferiore ai diciotto anni (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), potendo infine nei casi estremi integrarsi l’ipotesi di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.).

Per quanto concerne gli aspetti di carattere civilistico, gli esiti derivanti dal fenomeno del cyberbullismo potrebbero cagionare danni sia di natura patrimoniale, facendo con ciò riferimento alla diminuzione del patrimonio (c.d. danno emergente ), che al mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. lucro cessante ), che non patrimoniale, caratterizzato, quest’ultimo, dalla lesione dell’integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) ovvero dalla produzione di una interiore sofferenza morale e psichica tale, tuttavia, da non ingenerare una effettiva lesione dell’integrità psico-fisica (c.d. danno morale). A tal proposito è noto come fenomeni di bullismo e cyberbullsimo si correlino con condizioni di interesse pediatrico, con particolare impatto sulla salute mentale, ingenerando disturbi del comportamento alimentare, sindromi ansioso-depressive, disturbi dell’apprendimento, oltre a disturbi emotivi e di tipo psicosomatico.

Con riferimento alle forme di tutela introdotte dalla Legge 71/2017 si evidenzia come, all’art. 2, sia contemplata la possibilità per ciascun minore di età superiore ai quattordici anni che sia stato vittima di atti di cyberbullismo, nonché ai genitori o altri esercenti la responsabilità genitoriale, di rivolgersi al titolare del trattamento di dati online o al gestore di un sito internet o di un social media al fine di ottenere “l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”. A tal proposito, il destinatario della segnalazione dovrà comunicare entro ventiquattro ore la presa in carico della richiesta, provvedendo entro quarantotto ore all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto.

La stessa Legge, inoltre, ha previsto l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, con il compito di predisporre un piano d’azione integrato e realizzare un sistema di raccolta dati e monitoraggio. Di particolare importanza è investito, inoltre, il sistema scolastico affidando al Ministero dell’istruzione il compito di adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole attraverso l’effettuazione di attività di formazione del personale e di coinvolgimento degli studenti in iniziative di sensibilizzazione e sostegno dei minori coinvolti come vittime o come autori di condotte sul web anche solo aggressive. In ogni istituto scolastico è individuato un docente referente e coordinatore di tutte le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo e, in capo al dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, è previsto il compito di informare le famiglie dei minori coinvolti oltreché della contemporanea attivazione di azioni educative volte alla prevenzione del fenomeno.

L’art. 7 della legge 71/2017 prevede, inoltre, la possibilità di adottare la misura dell’ammonimento del questore (già prevista per il reato di stalking), consentendo così un intervento dell’autorità pubblica volta al contrasto di condotte aggressive che non abbiano ancora prodotto esiti di rilevanza penale.

La Legge 71/2017 ha avuto il pregio di definire il fenomeno del cyberbullismo, introducendo e individuando particolari forme di tutela, educazione e prevenzione dello stesso, con particolare coinvolgimento dei servizi educativi.

Giova sottolineare, in conclusione, come anche la figura del Pediatra Curante assuma particolare rilievo nella tutela del minore fragile, sia vittima che autore di tali condotte, stante la preminente funzione del Professionista, in grado, prima di altri, di riscontrare l’insorgenza e i cambiamenti in ordine alla salute psicofisica del minore, ponendosi quale baluardo nella tutela sanitaria e socio-assistenziale del minore.

Pasquale Giuseppe Macrì
Componente del Board – Responsabile Medico-Giuridico Federsanità ANCI

Bibliografia
Motta M.B., Cyberbullismo: la guida completa Caratteristiche, forme di manifestazione del fenomeno, strumenti di tutela. Altalex, Wolters Kluwer, aggiornato al 07/04/2023, https://www.altalex.com/guide/cyberbullismo#par7
Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Research Press.
Panicali C., Il cyberbullismo: i nuovi strumenti (extrapenali) predisposti dalla legge n. 71/2017 e la tutela penale, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 6, 1 Giugno 2017.
Pittaro P., La legge sul cyberbullismo, in Famiglia e diritto, fasc. 8-9, 2017.
Gianluca Gini, Tiziana Pozzoli; Bullied Children and Psychosomatic Problems: A Meta-analysis. Pediatrics October 2013; 132 (4): 720–729. 10.1542/peds.2013-0614.
Douglas Vanderbilt; Marilyn Augustyn (2010). The effects of bullying. , 20(7), 315–320. doi:10.1016/j.paed.2010.03.008



04 settembre 2023
© Riproduzione riservata


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