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Sul lavoro “usurante” in sanità

di Domenico Della Porta 

La Fnomceo chiede di avviare il riconoscimento per i medici che lavorano in prima linea. Esistono dei veri e propri criteri finalizzati ad indentificare le lavorazioni usuranti, (diverse da quelle gravose, verso le quali già è stato adottato un provvedimento positivo), che agevolerebbero chi di dovere ad estendere il riconoscimento di lavoro usurante anche ai sanitari impegnati nei servizi di emergenza urgenza, come indicato dal DM n° 208 del 1999.

19 APR - Nella Risoluzione approvata qualche giorno fa dalla XII Commissione della Camera dei Deputati per migliorare la sicurezza delle cure, al punto 4), si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative di competenza volte a garantire nelle strutture sanitarie, anche favorendo l'assunzione di personale, condizioni di lavoro idonee e tali da contenere il fenomeno della medicina difensiva che, anche a causa della riduzione dell'organico e del deterioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi non del tutto adeguati, rischia di crescere esponenzialmente, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito.

Questo ulteriore appello, a nostro parere, rafforza quanto dichiarato ultimamente anche dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli sul “lavoro usurante” svolto nei Pronto Soccorso delle strutture sanitarie del nostro Paese.

“Occorre avviare per i medici che lavorano in prima linea - ha detto Filippo Anelli, Presidente Fnomceo - le procedure per il riconoscimento del loro lavoro come usurante in quanto, sussisterebbero gli elementi indicati nella tabella A, tra cui, appunto il Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza della legge 374/1993 che ha definito per prima le caratteristiche di queste attività lavorative che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Un passo del genere sarebbe interpretato come un segnale positivo per il personale sanitario appartenente ai predetti servizi dell’attenzione che le istituzioni manifestano nei loro confronti, ha aggiunto Anelli, consapevole dei disagi che stanno vivendo i pronto soccorso ed i servizi di emergenza-urgenza in queste ore”.

La Corte di Cassazione, in una sentenza del 2022 ha definito il lavoro usurante come quello che: 1) induce uno sfruttamento anormale, eccessivo, sproporzionato, doloroso delle energie residue; 2) provoca l’instaurarsi di uno stato patologico o l’aggravarsi di uno stato patologico preesistente; 3) determina un grave pregiudizio della residua efficienza fisica; 4) logora l’organismo.

Si tratta di situazioni, riscontrabili nel comparto sanità e sicuramente sovrapponibili pensiamo alle lavorazioni che comportano l’esposizione ad agenti pericolosi biologici, fisici, chimici-cancerogeni, oppure che costringono a lavorare in spazi ristretti e confinati, oppure quelle che si svolgono durante la notte, alterando il bioritmo fisiologico o con ritmi e tempi predefiniti e non controllabili né modificabili dal lavoratore.

Ci sono delle tipologie di lavoro, caratterizzati da un elevato sforzo psico-fisico derivante da condizioni che si rivelano particolarmente pesanti e logoranti per coloro che le svolgono e sono spesso fonte di infortuni sul lavoro e malattie professionali, spesso di entità considerevole, impieghi per cui nel corso degli anni sono state emanate leggi e normative che tengono in considerazione il loro impatto eccessivo sulla salute dei lavoratori per i quali sono previste anche delle agevolazioni ai fini pensionistici.

Oltre alle definizioni, esistono dei veri e propri criteri finalizzati ad indentificare le lavorazioni usuranti, (diverse da quelle gravose, verso le quali già è stato adottato un provvedimento positivo), che agevolerebbero chi di dovere ad estendere il riconoscimento di lavoro usurante anche ai sanitari impegnati nei servizi di emergenza urgenza, come indicato dal DM n° 208 del 1999.

Anche questi criteri, come i precedenti, si ritrovano nel comparto sanità: l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile (fisiologica o estremamente ridotta); la prevalenza della mansione usurante (non prevalente o esclusiva); la mancanza di possibilità di prevenzione; la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età; l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni (frequenza media o frequenza aumentata del 50%); l'età media della pensione di invalidità (età media degli invalidi o età minima lavorativa); il profilo ergonomico; l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente (assente o superiore al valore limite).

Per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere, con lavoro organizzato in turni già c’è stato, in un recente passato questo riconoscimento.

Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Malattire Occupazionale e Ambientali Università degli Studi di Salerno

19 aprile 2024
© Riproduzione riservata


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