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C’è continuità tra un bilancio e l’altro nelle aziende sanitarie?

di Enrico Caterini

Il concetto di continuità non abilita a non chiudere l’esercizio con l’approvazione del bilancio, ma semmai che detto bilancio, approvato allo stato dell’accertato e allibrato al tempo della chiusura, è suscettibile dei doverosi adeguamenti conseguenti alle attività di accertamento che l’amministratore ha l’obbligo di compiere

19 MAG - In questi giorni è apparsa l’idea, ad opera di esponenti di organi del sistema sanitario calabrese - ben evidenziati nell’articolo di Jorio di ieri che invocava al riguardo l’applicazione delle regole imposte all’ordinamento -, qualora l’esercizio contabile temporalmente chiuso presenti dei rapporti giuridici pregressi (cioè riferibile ad esercizi precedenti) non ancora allibrati a bilancio, perché inaccertati o inaccertabili, ciò consentirebbe di non approvare il bilancio dell’ultimo esercizio.
 
A sostegno di questa idea si è invocata (pare) la clausola della continuità amministrativa (aziendale e del sistema sanitario nel suo complesso). In altri termini, finché non si allibrano (quindi accertano) i rapporti giuridici pregressi, allo stato della chiusura dell’esercizio contabile in fieri non ancora accertati, l’esercizio in essere di bilancio subirebbe un implicito allungamento sine die, così come successo in Calabria dall’ultimo accertamento del 2009 ad opera dell’allora commissario di protezione civile.
 
L’idea ictu oculi è irragionevole (oltre che illegittima). Una simile trovata basterebbe da sola per affidare all’arbitrio dell’amministratore la decisione del quando e come chiudere l’esercizio finanziario in corso, introducendo una radicale incertezza e inaffidabilità nei conti, oltre che violando una sfilza interminabile di precetti giuridici di ogni ordine a grado.
 
L’esercizio contabile è la segmentazione periodica del flusso continuo dei rapporti giuridici – che in quanto tali non subiscono soluzione di continuità -, la cui definizione legale o convenzionale è prioritariamente essenziale per consentire l’esercizio del potere di controllo dei conti, ragione fondamentale per la quale esiste il diritto dei conti.
 
Dunque, l’esercizio si chiude rebus sic stantibus, cioè a dire con lo stato dei rapporti giuridici accertati e allibrati al tempo predefinito di chiusura dell’esercizio. Abitualmente accade che a quel tempo alcuni rapporti giuridici sono stati appostati in modo del tutto erroneo ovvero non sono accertati per varie ragioni, non sempre dipendenti dall’amministratore in carica (sic, dai Presidenti della Regione ovvero dai commissari ad acta), e in tal caso sarà dovere di quelli successivi perseguirne l’accertamento al fine di definirne le sopravvenienze e insussistenze, attive e passive.
 
Ciò, sebbene segua la clausola della competenza (cioè a rappresentarne l’imputabilità riferita a fatti concretizzati nel relativo periodo), inciderà sullo stato patrimoniale e sul conto economico dell’esercizio in corso.
 
Di conseguenza, l’amministratore provvederà nell’annualità in corso all’adozione di atti progressivi di adeguamento ancor prima della chiusura del nuovo esercizio. La situazione del difetto di accertamento di rapporti giuridici pregressi, che abitualmente si manifesta già in corso di esercizio contabile, fa sorgere quindi l’immediato obbligo in capo all’amministratore di avviare ogni attività necessaria per accertare - sul piano dell’esistenza e della prudente valutazione - i rapporti di cui si hanno tracce incerte, indefinite o insufficienti.
 
Questo chiarisce che il concetto di continuità non abilita a non chiudere l’esercizio con l’approvazione del bilancio, ma semmai che detto bilancio, approvato allo stato dell’accertato e allibrato al tempo della chiusura, è suscettibile dei doverosi adeguamenti conseguenti alle attività di accertamento che l’amministratore ha l’obbligo di compiere.
 
Dunque, l’idea espressa in avvio e che qui si contesta contiene un duplice grave inadempimento:
1. La non approvazione del bilancio alla chiusura dell’esercizio;
 
2. Il mancato avvio dell’attività di accertamento di quei rapporti giuridici incerti, illiquidi ed inesigibili o ineseguibili che l’amministratore ha rilevato e posto a fondamento della mancata approvazione del bilancio.
 
D’altra parte, chiunque sa che il primo dovere indeclinabile di un amministratore è l’approvazione del bilancio, anche per l’amministratore di condominio. Morale. La disciplina di bilancio, prima di essere una disciplina ragionieristica o, peggio, informatica, (così com’è considerata da taluni!) è una disciplina giuridica (Corte dei conti docet).
 
Enrico Caterini
Università della Calabria

19 maggio 2021
© Riproduzione riservata


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