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Le leggi che...proteggono dal sole


19 MAG - Attualmente la normativa vigente in Italia sui prodotti per la protezione solare fa riferimento alla più generale legge sui cosmetici (713/86) via via modificata negli anni, soprattutto attraverso il recepimento delle direttive europee in materia (su tutte la Direttiva 76/768/CEE e suoi molteplici emendamenti succedutisi nel tempo). Sempre dall’Europa è poi giunta la Raccomandazione della Commissione Europea del 22 settembre 2006 (n. 2006/647/CE) sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni
Queste ultime, come si legge nel testo della Raccomandazione, “dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili”, fondate su criteri identici allo scopo di offrire al consumatore la possibilità di scegliere e confrontare i vari prodotti, identificando quello più adatto a una specifica esposizione e/o un determinato tipo di pelle. Tra queste informazioni sono particolarmente importanti quelle relative al grado di protezione dai raggi ultravioletti (UVA ma anche UVB) che devono essere riportate in maniera uniforme. L’indicazione sull’etichetta del grado di protezione offerto dal prodotto, poi, andrà suddivisa in quattro categorie: protezione “bassa”, “media”, “alta” e “molto alta”.
Si tratta di un suggerimento che, secondo gli intendimenti della Commissione Europea fa sì che l’informazione sull’efficacia dei prodotti sia più semplice e pertinente rispetto all'indicazione del fattore di protezione. Che non va evidenziato ricorrendo a una numerazione eccessivamente estesa: questa, infatti, può essere ridotta perché “La molteplicità di numeri utilizzati sulle etichette per indicare il fattore di protezione non contribuisce all’obiettivo di fornire indicazioni semplici e pertinenti. L’aumento di protezione da un numero al successivo è trascurabile, soprattutto nella fascia di fattori più elevata”.
 
Categoria di protezione da indicare in etichetta Valore del fattore di protezione
Protezione Bassa 6 - 10
Protezione Media 15 - 20 - 25
Protezione Alta 30 - 50
Protezione Molto Alta 50 +



Queste norme, dirette soprattutto a garantire la salute del consumatore, nel 2013 – per la precisione l’11 luglio – cambieranno. Da quella data, infatti entreranno in vigore le disposizioni del nuovo Regolamento sui cosmetici 1223/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 dicembre 2009, che sostituiranno completamente quelle attualmente in vigore.
Per quanto riguarda i prodotti solari, ne viene fornita una definizione precisa: il prodotto per la protezione solare è “qualsiasi preparato (crema, olio, gel, spray) destinato a essere posto in contatto con la pelle umana, al fine esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli, disperdendoli o mediante rifrazione”. Nello stesso testo legislativo vengono poi fornite indicazioni sulla protezione, sulle precauzioni d’impiego e sulle istruzioni per l’uso dei solari. Tra queste la specifica che i prodotti solari dovrebbero proteggere sia dai raggi UVB che da quelli UVA. Allo stesso modo si stabilisce che non possano essere utilizzate nell’etichetta o sulla confezione le diciture “schermo totale” o “protezione totale”: queste infatti potrebbero indurre a ritenere possibile una protezione del 100% dai raggi UV. Stessa indicazione per la dizione “prevenzione per tutto il giorno”: il consumatore non deve essere indotto a ritenere che non sia necessario riapplicare il prodotto. In ogni caso, sulla confezione, dovrebbero essere riportati consigli sulle precauzioni da adottare in aggiunta all’uso di prodotti solari (non rimanere esposti al sole troppo a lungo, ad esempio) e le istruzioni per l’uso (per esempio: “applicare il prodotto prima dell’esposizione” o “riapplicarlo con frequenza").
 

19 maggio 2011
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