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Privacy. Presidi sanitari. Il Garante: “Entro 6 mesi aziende devono adeguare operazioni consegna”


Un provvedimento specifica come “in considerazione della particolare delicatezza dei dati trattati e della necessità di tutelare la dignità e la riservatezza delle persone che richiedono di ricevere i suddetti presidi presso il proprio domicilio, è necessario che il titolare fornisca, in particolare, specifiche istruzioni ai responsabili e agli incaricati coinvolti nel processo di distribuzione dei presidi”. IL PROVVEDIMENTO

16 DIC - Una maggiore privacy per la consegna dei presidi sanitari da parte delle aziende. Lo ha deciso il Garante della Privacy che in un suo provvedimento prescrive “alle aziende sanitarie e di adeguare le operazioni di consegna domiciliare dei presidi sanitari alle misure indicate nel presente provvedimento, entro 6 mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 
Con la misura il Garante intende, pertanto, definire un quadro unitario di misure e accorgimenti a cui le aziende sanitarie entro 6 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento- si devono adeguare nello svolgimento delle operazioni di consegna domiciliare dei presidi sanitari.
 
In particolare, sono di seguito definite le misure che si ritiene debbano essere rispettate nelle operazioni di consegna dei presidi sanitari al domicilio degli interessati che ne facciano richiesta:
 
1. La consegna deve avvenire:
- nel luogo individuato dall'interessato rispettando gli orari scelti da quest'ultimo tra quelli indicati dal titolare o dal responsabile del trattamento;
- preferibilmente nelle mani dell'interessato; il presidio non può essere lasciato incustodito nelle vicinanze del luogo indicato dall'interessato.
 
2. Il presidio, laddove le dimensioni e la natura lo consentano, deve essere, in ogni caso, imballato in un contenitore non trasparente che non deve contenere nella parte esterna l'indicazione del contenuto.
 
3. Il presidio può essere consegnato a terzi (ad es., vicino di casa, parente, portiere) solo su espressa indicazione dell'interessato.
 
4. Nel caso in cui l'interessato, o il terzo delegato da questo, non siano presenti al momento della consegna, il personale a ciò deputato deve lasciare esclusivamente un avviso che non contenga l'indicazione della tipologia del presidio Il personale deputato alla consegna non deve indossare divise recanti scritte da cui si possa evincere la specifica tipologia dei presìdi in consegna, né utilizzare automezzi recanti tali scritte.
 
L'Azienda sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, deve altresì vigilare affinché le suddette istruzioni siano impartite anche al personale designato incaricato del trattamento da parte dell'eventuale società esterna alla quale sia stata appaltata la fornitura e la consegna dei suddetti presidi (art. 30 del Codice).

16 dicembre 2013
© Riproduzione riservata

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