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Residenze per anziani. Corte Ue: “Sui rimborsi delle assicurazioni malattia si paga l’Iva”


Per la Corte il forfait versato dalla cassa assicurazione malattia come corrispettivo delle prestazioni di cura erogate a titolo oneroso sui pazienti rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Il caso sollevato dalla società francese Le Rayon d’Or che gestisce una residenza per anziani non autosufficienti. LA SENTENZA.

15 APR - “Un versamento forfettario, come il «forfait cure» di cui al procedimento principale, costituisce il corrispettivo delle prestazioni di cure effettuate a titolo oneroso da una struttura residenziale per anziani non autosufficienti a beneficio dei suoi residenti e rientra, a tale titolo, nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”. È questa la decisione della Corte di Giustizia Europea chiamata a pronunciarsi sulla questione sollevata da una società francese, la Le Rayon d’Or, che gestisce una casa di cura per anziani non autosufficienti, e che riteneva di non dovere pagare l’Iva sulle somme che le venivano versate dalla cassa di assicurazione malattia a titolo del “forfait cure” e chiedeva alle autorità fiscali il rimborso di 60.064 euro per le somme versate dal 2006 al 2008.

Secondo la società, infatti, le modalità di calcolo del “forfait cure” non permettono di qualificare quest’ultimo come “sovvenzione direttamente connessa al prezzo” delle prestazioni di cure dispensate dalle strutture residenziali per non autosufficienti alle persone ospitate. Infatti, in primo luogo, le prestazioni fornite ai residenti non sarebbero predeterminate né personalizzate e il loro prezzo non sarebbe portato a conoscenza dei residenti. Inoltre, poiché il legislatore ha stabilito il principio della gratuità delle cure mediche all’interno delle strutture per anziani non autosufficienti, i residenti avrebbero il diritto di godere di tale gratuità indipendentemente dall’importo della sovvenzione concessa alla struttura e dal suo grado di adeguamento rispetto ai costi, che essa è diretta a coprire. Infine, l’importo del contributo ricevuto da una determinata struttura non coinciderebbe con il costo effettivo delle cure.

Motivazioni rigettate dall’amministrazione fiscale francese, che ha respinto la richiesta di rimborso sostenendo che il “forfait cure” deve essere inteso non come una sovvenzione, ma come un sistema di tariffazione e che il fatto che la tariffazione sia determinata sulla base delle necessità di cure non preclude la qualificazione di “prestazioni a titolo oneroso”. Per l’amministrazione, dunque, esiste un nesso diretto e immediato tra il versamento del “forfait cure” e le prestazioni fornite ai pazienti. È la prestazione, pur non necessariamente personalizzata, potrebbe esserlo. Inoltre, per l’amministrazione fiscale, la Le Rayon d’Or avrebbe un obbligo legale di fornire le cure di cui trattasi, il cui prezzo non dovrebbe essere pagato né dai beneficiari delle cure, né essere proporzionale al valore di tali servizi.

A sciogliere il nodo è stata quindi chiamata la Corte di Giustizia Europea, che con la sentenza del 27 marzo 2014, nella causa C-151/13, ha evidenziato come “il ‘forfait cure’ di cui al procedimento principale, versato dalla cassa nazionale di assicurazione malattia alle strutture residenziali non autosufficienti, è percepito da queste ultime quale corrispettivo dei servizi di cure che prestano, con formule diverse, alle persone ivi residenti”. E dal momento che “il beneficiario diretto delle prestazioni di servizi di cui trattasi non è la cassa nazionale di assicurazione malattia che paga il forfait, ma l’assicurato, non è tale da interrompere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto, contrariamente a quanto sostiene la società Le Rayon d’Or”.

Dunque, per la Corte Ue il versamento forfettario, come il “forfait cure” del caso in questione, “costituisce il corrispettivo delle prestazioni di cure effettuate a titolo oneroso da una struttura residenziale per anziani non autosufficienti a beneficio dei suoi residenti e rientra, a tale titolo, nell’ambito di applicazione dell’IVA” prevista dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

 

15 aprile 2014
© Riproduzione riservata

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