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Agenas. Uno Statuto entro 6 mesi e più poteri al presidente


24 LUG - Per l’Agenzia il riordino è limitato ad alcuni puntuali interventi dal momento che una riorganizzazione è già avvenuta. Si stabilisce comunque la deliberazione del Consiglio di amministrazione e approvazione da parte del ministro della salute, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, dello Statuto dell’Agenas, attualmente non previsto, cui spetta la disciplina dell’esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente, le modalità di organizzazione e l’articolazione, attribuzioni e funzionamento degli organi come ridisciplinati dal presente decreto.
Si rafforzano i poteri del presidente.

Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento
Lo Statuto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ed approvato con decreto del ministro della Salute. Decorso i sei mesi, il ministro della Salute provvede in via sostitutiva con decreto.
Lo statuto: determina le modalità di organizzazione dell’Agenzia, prevedendo l’accorpamento delle aree funzionali che svolgono attività omogenee, e specifica e articola le attribuzioni degli organi e le modalità di funzionamento.

Organi
Sono organi dell'Agenzia: il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
Presidente
Il presidente del Consiglio di amministrazione assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell’attività dell’Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.
Direttore generale
È nominato con decreto del ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
La nomina del direttore generale avverrà alla scadenza dell’incarico conferito al direttore dell’Agenzia attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012.

Regolamento di amministrazione e del personale
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto dovrà essere adottato un regolamento di amministrazione e del personale deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro dell’Economia. Il regolamento dovrà provvedere anche alla rimodulazione della pianta organica e alla riduzione del numero degli esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di sette unità (anziché dieci), nonché alla definizione delle modalità e dei criteri per la stipula di contratti di collaborazione, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per le attività di supporto alle Regioni, con priorità per quelle impegnati nei piani di rientro.

 

24 luglio 2012
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