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Lilt. Soppressi i comitati regionali, ridotto a 5 membri il Consiglio direttivo


24 LUG - I componenti del Consiglio direttivo nazionale passano da 15 a 5. L’Ente sarà articolato in una sede centrale, ente pubblico su base associativa e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi privati, con conseguente soppressione dei comitati regionali previsti dal vigente statuto.
Entro 180 giorni il nuovo Statuto e poi, sempre entro 180, saranno rinnovati gli organi.
Riconosciuta alla Lilt la possibilità di costituire una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle attività istituzionali dell’ente.

Statuto
Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del ministro della Salute, la Lilt adegua il proprio statuto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Organi centrali
Sono organi centrali della Lilt: il Consiglio direttivo nazionale; il Presidente nazionale; il Collegio dei revisori.
Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall’assemblea dei Presidenti delle sezioni e dai Commissari in assenza del presidente.
Gli organi dovranno essere rinnovati entro 180 giorni dall’approvazione del nuovo Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini previsti, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalità previste dal decreto legislativo.

Articolazione della Lilt
La Lilt, si articola in una sede centrale ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi privati. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della Lilt, nell’ambito della propria autonomia, possono costituire, a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l’Unione delle sezioni provinciali Lilt, nominando il relativo coordinatore.
La Lilt può procedere alla costituzione di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.
 
 

24 luglio 2012
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