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Dal comma 101 al 200: dalla non autosufficienza alla ludopatia


11 DIC - COMMA 118 (Ricevuta fiscale per prestazioni sanitarie)
1. 3072. Causin, Librandi
118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

COMMA 128 (Non autosufficienza)
1. 2415. Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello
Al comma 128, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014 con le parole: sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
1. 2901. Marco Di Stefano
Al comma 128, dopo le parole: ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti: e dei pazienti post-comatosi.
 
COMMA 129 (Non autosufficienza)
1. 2422. Nicchi, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Melilla, Aiello
Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 175 milioni
1. 2844. Rondini
Al comma 129, sostituire la parola: 75 con la seguente: 125, dopo le parole: per l'anno 2014 aggiungere le seguenti: e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.

1. 2906. Marco Di Stefano 
Al comma 129 dopo le parole: ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti parole: e
quelle post-comatose.

1. 1188. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello,
Caso, D'Incà, Sorial

Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

1. 1043, 1. 346, 1. 1049e 1. 724 Braga, Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Scuvera, Carra, Malpezzi, Ferrari, Tentori, Galperti, Cinzia Maria Fontana, Giuseppe Guerini, Casati, Peluffo, Rampi, Mauri, Fiano, Berlinghieri, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Guerra
129-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il “Fondo per le vittime dell'amianto” previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)

1. 349, 1. 1040, 1. 720 Braga, Carra, Malpezzi, Dallai, Cominelli, Gadda, Scuvera, Ferrari, Tentori, Galperti, Cinzia Maria Fontana, Giuseppe Guerini, Casati, Peluffo, Rampi, Mauri, Fiano, Berlinghieri, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Guerra
129-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di “Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci” delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
129-ter. Il Ministro della salute, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.
129-quater. Il Ministro della salute e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.
129-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto.

1. 723. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono, Braga
129-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il “Fondo per le vittime dell'amianto” previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

1. 2540. Argentin
129-bis. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare con uno stanziamento annuo a decorrere dal 2014 pari a 150 milioni di euro.
 
COMMA 137 (Mobilità sanitaria internazionale)

1. 547, 1. 337 e 1. 2608
Sostituire il comma 137 con il seguente:
Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all'articolo 3, lettera b), del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall'articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge.
 
COMMA 138 (Medicinali emoderivati)
1. 2975. Calabrò, Leone
Dopo il comma 138 aggiungere i seguenti:
138-bis. Al fine del perseguimento dell'autosufficienza nazionale di medicinali emoderivati e della valorizzazione del dono del sangue, le Regioni e Province autonome sono tenute ad utilizzare, in via prioritaria, i medicinali emoderivati, inclusi gli intermedi di lavorazione, prodotti dalla lavorazione del plasma nazionale in base alle convenzioni di cui all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
138-ter. Ai fini di cui al comma 138-bis, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), istituito dall'articolo 18 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e regolamentato con decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, attraverso il meccanismo di compensazione interregionale della mobilità sanitaria, sono tenute a mettere a disposizione le eccedenze di plasma da destinare alla lavorazione industriale, di intermedi e di medicinali emoderivati o, in caso di carenza, a verificare obbligatoriamente la disponibilità dei medicinali emoderivati da plasma nazionale e ad approvvigionarsi degli stessi, ove equivalenti agli analoghi commerciali.
138-quater. Con accordo, da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e al fine di garantire il coordinamento nazionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219 possono essere anche destinate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

COMMA 139 (Sordità infantile, Ludopatia)

1. 2459. Nicchi, Marcon, Melilla, Boccadutri, Piazzoni, Aiello
Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
139-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un apposito Fondo denominato “Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile” da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.
 
1. 2466. Aiello, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Piazzoni
139-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 dei decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014.
 
COMMA 140 (Payback aziende farmaceutiche)
1. 2971. Calabrò, Leone
Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all'articolo 2359 del codice civile, nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351 per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto delle società di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.
 
COMMA 141 (Payback Aziende farmaceutiche)
1. 1207. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial
Al comma 141 sopprimere le parole: su richiesta delle imprese interessate.
 
1. 3309. XII Commissione
Dopo il comma 141, inserire il seguente:
141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; 
b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; 
c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: 
i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.

1. 1809. Binetti, Monchiero, Fauttilli
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente: 
141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera h) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»; 
b) alla lettera i) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»; 
c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: 
i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai cosiddetti «farmaci orphan-like» registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000.

1. 3254. Binetti, Monchiero, Gigli, Vargiu, Librandi
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente: 
141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera h) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»; 
b) alla lettera i) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»; 
c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: 
i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai cosiddetti «farmaci orphan-like» registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000. 
 
1. 1206. Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente: 
141-bis. Per l'anno 2014 il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 15 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.  

COMMA 142 (Screening neonatali, Anagrafe nazionale assistiti)
1. 3311. XII Commissione
Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali

1. 2927. Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbrollini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Lenzi
Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.

1. 2982. Calabrò, Leone
Al comma 142, terzo periodo, sostituire dalle parole: Centro di coordinamento fino alle parole: in materia con le seguenti:
Comitato di coordinamento sugli screening neonatali, la cui struttura tecnico-scientifica, coordinata dal Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha sede presso l'ISS. Il Comitato di coordinamento è composto dal Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; dal Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'ISS; da due membri designati dall'Age.Na.s, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro designato dall'ISS.

1. 2550. Argentin
142-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione rinnovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative.
142-ter. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento i riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.

1. 2941. Gelli
Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di innovazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituito in connessione con il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, 269 il sistema di anagrafe nazionale degli assistiti (SANA).
Il SANA costituito dalle anagrafi degli assistiti delle Regioni, dal sistema di interoperabilità e dalle connessioni con l'anagrafe della popolazione residente per questi ultimi due punti realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze in accordo con il ministero della Salute e le Regioni in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA e per le ricadute in termini di migliori servizi per i cittadini, costituisce il basamento informativo nazionale alimentato dalle singole aziende sanitarie locali che mantengono la titolarietà dei dati di propria competenza e ne assicurano di concerto con la Regione di riferimento l'adeguato livello di aggiornamento.
Il SANA assicura ad ogni azienda sanitaria locale per il tramite della Regione di riferimento la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative attività istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58 comma 2 del presente decreto.
Con il subentro del SANA l'azienda sanitaria cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previstodall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n.833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri contenuti nel SANA secondo le modalità di cui al comma I dell'articolo 64 del presente decreto ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale copia cartacea degli stessi.
In caso di trasferimento di residenza del cittadino o di modifica di qualsiasi altra componente del suo profilo anagrafico registrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Il SANA nel suo complesso ne garantisce immediata fruibilità per via telematica alle aziende sanitarie locali interessate. Nessuna altra informazione in merito è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali.

Il SANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal ministero della Salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 con le modalità definite dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15
comma 25-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province di Trento e Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti del SANA, tra i quali debbono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice di esenzione e il domicilio;
b) il piano graduale di subentro del SANA alle anagrafi e elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie a favore della loro convergenza entro i sistemi di anagrafe degli assistiti delle Regioni partecipanti al SANA stesso, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare i criteri per l'interoperabilità del SANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale.
 
COMMA 145 (Repertorio presìdi protesici)
1. 1205. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial
Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
145-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.
 
COMMA 176 (Finanziamento Ime)
1. 1209. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial
Sopprimere il comma 176

1. 1794. Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti
Conseguentemente, dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
284-bis. A decorrere dall'anno 2014 è incrementato di 2 milioni di euro il fondo del MIUR a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
 
COMMA 177 (Formazione medica specialistica)
1. 2434. Nicchi, Melilla, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Aiello
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016. per il finanziamento di contratti di formazione medica specialistica. Sono altresì finanziati per gli anni 2014/2016, con 25 milioni di euro annui. I contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982. n. 162.

1. 2482. Nicchi, Marcon, Piazzoni, Melilla, Boccadutri, Aiello
dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1. 1465. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto
Al comma 178, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 100 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 25 milioni di euro; le risorse rese disponibili dall'applicazione della presente disposizione, pari a 75 milioni di euro, sono destinate a incrementare gli investimenti nella formazione specialistica di area sanitaria, ovvero all'aumento dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione di area sanitaria. 

11 dicembre 2013
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