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Ucraina. Approvata l’ordinanza della Protezione Civile per coordinare l’accoglienza


Le Prefetture dovranno provvedere a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio mediante la rete dei centri di trattenimento e di accoglienza e il Sistema di accoglienza e integrazione. In caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, potranno inoltre provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive. Fino al 31 marzo 2022, le persone che provengono dall’Ucraina, per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza, dovranno esibire un tampone negativo. IL TESTO

04 MAR - Farsi trovare pronti e coordinare a livello nazionale l’organizzazione delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito dell'invasione russa. Questo l'obiettivo dell'ordinanza della Protezione civile approvata oggi dopo l'esame da parte delle Regioni.
 
Il documento, composto da 10 articoli, per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi istituisce un comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.
 
I Presidenti delle Regioni,i, nominati Commissari delegati, dovranno coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, in relazione:
a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
c) all’assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
d) all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.
 
Le Prefetture dovranno provvedere a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio mediante la rete dei centri di trattenimento e di accoglienza e il Sistema di accoglienza e integrazione. In caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, potranno inoltre provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive.
 
Per l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile si applicheranno i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Mentre, per l’impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le Regioni provvederanno all’istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.
 
 
Infine, a queste persone verrà inoltre consentito l’ingresso per motivi di lavoro in deroga alle quote massime. 

04 marzo 2022
© Riproduzione riservata

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