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Stop ai test per Medicina. Iscrizione libera al primo semestre e ammissione al secondo subordinata a superamento esami. Commissione Cultura Senato approva testo base

di Giovanni Rodriquez

Sarà necessario anche collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. Ai non ammessi al secondo semestre verrà garantito il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti per il proseguimento in un diverso corso di studi. Si dovranno individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre, anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università. E si dovrà garantire l'allineamento con i posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione post lauream. IL TESTO BASE

24 APR -

Il Comitato ristretto della Commissione Cultura del Senato ha adottato quasi all'unanimità il testo base per superare il sistema dei test per l'accesso a Medicina. Il provvedimento punta a lasciare libera l'iscrizione al primo semestre, subordinando l'ammissione al secondo al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami del primo semestre.

"Sono davvero soddisfatto per l’adozione, da parte del comitato ristretto, del testo base che verrà ora esaminato in commissione Istruzione al Senato. In questo modo offriremo ai nostri ragazzi la possibilità di iscriversi liberamente alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, e di iniziare un percorso che gli permetterà di avere tempo e modo per orientarsi nel mondo universitario e di verificare anche la propria vocazione. È stato un lavoro intenso che corona l'impegno preso dalla Lega in campagna elettorale. Un’altra promessa mantenuta!", ha commentato il presidente della VII Commissione, Roberto Marti (Lega).

Il testo base adottato si compone di tre articoli.

L'articolo 1 definisce finalità e princìpi generali, stabilendo una revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso a questi corsi di laurea. Nell’esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

b) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria da definire con i medesimi decreti legislativi, garantendo programmi uniformi e coordinati e l’armonizzazione dei piani di studio dei medesimi corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (Cfu) stabilito a livello nazionale;

c) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (Cfu) stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

d) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale, il riconoscimento dei crediti formativi universitari conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera b), ai fini del proseguimento in un diverso corso di studi, da indicare come seconda scelta, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l’iscrizione a corsi di laurea diversi anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

e) in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal Ssn, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio, anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione;

f) individuare le modalità atte a consentire l’allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea con i posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione post lauream;

g) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del Ssn, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

h) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

i) operare un riordino dell’offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un’offerta formativa aderente a standard di qualità elevati;

l) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale possano svolgere un’attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private convenzionate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs);

m) organizzare, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, secondo modalità afferenti ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) definiti dal Ministero dell’istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell’ambito dell’attribuzione dei Cfu previsti nel primo semestre dei corsi di laurea;

n) promuovere percorsi di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale anche in collaborazione con le università, cui possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado.

I decreti legislativi del governo dovranno essere adottati su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e sentito il Ministro della salute. Limitatamente a quanto previsto dalla lettera e), i decreti sono adottati su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega governativa, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

Infine, l'articolo 3 interviene in tema di abrogazioni. Qui si spiega che, con i decreti legislativi governativi si provvede, altresì, all’abrogazione delle disposizioni in contrasto con i principi e i criteri direttivi della presente legge, nonché alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Giovanni Rodriquez



24 aprile 2024
© Riproduzione riservata
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