Covid. Mef: “Spese per acquisto di mascherine Ffp2 e Ffp3 detraibili solo se classificate anche come dispositivi medici”
Con la risposta all’interrogazione di Labbate (M5S), relativa alle regole per la detrazione fiscale delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del Covid, in particolare per le Ffp2 e Ffp3, il Mef ha ribadito che, se pur il loro utilizzo è sostanzialmente obbligatorio, esse non sono detraibili, a patto che non siano classificate, oltre che come Dpi, anche come dispositivi medici.
11 MAR - Le spese sostenute per l’acquisto di Dpi, come le mascherine Ffp2 e Ffp3, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi solo se queste sono classificate anche come dispositivi medici. A chiarirlo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta ad un'
interrogazione presentata alla Camera da
Giuseppe L'Abate (M5S).
Il Mef, nella sua risposta, ha richiamato la circolare richiamando la
circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti circa le regole per la detrazione delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del Covid. In tale contesto l’Agenzia ha precisato che le spese sostenute per l’acquisto di Dispositivi di protezione individuale (Dpi), come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, ovvero che sia riportato il codice AD "spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE".
In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell’elenco, "è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Conseguentemente, la spesa non è ammessa alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione".
In conclusione il Mef, esaminando la questione sotto il profilo puramente finanziario, con riferimento ai dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma conformi alla normativa europea, ha evidenziato che il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di operatori del settore relativo alla vendita di mascherine, ha quantificato la spesa detraibile in 327 milioni di euro.
Conseguentemente, applicando l’aliquota di detrazione del 19%, la diminuzione di gettito di competenza annua è stata stimata, a regime, in circa 62,1 milioni di euro, mentre per il solo 2023 l’effetto finanziario negativo è stato stimato in circa 108,7 milioni di euro.
11 marzo 2022
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