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Figli e lavoro. Governo approva nuove norme per congedi di madre e padre e per le indennità di maternità per lavoratrici autonome


Il Cdm ha approvato oggi un decreto legislativo con il quale, tra le altre cose, entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 10 a 11 mesi il congedo per il genitore solo, sale da 6 a 12 anni l'età del bambino per cui usufruire del congedo parentale e viene esteso il diritto alla indennità di maternità per le lavoratrici autonome e libere professioniste.

31 MAR - Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 10 a 11 mesi il congedo per il genitore solo, aumenta da 6 a 12 anni l'età del bambino per cui usufruire del congedo parentale, viene esteso il diritto alla indennità di maternità per le lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. È quanto prevede il Dlgs appena approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando.
 
Lo schema di  decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio) ha come finalità quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare.
 
I principali punti di novità sono:
- entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, disciplinato dall'articolo 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, (T.U, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;
 
- riguardo al congedo parentale, è stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell'ottica di un'azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali, (tenuto conto del già menzionato Considerando 37 che incoraggia gli Stati membri ad adattare le condizioni di accesso e le modalità di esercizio dei congedi ad esigenze particolari, quali eventuali parti multipli). Il livello della relativa indennità è del 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%;
 
- viene aumentata da sei a dodici anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti;
 
- è stato esteso il diritto all'indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

31 marzo 2022
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