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Specializzandi. Ministero della Salute: “La loro attività non è sostitutiva del personale di ruolo”


"La circostanza che il medico in formazione specialistica possa essere assunto dalle aziende e dagli enti del Ssn, con contratto di lavoro a tempo determinato, non fa venir meno la necessità di proseguire la formazione specialistica, potendo svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di formazione e sotto le direttive di un tutor". Così il sottosegretario Gemmato rispondendo all'interrogazione presentata da Vietri (FdI).

04 APR -

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica può essere sostitutiva del personale di ruolo. ""La circostanza che il medico in formazione specialistica possa essere assunto dalle aziende e dagli enti del Ssn, con contratto di lavoro a tempo determinato, non fa venir meno la necessità di proseguire la formazione specialistica, potendo svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di formazione e sotto le direttive di un tutor".

Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo ieri pomeriggio in commissione Affari Sociali alla Camera all'interrogazione sul tema presentata da Imma Vietri (FdI).

Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Gemmato.

"Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito ed evidenzio preliminarmente che, purtroppo, la regione Campania, nonostante la richiesta effettuata, non ha fatto pervenire alcuna informazione riguardo al caso specifico sollevato.
Sarà mia cura, pertanto, fornire le informazioni in merito ai fatti esposti nelle premesse della presente interrogazione non appena avrò acquisito dettagliate ed esaurienti notizie dalla regione Campania.

Ad ogni buon conto si rappresenta che, con l'intento di rendere il SSN maggiormente attrattivo per i giovani professionisti ed assicurarne un rapido inserimento nel mondo del lavoro, la legge di bilancio del 2019, all'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis, consente espressamente ai medici in formazione specialistica, regolarmente iscritti, di poter accedere, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e di poter essere assunti dalle aziende ed enti del SSN, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative degli stessi.

Il comma 548-bis prevede, inoltre, che i medici in formazione specialistica assunti a tempo determinato: «svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.».

La medesima norma prevede, inoltre, che: «con specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.».
Al riguardo ricordo che con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2021 è stato adottato l'anzidetto accordo quadro il quale, tra l'altro, prevede che l'Università riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

All'articolo 5 del dell'accordo inoltre, viene ribadito che gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della citata normativa e secondo i criteri previsti dall'accordo stesso, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
Viene, inoltre, precisato anche che: «Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.».

Pertanto, il medico in formazione specialistica, assunto con contratto a tempo determinato, deve comunque proseguire il proprio percorso di formazione, secondo le modalità di svolgimento stabilite con l'apposito accordo intercorso tra le Università e le regioni, ovvero, in mancanza dello stesso, secondo le modalità contemplate nell'accordo quadro adottato con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2021.
La circostanza che il medico in formazione specialistica possa essere assunto dalle aziende e dagli enti del SSN, con contratto di lavoro a tempo determinato, non fa venir meno la necessità di proseguire la formazione specialistica, potendo svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di formazione e sotto le direttive di un tutor.

Da ultimo, devo ricordare che il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel disciplinare la formazione medico-specialistica, all'articolo 38, comma 3, ultimo periodo, dispone che: «In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.»".



04 aprile 2024
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