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Semplificazioni. Ecco le proposte per la sanità nel Ddl all’esame del Senato


Mandati più lunghi per i Consigli Direttivi degli Ordini professionali. Meno carichi burocratici per i medici del lavoro e per i malati gravi. Corsi di primo soccorso nelle scuole. Sono alcune delle novità contenute nei 17 emendamenti in materia sanitaria all'esame della commissione Affari Costituzionali. Giudicate "inammissibili" le proposte di modifica sulla farmaceutica. Il testo del Ddl e gli emendamenti per la sanità.

31 GEN - Se ne sta parlando poco in ambito sanitario, ma il Ddl Semplificazioni a firma del ministro della Pubblica amministrazione Gianpiero D'Alia e ora all’esame della commissione Affari Costituzionali del Senato potrebbe apportare alcune novità il settore. Non tanto per i contenuti del testo originale, dove di sanità si parla solo in tre articoli (11, 12 e 32) riguardanti la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, la certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e la sua trasmissione telematica all’Inail, le procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica. Quanto per i 35 emendamenti in materia presentati al Ddl. In realtà 18 di questi, riguardanti soprattutto il settore farmaceutico e le farmacie, sono già stati messi da parte perché ritenuti “inammissibili”. Ma gli altri 17 sono ancora in gioco. Ecco i principali cambiamenti che sarebbero introdotti con la loro approvazione.

Meno burocrazia per i malati gravi
Per alleggerire gli adempimenti richiesti ai portatori di patologie gravi, trattate con terapie particolarmente debilitanti e invasive somministrate in strutture sanitarie specialistiche, si propone che il referto medico sia rilasciato al momento in cui viene accertata la patologia o sulla base del piano terapeutico prescritto, e trasmesso direttamente in via telematica dal sanitario responsabile, sia al datare di lavoro del paziente sia a tutte le altre istituzioni alla quali lo stesso paziente deve rivolgersi per ottenere di poter usufruire, senza ulteriori procedimenti burocratici, delle prerogative di legge previste, a tutela dei pazienti di tali patologie.
Emendamento 32.0.3, ANITORI

Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati
Il Governo è delegato ad adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, su proposta dei ministri dell'Economia e della pubblica amministrazione, un decreto legislativo che preveda, tra le altre cose, la dematerializzazione dei citati contrassegni e la loro sostituzione con un codice alfa-numerico- univoco generato da apposito sistema informatico centralizzato gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il codice dovrà consentire l'autenticazione di ogni singolo pacchetto, compresa l'identificazione della data, del luogo e del macchinario di produzione, nonché del soggetto titolare della fabbrica di produzione.
Emendamento 7.0.26, MANDELLI, BERNINI

Elezioni e durata dei Consigli direttivi degli ordini professionali
Le votazioni del Consiglio direttivo dovranno aver luogo in un giorno festivo, anziché in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, come previsto nel Dlgs CPS n. 233 del 1946. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e non più tre, come previsto dalla stesso Dlgs.
Emendamenti 31.0.5 e 31.0.6, MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Primo soccorso nelle scuole primarie, secondarie di primo grado
A decorrere dall'anno 2014 il Governo è delegato a organizzare, coordinare e promuovere corsi di primo soccorso rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.
A questo scopo gli istituti devono dotarsi di un laboratorio multimediale attrezzato con manichini, in numero non inferiore a uno ogni due allievi partecipanti alla seduta di addestramento, e attrezzato per la proiezione di filmati di assistenza alle manovre rianimatorie. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni in questi corsi sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di curriculum idoneo all'insegnamento dell'emergenza medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi.
Emendamento 2.0.1, PUGLIA, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Sicurezza nei luoghi di lavoro
La formazione e l’aggiornamento dei datori di lavoro e dei lavoratori sulla prevenzione dei rischi e la sicurezza sul lavoro possono essere effettuati interamente a distanza in modalità telematica, anche per quanto riguarda le verifiche intermedie e finali di apprendimento.
Emendamento 11.17, MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Visite del lavoro, rapporti tra medici competenti e Ssn, controlli di alcol e tossicodipendenza dei lavoratori
La proposta di modifica prevede, tra le altre cose,  l’abrogazione dell’allegato 3B del Dlgs 81/2008 sull’informazione e trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, fortemente contestato dai medici per le problematiche derivanti dal mal funzionamento del nuovo sistema telematico dell'Inail.
L’emendamento prevede poi che entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengano ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati. Entro lo stesso termine andranno ridefiniti i contenuti e le modalità dell'Allegato 3 riguardante la Cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori.
Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile,l’emendamento propone che gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Queste  visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso imprese diverse, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità. Il Medico competente acquisita l'idoneità precedente ne avalla o meno !'idoneità in base al profilo di rischio per mansione associato.
Previsto poi che entro il 31 dicembre 2015, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e di alcol dipendenza dei lavoratori..
Emendamento 11.0.6, FUCKSIA, CRIMI, CAMPANELLA

Medicinali per terapia cellulare somatica e per terapia genica  
E’ consentito l'impiego di tali medicinali su singoli pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico proscrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di produzione di tali medicinali purché: siano disponibili dati scientifica, che ne giustifichino l'uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali; sia stato acquisito il consenso informato dei-paziente; sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico con specifica pronuncia sul rapporto favorevole tra benefici ipotizzabili ed i rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle particolari condizioni del paziente; siano utilizzati, non a fine di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso dei requisiti previsti, anche nei casi di preparazioni standard e comunque nel rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dalle Autorità competenti, qualora il medicinale sia stato precedentemente utilizzato per sperimentazioni cliniche in Italia; se il medicinale non è stato sperimentato in Italia, dovrà essere assicurato il rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dall'Istituto superiore di sanità, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del Presidente del medesimo Istituto».
Emendamento 12.0.1, BONFRISCO

31 gennaio 2014
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