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Risarcimenti danni da trasfusione. De Filippo: “Impegno Governo è liquidare somme entro 31 dicembre 2017”. Ma è polemica con M5s su eredi che agiscono in ‘iure proprio’


Interpellanza stamani alla Camera. Lorefice (M5s): “Ministero ha bloccato i pagamenti nei confronti degli eredi che hanno agito per il risarcimento del danno da loro stessi subito (iure proprio) per la morte del parente, sostenendo che la legge si riferisce solo agli eredi che agiscono per il risarcimento del danno subito dal congiunto quando era ancora in vita e che loro hanno ereditato (il cosiddetto iure hereditatis)”. 

19 LUG - Interpellanza oggi alla Camera dei deputati presentata dal Movimento 5 Stelle concernente iniziative in materia di risarcimento dei danni causati da emotrasfusioni o emoderivati, con particolare riferimento ai diritti degli eredi che agiscono iure proprio.
 
Qui di seguito il resoconto:
 
MARIALUCIA LOREFICE. Grazie, Presidente, grazie sottosegretario. Questo è l'ennesimo atto che viene presentato in questa Camera relativo alla dolorosa vicenda delle vittime del sangue infetto, che è dilagata in Italia a partire dagli anni Settanta e alla quale non si è riusciti a mettere un punto. 
 
I soggetti danneggiati, molti dei quali oggi deceduti, sono persone che, a partire dagli anni Settanta e Ottanta, in Italia si sono ammalate per avere a contratto i virus dell'epatite B, C e dell'HIV, a seguito di trasfusioni di sangue o assunzione di emoderivati infetti presso le strutture sanitarie pubbliche o perché sono stati loro somministrati vaccini obbligatori. In molti casi, è stato chiesto dai danneggiati, in sede civilistica, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e la responsabilità del Ministero della salute nell'aver causato il danno è stata acclarata da plurime sentenze emesse da diversi uffici giudiziari in tutta Italia. 
 
A seguito dei numerosi giudizi promossi, fin dal 2001, il Ministero ha in parte cercato di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso, emanando numerosi decreti che hanno disciplinato le procedure transattive. La prima è andata a buon fine nel 2003, mentre al secondo accordo transattivo del 2007 sono seguiti numerosi ricorsi, procedimenti amministrativi e ad oggi i soggetti interessati da quell'accordo non sono stati risarciti.
 
Per cercare di chiudere questa vicenda, il Ministero ha pensato di inserire nel decreto-legge n. 90 del 2014, poi, convertito dalla legge n. 114 del 2014, un articolo – il 27-bis –, con il quale è stato previsto il pagamento di 100 mila euro nei confronti degli emodanneggiati e di 20 mila euro nei confronti dei danneggiati da vaccinazione obbligatoria. È la cosiddetta – utilizzando le parole del Ministro – equa riparazione: semplice ed economicamente vantaggiosa per lo Stato, che intende così risolvere la questione, economicamente meno vantaggiosa e, soprattutto, iniqua per i danneggiati, stremati da anni di battaglie processuali e dalla malattia. 
 
Oggi siamo qui per portare all'attenzione sua, sottosegretario, e di quest'Aula uno dei problemi che sta generando proprio l'applicazione del decreto n. 90 del 2014. Il Ministero della salute ha iniziato ad inviare a circa 7 mila danneggiati delle lettere per procedere, per poter accettare, appunto, l'equa riparazione e i primi ad essere interpellati sono stati gli eredi dei deceduti. Molti di loro hanno accettato la proposta di equa riparazione, rispedendo i moduli correttamente compilati, con firme autenticate, con l'indicazione del codice IBAN e seguendo le istruzioni indicate dal Ministero. Ma, inaspettatamente, il Ministero ha bloccato i pagamenti nei confronti degli eredi che hanno agito per il risarcimento del danno da loro stessi subito (il cosiddetto iure proprio) per la morte del parente, sostenendo che la legge si riferisce solo agli eredi che agiscono per il risarcimento del danno subito dal congiunto quando era ancora in vita e che loro hanno ereditato (il cosiddetto iure hereditatis). 
 
Considerata la mancanza di una norma di interpretazione autentica in materia di equa riparazione ed eredi dei soggetti danneggiati, con questa interpellanza noi chiediamo di conoscere il numero esatto delle lettere che sono state inviate ai danneggiati, il numero di risposte ricevute dal Ministero e il numero dei soggetti che sono stati effettivamente pagati. E ancora chiediamo: il numero degli eredi che si sono visti rigettare la richiesta di pagamento, nonostante abbiano ricevuto dal Ministero la lettera con la proposta di accettazione dell'equa riparazione e se non si ritenga necessario e, soprattutto, doveroso definire una norma di interpretazione autentica che chiarisca inequivocabilmente che tutti gli eredi hanno diritto all'equa riparazione, anche coloro che hanno agito solo iure proprio.
 
Per finire, quello che vorremmo capire è se le somme necessarie al pagamento di tutti danneggiati siano concretamente presenti nel capitolo di bilancio del Ministero.
 
VITO DE FILIPPO, Sottosegretario di Stato per la salute. Grazie, Presidente. L'articolo 27-bis del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge dell'11 agosto del 2014, n. 114, ha introdotto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie o per i loro aventi causa in caso di decesso, che abbiano presentato domanda di adesione – così citava la norma – alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 19 gennaio 2010. 
 
Nello specifico, si prevede la corresponsione a titolo di equa riparazione di una somma di denaro di 100 mila euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti e di euro 20 mila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, in un'unica soluzione. Il riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera a) e lettera b), del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica della ricevibilità della predetta istanza. 
 
La corresponsione delle somme è altresì subordinata alla formale rinuncia dell'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale. 
 
La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre, n. 244, prosegue, ove ne ricorrano i presupposti, per coloro che non intendono avvalersi del beneficio dell'equa riparazione. Quindi, è un'opzione che, liberamente, i soggetti possono intraprendere. Inoltre, la liquidazione degli importi a titolo di equa riparazione avverrà, secondo quanto indicato nei provvedimenti normativi citati, entro il 31 dicembre 2017 sulla base di una graduatoria che tiene conto anche della gravità delle situazioni. 
 
Il Ministero della salute ha provveduto all'invio delle note informative relative a 2.263 danneggiati per i quali è stata presentata domanda di adesione alla procedura transattiva, afferenti alle categorie di danno più elevato e, cioè, deceduti con nesso causale e categorie di danno dalla prima alla sesta, come risultanti all'atto della domanda di transazione. Considerando i singoli eredi di ciascun danneggiato, in caso di soggetti deceduti, le suddette note informative inviate ammontano complessivamente a 3.806. Ad oggi, sono stati emessi 1.760 ordini di pagamento di importi di equa riparazione, comprensivi di quelli a favore degli eredi dei danneggiati, corrispondenti a 1.282 contenziosi per i quali era stata prodotta istanza di transazione, a fronte di 1.623 contenziosi per i quali è pervenuta finora unanime accettazione degli attori in giudizio, inclusi anche gli eredi. 
 
In questi giorni, il Ministero dalla salute sta predisponendo le note informative per i danneggiati dalla settima categoria di danno. La menzionata nota informativa non costituisce una proposta, che, come tale, si perfezionerebbe con l'accettazione della stessa, né potrebbe configurarsi come tale avendo l'equa riparazione natura diversa dalla transazione, che, invece, ha carattere negoziale, come è anche confermato dalla Corte di cassazione civile con la sentenza n. 25965 del 10 dicembre 2014, posto che il riconoscimento dell'equa riparazione è legislativamente subordinato non solo alla formale accettazione della medesima e alla contestuale rinuncia dell'azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, ma anche alla verifica dei requisiti che sono stati richiamati, nonché alla ricevibilità della menzionata istanza, con particolare riferimento all'appartenenza dei danneggiati alle categorie previste dalle leggi n. 222 del 2007 e n. 244, sempre del 2007, e alla natura dell'azione intrapresa dagli stessi istanti. 
 
Pertanto, l'invio della suddetta nota informativa da parte del Ministero non costituisce di per sé il riconoscimento del diritto all'equa riparazione, atteso che lo stesso è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria a cui consegue l'adozione del provvedimento di liquidazione. Considerato, inoltre, che la corresponsione delle somme è effettuata per espressa previsione legislativa al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva, l'istruttoria è altresì finalizzata ad accertare l'eventuale liquidazione di importi per il predetto titolo a favore del beneficiario dell'equa riparazione. 
 
In particolare, con riferimento alla verifica della ricevibilità dell'istanza nel corso dell'istruttoria il risultato è che per talune posizioni relative ai danneggiati deceduti è pendente un contenzioso instaurato dagli eredi nei confronti del Ministero, avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento del risarcimento del danno «iure proprio». Per quanto concerne tale questione, si rileva che l'Avvocatura dello Stato, nei diversi pareri espressi in materia di transazione di cui alle leggi nn. 222 e 244 del 2007, ha ritenuto che sia – cito l'Avvocatura dello Stato – «opportuno operare un'interpretazione sistematica di queste leggi, così come attuate dal decreto ministeriale n. 132 del 2009 e del decreto ministeriale del 4 giugno 2012, secondo la quale le transazioni finanziate dalle leggi in parola riguardano i soggetti danneggiati direttamente da una trasfusione infetta, non anche gli eredi che agiscono per ottenere i danni proprio per le sofferenze collegate alla malattia epatica del loro congiunto», fine della citazione della nota dall'Avvocatura generale dello Stato. 
 
Pertanto, non sono ricevibili le istanze di transazione, ai sensi della citata normativa concernenti i contenziosi in materia esclusivamente di riconoscimento del danno «iure proprio» in favore degli eredi e, conseguentemente, non risulterebbe possibile riconoscere agli stessi l'importo previsto a titolo di equa riparazione. In tal caso, tuttavia, il contenzioso si potrebbe sempre proseguire dinanzi ai tribunali civili e in caso di pronunce di condanna del risarcimento del danno, anche solo «iure proprio», in favore degli eredi di danneggiati deceduti, il Ministero provvederebbe, come abbiamo più volte comunicato, alla liquidazione dell'importo previsto in sentenza.
 
Fino ad oggi, però, solo in tre casi ricorre la suddetta fattispecie, per i quali non è stato comunque adottato provvedimento di diniego in attesa di specifico parere richiesto da questo Ministero all'Avvocatura generale dello Stato. Quindi, soltanto tre casi. Tuttavia, concludo, non si ravviserebbero motivi ostativi ad iniziative legislative volte a riconoscere espressamente il beneficio dell'equa riparazione, di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, anche agli eredi dei danneggiati deceduti che hanno agito per il solo riconoscimento del danno «iure proprio» e hanno presentato domanda di adesione alla transazione, purché questa iniziativa legislativa – nelle forme sia di iniziativa parlamentare, ma anche dello stesso Governo, vedremo come sarà possibile realizzarla nei prossimi mesi – non si estenda anche alle procedure transattive. Rispetto alla domanda della copertura finanziaria, avendo dato i tempi nella norma di soluzione delle questioni al 31 dicembre 2017, è evidente che il Governo a quella data si impegnerà a liquidare tutto ciò che è stato concluso in termini di procedura.
 
MARIALUCIA LOREFICE. Grazie, Presidente. Io mi reputo solo parzialmente soddisfatta della risposta, anche perché le domande erano diverse e non tutte hanno trovato esaustiva risposta, per esempio quella nella quale noi chiediamo il numero esatto degli eredi che hanno agito «iure proprio», così come siamo insoddisfatti anche della risposta alla domanda in cui noi chiediamo se effettivamente le risorse che dovrebbero essere destinate all'equa riparazione sono concretamente presenti nel capitolo di bilancio. Sicuramente uno spiraglio è rappresentato dal fatto che ci possano essere delle future iniziative legislative, che permetterebbero di inserire nell'ambito dell'equa riparazione anche gli eredi «iure proprio.» Naturalmente noi su questo faremo la nostra parte e ci auguriamo che poi ci sia una collaborazione da parte del Governo e dalla parte della maggioranza. 
 
Con questa interpellanza per noi lo scopo era proprio quello, al di là degli altri aspetti che abbiamo più volte trattato negli altri atti di sindacato ispettivo, di puntare l'attenzione sugli eredi che agiscono «iure proprio» e sugli eredi che agiscono «iure hereditatis». Quello che noi vorremmo in realtà sottolineare è che, al di là degli aspetti specifici che poi contraddistinguono gli eredi «iure proprio» e gli eredi «iure hereditatis», sono entrambi degli eredi che comunque hanno subito un danno per la morte del congiunto, che ha subito a sua volta un danno a causa delle negligenze da parte dello Stato. 
 
Ora, che cosa dire ? Sicuramente quello che il Ministero dovrebbe prendere in considerazione è il fatto che non possono esistere eredi di serie «A», così come non possono esistere eredi di serie «B», così come anche il dolore per la morte di un congiunto non può essere catalogato come dolore di serie «A», per il quale si ha diritto a qualcosa e questo qualcosa in questo caso è l'equa riparazione, e un dolore di serie «B», per il quale non si ha diritto a nulla, perché è come se gli eredi «iure hereditatis» soffrissero di più rispetto a quelli «iure proprio» e così non è.
 
Noi naturalmente diciamo «no» a questo tipo di discriminazione perché questi due tipi di eredi sono, comunque, vittime allo stesso modo dei danni che hanno subito per la perdita del congiunto, e a ciò vorrei aggiungere anche ulteriori due aspetti. Innanzitutto, secondo le stime che approssimativamente abbiamo e che siamo riusciti a fare, gli eredi «iure proprio» dovrebbero essere in realtà molto pochi, quindi diciamo che anche dal punto di vista economico il Ministero non ne risentirebbe più di tanto. Inoltre, il diritto ad agire «iure proprio» per il riconoscimento del danno subito per la morte del congiunto è stabilito da giudici di legittimità in numerose sentenze, quindi lei ha citato l'Avvocatura dello Stato, ma noi citiamo anche numerose sentenze che prevedono il riconoscimento anche agli eredi che agiscono «iure proprio». Ora, questo atteggiamento, però, questa prassi, che ha adottato il Ministero, di escludere al momento gli eredi «iure proprio» sicuramente è qualcosa che probabilmente è legato a questa norma, all'articolo 27-bis, che non è di chiara interpretazione: è un articolo che è fin troppo vago e che può essere variamente interpretato. Però, poi, queste interpretazioni così semplicistiche finiscono per avere delle inevitabili ripercussioni sempre sulle stesse persone, che sono quindi le vittime di questo Stato inconcludente e capace talvolta di non prendersi le sue responsabilità. Serviva, invece, una norma chiara, autentica, che dicesse chiaramente che entrambi gli eredi, quindi delle due tipologie, potessero essere ammessi all'equa riparazione, perché non ha senso mandare delle lettere e poi dire che non hanno diritto. Cioè, in base a che cosa il Ministero si prende la libertà di decidere se si ha diritto o meno, visto che, come ho appena detto, che esistono delle sentenze in merito ? 

A questo punto, però, anche alla luce delle sue parole e anche alla luce della lentezza con la quale procedono i pagamenti, la domanda che noi ci poniamo è se le risorse che sono destinate al pagamento dei danneggiati siano completamente presenti all'interno del capitolo di bilancio, perché vi ricordiamo che dicembre 2017 – che è il termine ultimo per concludere il procedimento di equa riparazione – non è poi così lontano e non vorremmo ritrovarci di fronte all'ennesima proroga.
 
Ricordiamoci e soprattutto ricordatevi che stiamo parlando di cittadini la cui salute è stata barattata con 100 mila miseri euro, ma li avete costretti ad accontentarsi. Accontentarsi, però, non significa mettere la parola fine a questo dramma. Purtroppo la stanchezza, dovuta ad anni di lunghe battaglie e l'incertezza circa anche l'esito delle cause che avevano in corso, ha fatto sì che fossero, diciamo così, tra virgolette, costretti ad accontentarsi. Quindi, ciò che le chiedo è proprio questo: di evitare che vi siano discriminazioni, anche perché – diciamolo altrettanto chiaramente – aprireste la strada a una nuova stagione di giudizi civili. 
 
E questo lo Stato non può né permetterlo né permetterselo, anche in considerazione del fatto che deve ancora risarcire centinaia di persone che hanno già ottenuto sentenza di condanna passata in giudicato.

19 luglio 2016
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