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Parte la remunerazione aggiuntiva per le farmacie. Stanziati 200 mln per biennio 2021-2022. In Gazzetta il decreto Speranza-Franco


Entra così in vigore, in via sperimentale, la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie prevista da uno dei decreti Covid del 2021. La remunerazione aggiuntiva è operativa dal 1 settembre scorso ed è divisa in cinque tipologie: una per vaorizzare l'atto professionale a prescindere dal prezzo del farmaco, una per incentivare la dispensazione dei farmaci a prezzo più basso e le altre per le farmacie non sussidiate, per quelle rurali sussidiate e per quelle con fatturato sotto i 150mila euro. IL TESTO DEL DECRETO

03 NOV - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre, il Decreto del Ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, per il riconoscimento in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
 
La misura era stata prevista dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.
 
In particolare il comma 4 della legge prevede che "al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ovvero la vaccinazione anti Covid in farmacia) è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale".

Complessivamente sono stanziati 200 milioni di euro di cui 50 a valere dal 1 settembre a dicembre 2021 e 150 per il 2022.

Il decreto Speranza-Franco prevede che a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, secondo la seguente ripartizione regionale (vedi tabella):
 


La remunerazione aggiuntiva è articolata in 5 tipologie:
1. A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
Come si legge nella relazione tecnica che ha accompagnato il decreto in occasione del suo esame in Stato-Regioni, questa quota è finalizzata a valorizzare l'atto professionale del farmacista sganciando la remunerazione dal prezzo del farmaco.
 
2. Sempre per tutte le farmacie una ulteriore quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto presenti all'interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento.
In questo caso la finalità è quella di incentivare la dispensazione del farmaco al prezzo più basso.
 
3. Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto S.S.N., ai sensi dell'art. 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota «tipologica» aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
In questo caso la finalità è di sostenere le farmacie non sussidiate.
 
4. Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario 1,5%, ai sensi dell'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
Finalità di questa forma di remunerazione aggiuntiva è quella di valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN.
 
5. Alle farmacie rurali e urbane con fatturato S.S.N. inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto S.S.N., ai sensi dell'art. 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
Finalità di questa quinta aliquota di remunerazione aggiuntiva è quella di valorizzare il servizio reso dalle farmacie a minor fatturato con il SSN.

03 novembre 2021
© Riproduzione riservata

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