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Contratto. Le prime proposte Aran su rapporto lavoro nel comparto. Ieri incontro con i sindcati


Il documento, sotto forma di elenco (è definito infatti “scaletta disposizioni istituti del rapporto di lavoro”),  conferma pressoché tutte le norme già contenute nei precedenti contratti e aggiorna le parti in cui sono subentrate novità normative. Uno “scheletro” su cui si innesteranno a partire dal 20 novembre prossimo - data del prossimo incontro - temi complessi da trattare, come l’orario di lavoro e le problematiche collegate a partire dalla reperibilità. IL DOCUMENTO ARAN.

11 NOV - Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali di lavoro; nel contratto individuale deve essere specificato che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti e che l’assunzione può avvenire sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Prima della stipulazione del contratto individuale, l’amministrazione chiede all’interessato la documentazione prescritta dalle disposizioni per l’accesso alle pubbliche amministrazioni: l’interessato deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Dlgs  n. 165 del 2001 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Sono queste le premesse al documento che l’Aran ha consegnato ieri ai sindacati del comparto sanità al secondo tavolo previsto per il rinnovo del contratto del personale del Ssn, quello dedicato al “rapporto di lavoro”.

Il documento, sotto forma di elenco (è definito infatti “scaletta disposizioni istituti del rapporto di lavoro”),  conferma pressoché tutte le norme già contenute nei precedenti contratti e aggiorna le parti in cui sono subentrate novità normative.

Uno “scheletro” per la discussione, come lo hanno definito i sindacati che in questo ambito identificano nuovi aspetti complessi da trattare, come ad esempio  l’orario di lavoro e le problematiche ad esso collegate a partire dalla reperibilità.

Ci sono poi situazioni “pratiche” da analizzare, create sul posto di lavoro in questi anni di assenza di contratto, che hanno per ora alle spalle unicamente interpretazioni dell’Aran senza essere state discusse coi sindacati e che sono spesso strumentalizzate dalla aziende con atti unilaterali.

C’è da approfondire poi anche il part time, i distacchi, i comandi, le festività civili che cadono di domenica, quelle infrasettimanali per il personale in turno e così via.

Il documento Aran, oltre a confermare ancora un volta istituti dei precedenti contratti per questa voce, sottolinea la necessità di adeguare le clausole contrattuali al divieto di monetizzazione delle ferie stabilito dalle disposizioni legislative e in relazione a quanto previsto dalle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica e anche le norme contrattuali che riguardano il rientro dalle ferie per motivi di servizio alle disposizioni legislative in materia di trasferta.

Le ferie ad esempio sono uno dei casi in cui ci deve anche armonizzare alla normativa sopravvenuta nel periodo di assenza del contratto . In base al Dlgs 151/2015 infatti, è possibile prevedere la possibilità per il lavoratore di cedere le giornate di ferie a un altro dipendente che si trova nelle particolari situazioni previste dal legislatore. E il contratto dovrà specificare le modalità di attuazione e definire una procedura che garantisca l’anonimato sia del lavoratore beneficiario che di chi effettua la  cessione.

Nuovo anche il capitolo delle assenze per visite, terapie ecc.
Nel contratto l’Aran indica la necessità di riconoscere ai dipendenti pubblici specifici permessi orari e giornalieri per assentarsi dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e calcolare nel periodo di permesso dei tempi di percorrenza da e per la sede dell’ufficio di assegnazione del lavoratore.

Per la domanda relativa andrebbe previsto un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, con possibilità, in particolari casi di urgenza o necessità, di presentare la domanda il giorno lavorativo precedente alla data di inizio del periodo di permesso giornaliero od orario.

Poi, i permessi su base oraria non devono essere fruibili per frazione di ora e non possono comunque superare la metà dell’orario di lavoro che il lavoratore dovrebbe osservare nella giornata in cui intende assentarsi. In questo caso va verrà conteggiata una intera giornata di assenza.

Poi tra le altre previsioni c’è la possibilità di prevedere comunque la possibilità, alternativamente ai permessi, e per le stesse finalità, di utilizzare permessi brevi a recupero,  permessi per motivi familiari e personali, banca delle ore, e riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative rese (lavoro straordinario),  secondo la disciplina prevista nei contratti di riferimento.

Per ora solo uno “scheletro” quindi al tavolo sul rapporto di lavoro che si dovrà animare con una trattativa che si prefigura relativamente complessa.

Il prossimo incontro Aran-sindacati sul rapporto di lavoro è previsto per il 20 novembre.

11 novembre 2017
© Riproduzione riservata

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