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Come risarcire il danno alla salute (in caso di sinistro): ecco il decalogo della Cassazione


In una causa per un sinistro la Cassazione (ordinanza 7513/2018) ha stabilito che  il risarcimento corrispondente a un determinato grado di invalidità riconosciuta, comprende già la menomazione degli aspetti 'dinamico relazionali', conseguenza 'normale' del danno alla salute e non di un danno diverso. Sempre che la particolarità del caso non abbia reso più gravi le conseguenze della menomazione, giustificando un aumento del risarcimento del danno biologico con l’aggiunta del 'danno morale'. E per questo ha stilato deici regole per individuare e risarcire il danno alla salute. L'ORDINANZA.

28 MAR - Tutto nasce dal ricorso di un uomo che aveva riportato una invalidità superiore al 38% per un sinistro avvenuto durante uno spostamento per motivi di lavoro.

Il Tribunale in primo grado aveva aumentato del 25% la misura standard del risarcimento per tenere conto del 'grave e permanente danno dinamico relazionale' della vittima che aveva dovuto rinunciare a una serie di attività, tra cui la cura del vigneto e dell'orto.

Ma la Corte d'Appello, accogliendo il ricorso dell'assicurazione, ha ritenuto che la maggiorazione non fosse dovuta, essendo normale per l’invalidità  la perdita di alcune facoltà.

A questo punto è intervenuta la Cassazione (ordinanza 7513/2018) , stabilendo che  il risarcimento corrispondente a un determinato grado di invalidità riconosciuta, comprende già la menomazione degli aspetti 'dinamico relazionali', conseguenza 'normale' del danno alla salute e non di un danno diverso.

Questo in linea di principio, sempre che la particolarità del caso non abbia reso più gravi le conseguenze della menomazione, giustificando un aumento del risarcimento del danno biologico con l’aggiunta del 'danno morale'.

Al di là del fatto in sé però, con la Cassazione riassume in dieci punti le regole per individuare e risarcire il danno alla salute:

1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;

2) iI danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;

3) "categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regale e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.);

4) nella liquidazione del danno non patrimoniale ii giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;

5) in sede istruttoria, ii giudice deve procedere a un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati)  dalle  parti,  all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanta sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta  prima  del  fatto  illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente,  ii  fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza  procedere ad alcun automatismo risarcitorio;

6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma  di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione   ii   grado   percentuale   di  invalidità   permanente   (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale);

7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la  misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi  secondo  ii sistema c.d. del  punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;

8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, ii dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di se, la paura, la disperazione);

9) ove  sia  correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,cos1 come modificati  dall'art.  all'articolo  1,  comma  17,   della legge  4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono ii danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale");

10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e ii sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est ii danno morale interiore), quanta di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.

Quindi, i giudici della Cassazione nel caso di specie oggetto hanno confermato la lettura della Corte d’Appello affermando che (punto 7)  “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti ‘dinamico-relazionali’, che sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale”.

Mentre “le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico”, ma devono essere provate.

28 marzo 2018
© Riproduzione riservata

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