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Medicina generale: il cronoprogramma della nuova convenzione

di Mauro Marin

22 LUG - Gentile Direttore,
l’ACN 28 aprile 2022 della medicina generale regolamenta l’assistenza primaria con norme vincolanti per Regioni e Aziende secondo la sentenza n.157/2019 della Corte Costituzionale che ha riaffermato la natura giuridica del rapporto di lavoro autonomo e parasubordinato del medico.  

L’art.8 stabilisce un cronoprogramma che prevede la definizione entro 12 mesi di Accordi Integrativi Regionali, previa pubblicazione entro 6 mesi di atti programmatori regionali delle attività monoprofessionali di Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e multiprofessionali di Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), definite parte integrante delle attività di distretto dall’art.9, comma 5. 

Le attività, gli obiettivi di budget ed i livelli di performance della forma organizzativa multiprofessionale UCCP entro cui operano i medici delle AFT sono parte integrante del programma delle attività territoriali del Distretto e comprendono la Medicina di Iniziativa in allegato 1 dell’ACN per il monitoraggio domiciliare integrato proattivo degli assistiti fragili con patologie croniche attraverso microteams territoriali composti almeno da medico e infermiere distrettuale, come previsto dal DM 77/2022. In attuazione della legge 189/2012, l’art.31 dell’ACN istituisce il ruolo unico di medico di assistenza primaria operante nelle AFT e UCCP, a ciclo di scelta (MMG) e/o ad attività oraria (continuità assistenziale), includendo nelle aggregazioni tutti i medici previsti dall’accordo, operanti secondo un regolamento di funzione interna delle AFT che deve essere redatto dal Comitato Aziendale ex art.12. 

Il rinnovo dei referenti di AFT deve essere effettuato con procedure elettiva decisa dal Comitato Aziendale ai sensi degli art. 29 comma 12 e 30 dell’ACN. L’art.32 (rapporto ottimale e carenza assistenziale) al comma 5 afferma: “La AFT è l’articolazione organizzativa di riferimento da considerare per la valutazione del fabbisogno assistenziale”. Pertanto è necessaria una revisione degli ambiti territoriali coincidente con le AFT istituite. L’art.29 comma 9 del nuovo ACN dispone che tutti i medici di AFT siano tra loro connessi in rete per la condivisione delle schede sanitarie digitali degli assistiti al fine di garantire in sicurezza l’assistenza primaria, in conformità all’art.4 della legge 24/2017 in merito alla gestione della documentazione sanitaria. 

Ai sensi dell’art.8, comma 2, lettera c) le AFT mediche devono poi essere collegate tramite sistemi informatici alle UCCP, senza oneri a carico dei medici. Secondo l’art.26 ACN, le Aziende Sanitarie adottano il Piano di Formazione Aziendale (PFA) che deve coprire il 50-70% del debito formativo annuale dei medici convenzionati, con il contributo del Comitato Aziendale ex art.12 del presente Accordo e nell’ambito della programmazione del Distretto ai sensi dell’art.9 commi 4 e 5. 

Viene istituito a livello aziendale ai sensi dell’art.25 ACN, l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Personale Convenzionato per le contestazioni di maggiore gravità, mentre invece per le contestazioni di minore gravità il procedimento è gestito dal Direttore di Distretto. Gli strumenti normativi dell’ACN per compensare temporaneamente la carenza di medici dovuta alla loro cessazione dal servizio sono: 

A) l’aumento temporaneo del massimale fino a 1800 assistiti per i medici già convenzionati nell’ambito territoriale assegnato (ACN art.38); 

B) l’assegnazione di incarichi provvisori (ACN art.37) , non attrattivi per medici già occupati; 

C) l’iscrizione di assistiti con medici convenzionati operanti in altri ambiti territoriali limitrofi fino a raggiungimento del loro massimale (ACN art.39, comma 2); 

D) l’accorpamento di ambiti territoriali limitrofi e AFT aventi medici ancora in grado di acquisire nuove scelte (art 32); 

E) il ricorso alla procedura di pubblicazione SISAC delle zone carenti rimaste non assegnate (art.34, comma 17) e alla pubblicazione di ulteriori avvisi in corso dell’anno  (art.34, comma 27); l’impiego in mobilità di medici a ciclo di scelta di AFT o medici ad attività oraria diurna per supplire a carenze di medici non altrimenti compensate ai sensi dell’art.32 comma 8 dell’ACN. 

Infine, è necessario a livello aziendale un Regolamento di Dipartimento di Assistenza Territoriale per definire l’organizzazione interna e le interdipendenze funzionali tra operatori diversi operanti nella Case di Comunità a direzione distrettuale secondo il DM 77/2022 e il D.Lgs 502/92 al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni e alla garanzia dei percorsi di assistenza e cura integrata.

Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - Pordenone

22 luglio 2022
© Riproduzione riservata

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