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Tre domande per la commissione d’Albo dei Tsrm

di Calogero Spada

01 SET -

Gentile Direttore,
la Commissione di Albo Nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica della FNO TSRM-PSTRP commentando la sentenza del Tar Lazio sulla presenza del medico, sottolinea che “ciò che il TAR non afferma è che la presenza debba essere necessariamente fisica”.

Tale affermazione, a mio parere, va contro quelle medesime regole giuridiche contenute nel testo normativo che si voleva annullare, che identificano con puntualità le fattispecie in cui la presenza del medico è sempre prevista:

  1. Regime di ricovero ordinario, DH o DS o in elezione, in strutture pubbliche o private ospedaliere;
  2. Regime di ricovero in urgenza-emergenza in strutture pubbliche o private ospedaliere;
  3. Regime ambulatoriale in strutture territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non.

L’unica accezione riguarda il “regime di ricovero in urgenza-emergenza resa in un pronto soccorso in zona disagiata o in un punto di primo intervento ove non sia presente il Medico radiologo”.

Perché quelle stesse norme, come pure il testo giurisprudenziale de quo ha sottolineato, “si risolvano nel prevedere la presenza di personale medico specializzato o la possibilità per il medico radiologo di modificare il protocollo di esecuzione in relazione alle esigenze cliniche del paziente.” … in tal senso va precisato che in continuità con quanto stabilito dall’art. 4, ex d. lgs. 187/00, il comma 122 dell’art. 7 del d. lgs. n. 101/2020, integra l’atto della ottimizzazione nella “responsabilità clinica” ossia la “responsabilità attribuita a un medico specialista per la supervisione e gestione delle esposizioni mediche individuali”.

La domanda nasce spontanea: come si può esercitare tale funzione senza una presenza “necessariamente fisica”?

L’intervento del TAR Lazio andando a confermare la validità dell’impianto normativo impugnato, in buona sostanza ribadisce che tra principi di giustificazione ed ottimizzazione il medico radiologo è investito personalmente da una responsabilità diretta sul paziente, pertanto affermare, peraltro ad un livello di eccessiva genericità, che «laddove si espleti una attività radiologica, in struttura o in organico o nel processo, debba esserci almeno un Medico radiologo» pare non proprio in linea con il giudizio della corte …

...anche perché la seconda domanda che nasce spontanea è: cosa altro avrebbe mai da fare il medico radiologo in struttura o in organico, se non stare con il paziente?

Per quanto alla tele-radiologia, di nuovo ricordando che le linee guida per l’assicurazione di qualità in teleradiologia (Rapporti ISTISAN 10/44), individuano la assenza di un medico radiologo quale situazione “temporaneamente e occasionalmente verificabile” , e che in una molteplicità di occasioni è stato chiarito che la stessa non può e non deve sostituirsi all’apporto professionale diretto del professionista medico, va confermato che la tele-radiologia all’interno della stessa struttura non deve essere sinonimo di scusa per l’allontanamento dal paziente ma soltanto la possibilità di gestione decentrata del solo flusso di informazioni diagnostiche, che può essere fruibile in modalità multiprofessionale e multidisciplinare.

Infine, la scrivente Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica della FNO TSRM-PSTRP, dovrebbe rispondere anche ad una terza domanda: la FNO TSRM PSTRP ha in programma concrete, immediate e urgenti azioni politiche ed istituzionali in ordine al recupero delle titolarità di giustificazione ed ottimizzazione in capo al TSRM?

Perché solo con quelle si potrà disegnare il professionista che ora alberga solo nelle loro fantasie.

Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale

 



01 settembre 2022
© Riproduzione riservata

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