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Aborto: dopo 45 anni la legge 194 ha bisogno di un “tagliando”

di Anna Pompili

10 LUG - Gentile Direttore,
“La legge 194 non si tocca”, è il mantra recitato ormai da tutte le forze politiche, comprese le destre antiabortiste attualmente al governo, che sanno bene come si possa ostacolare l’accesso all’aborto semplicemente non applicando o applicando male la legge, o anche interpretando in maniera rigidamente restrittiva molte parti di essa.

Nel 1978, quando la legge fu approvata, all’art. 3 si prevedeva lo stanziamento di 50 miliardi di lire per potenziare i consultori. In 45 anni abbiamo assistito, invece, ad un loro progressivo depauperamento e ad una mortificazione delle loro funzioni. Tra queste, quella attribuita loro dall’art. 2 della legge 194: sostegno alla donna nella sua scelta, attraverso la corretta informazione circa gli aiuti disponibili e i diritti delle lavoratrici madri, nonché, qualora richiesto o necessario, attraverso colloqui con assistenti sociali, psicologhe, o altre specifiche competenze. Ma informare le persone perché possano scegliere consapevolmente è una cosa, cercare di condizionarle nella scelta è ben altro. Eppure, questo è ciò che, ormai da tempo, si sta facendo in molte regioni, con finanziamenti alle associazioni “pro-vita” che sono entrate a pieno diritto nei consultori pubblici e nelle strutture dove si praticano gli aborti, con il fine di ostacolare l’aborto inducendo il senso di colpa per un peccato grave; una categoria, questa del peccato, che non dovrebbe neanche lontanamente entrare tra le mura di strutture del Servizio sanitario nazionale di uno stato che si definisce laico.

Questa missione attivamente e violentemente dissuasiva propria delle associazioni “pro-vita”, sarebbe supportata dal dettato dell’articolo 1 della legge 194, che afferma che “lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio”. Certamente una affermazione priva di fondamento scientifico, frutto di una logica di compromesso che ha voluto negare alle donne qualunque altro diritto che non fosse quello alla salute. Partendo da questa premessa, la legge voleva bilanciare il diritto alla vita dell’embrione, che non è ancora “persona”, con il diritto alla salute e alla vita della donna, che “persona” è già, con il fine di combattere la piaga dell’aborto clandestino: l’aborto era ammesso come “male minore”, esclusivamente per salvare la vita e la salute di tante donne.

Oggi, 45 anni dopo, la definizione stessa di diritto alla salute è cambiata profondamente, e la salute riproduttiva è indissolubilmente intrecciata ai diritti riproduttivi: si guarda all’aborto come diritto umano, e il Parlamento europeo propone di inserirlo nella carta di Nizza, che definisce i diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini dell’Unione europea. Tuttavia, anche se si volesse rimanere ancorati ad un concetto molto restrittivo di diritto alla salute, alcune parti della norma mostrerebbero oggi la loro inadeguatezza: ciò vale in particolare per gli articoli 6 e 7, 5, 4.

Agli articoli 6 e 7 si tratta dei cosiddetti “aborti terapeutici”, eseguiti dopo il novantesimo giorno per grave patologia della donna o per patologia fetale. Qualora la diagnosi di patologia fetale venga fatta tardivamente, perché richiede metodiche diagnostiche complesse e tempi lunghi, se il feto ha raggiunto un grado di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dall’utero, l’OMS e le principali società scientifiche raccomandano l’aborto in utero, prima di indurre con i farmaci il travaglio abortivo. Tale procedura è impossibile in Italia perché espressamente vietata dall’art.7 della legge 194, che obbliga il medico che esegue l’intervento a “salvaguardare in ogni caso la vita del feto”. Per evitare di aggiungere alla gravità della patologia di base quella della severa prematurità, oggi in Italia non si praticano aborti oltre la ventiduesima-ventiquattresima settimana. Accade così che le donne che ricevono una diagnosi tardiva di grave patologia fetale sono costrette ad andare all’estero per far valere il loro diritto alla salute.

C’è poi l’articolo 5, che stabilisce, nei primi 90 giorni di gravidanza, l’obbligatorietà del colloquio con un medico che, se non ritiene di dover procedere con urgenza, invita la donna a “soprassedere sette giorni”. Anche se l’aborto è una delle procedure più sicure in ostetricia, vi è comunque un rischio di complicazioni, che aumenta con l’aumentare dell’epoca gestazionale; costringere una donna convinta della sua scelta ad aspettare una settimana significa dunque esporla ingiustificatamente ad un rischio maggiore, non solo per la salute fisica, ma anche per la salute psichica, sulla quale questo “periodo di riflessione” imposto per legge ha un’ovvia ricaduta. Previsto nella gran parte delle leggi che regolamentano l’accesso all’aborto volontario, il periodo di riflessione è stato successivamente eliminato in molti Paesi, a cominciare dalla Francia.

Infine, l’articolo 4 stabilisce il limite del novantesimo giorno, entro il quale è la donna a valutare l’esistenza di un rischio per la sua salute correlato alla gravidanza, al parto o alla maternità; successivamente, questo compito spetta invece al medico. È un limite di fantasia, non correlato ad uno stadio specifico di sviluppo embrio-fetale, ma che mette a rischio le donne che, arrivando tardi ad una diagnosi di gravidanza, si vedono negata la possibilità di interromperla. Anche in questo caso, in alcuni Paesi questo limite è stato progressivamente innalzato: in Francia, ad esempio, si è passati da 12 a 14, e infine a 16 settimane. In molti paesi, invece, il limite per l’aborto “on demand” è identificato con l’epoca gestazionale in cui il feto acquisisce la capacità di vivere al di fuori dell’utero, attorno alla ventiduesima settimana.

Queste criticità insite nel testo della legge avrebbero dovuto essere evidenziate dalle relazioni sullo stato di applicazione della legge, presentate al Parlamento dai Ministri della salute che si sono succeduti in questi 45 anni; il Parlamento avrebbe quindi dovuto valutare eventuali modifiche da apportare, anche solo nell’ottica della tutela del diritto alla salute. I vari Ministri, invece, si sono sempre solo limitati a fare un annoiato “copia-incolla” dalle relazioni precedenti, senza mai segnalare reali criticità, ma, anzi, minimizzando quelle che emergevano dalle proteste della società civile, in relazione, ad esempio, agli alti tassi di obiettori di coscienza.

Nonostante questi limiti, la legge prevede, all’art. 15, una sua plasticità, con la possibilità di adattarsi alle innovazioni delle tecniche per l’aborto. Oggi, 45 anni dopo la sua approvazione, questo articolo è ancora praticamente inapplicato nella stragrande maggioranza delle regioni italiane, che ignorano la rivoluzione rappresentata dall’aborto farmacologico: a quasi tre anni dalla pubblicazione dell’aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali su questa procedura, l’accesso ad essa è ancora fortemente limitato a causa di ostacoli e restrizioni basate prevalentemente, se non esclusivamente, su pregiudizi ideologici di amministratori regionali che avrebbero invece il compito di garantirlo. Lo spauracchio dell’”aborto fai da te” viene agitato per impedire alle donne di godere dei risultati di un importante conquista scientifica, obbligando la sanità pubblica a sostenere i costi elevati di procedure chirurgiche troppo spesso ingiustificate.

La legge 194 ha compiuto 45 anni. Pur con le limitazioni dovute ad un’impostazione ideologica e di compromesso, ha permesso alle donne italiane l’accesso a procedure sicure e garantite dal nostro Sistema sanitario nazionale. Guardando al futuro, vogliamo pensare ad un superamento dei limiti ideologici entro i quali essa è stata elaborata, nell’ottica della costruzione di una norma “leggera” che, riconoscendo non solo il diritto alla salute, ma anche quello all’autodeterminazione, possa definire rigorosamente i doveri dello Stato in tema di diritti riproduttivi, impedendo scandalose latitanze.

Nel frattempo, oggi, dopo 45 anni, le donne italiane hanno diritto ad un aggiornamento della legge. Un “tagliando” che non si può davvero più rimandare.

L’Associazione Luca Coscioni ha promosso la formazione di un intergruppo parlamentare per discutere delle proposte di modifica della legge 194; il 4 luglio ha tenuto sul tema un seminario, la cui registrazione è disponibile qui.

Anna Pompili
ginecologa, consigliera generale Ass. Luca Coscioni per la Libertà di ricerca Scientifica, AMICA (Associazione medici italiani contraccezione e aborto)

10 luglio 2023
© Riproduzione riservata

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