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Atto medico. Proposta parlamentari Pd recepisce sentenze delle magistrature superiori

di Antonio Ciofani

16 APR - Gentile direttore,
dei diversi soggetti che hanno espresso commenti sulla Proposta di Legge n. 2988 firmata da 12 parlamentari del Partito Democratico "Disposizioni in materia di definizione dell'atto medico e di responsabilità professionale medica", non ho letto nessun dico nessun riferimento o commento alle sentenze delle magistrature superiori (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione) ivi riportate, che pure in modo perentorio e ultrachiaro definiscono la funzione medica di oggi.

Si tratta di recenti sentenze che spesso hanno concluso percorsi (e calvari) sanzionatori proprio per i medici, perenni capri espiatori di ciò che capita ai pazienti negli Ospedali e sul Territorio, ma che paradossalmente rappresentano, per la loro chiarezza, il supporto etico-deontologico-giurisprudenziale della relazione, dell'articolato e dello spirito della legge proposta dai 12 parlamentari, che le ha sostanzialmente recepite. Riporto per facilità di valutazione alcuni passi emblematici delle sentenze di cui sopra (Corte Costituzionale 185/1998 - 121/1999 - 188/2000 - 282/2002 - 338/2003. Corte di Cassazione 2865/2011 - 1873/2010 - 11493/2013 - 26966/2013). Per onestà intellettuale e chiarezza nei confronti dei cittadini e di tutti i professionisti della sanità non possono essere ignorate, nè si prestano a fraintendimenti; non sono, per dirla alla Ivan Cavicchi, nè fuzzy nè gappy.

“Non è di norma il legislatore a dover stabilire quali sono le pratiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali che sono in continua evoluzione. La regola di fondo di questa materia è costituita dall’autonomia e dalla responsabilità del medico che con il consenso del paziente opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a sua disposizione”.

“... l’arte medica, mancando per sua stessa natura, di protocolli a base matematica e cioè di pre-dimostrata rigorosa successione di eventi, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione a una cospicua quantità di varianti che, legate al caso solo il medico, nella contingenza della terapia, specifico, può apprezzare”;

“... è doveroso attenersi a un complesso di esperienze che va solitamente sotto il nome di dottrina, quale compendio della pratica nella materia, sulla base della quale si formano le leges artis, cui il medico deve attenersi dopo attenta e completa disamina di tutte le circostanze del caso specifico, scegliendo, tra le varie condotte terapeutiche, quella che l’esperienza indica come la più appropriata”;

“… il medico, che risponde anche ad un preciso codice deontologico, ha in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia…”

“... nel praticare la professione dunque, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato... senza farsi condizionare da esigenza di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge…”
“... il medico ha il dovere di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio del paziente”.

"... una volta effettuata la scelta, il medico deve restare vigile osservatore dell'evolversi della situazione in modo da poter subito intervenire ove dovessero emergere concreti sintomi e far ritenere non appropriata, nello specifico, la scelta operata e necessario un aggiustamento di rotta o proprio una inversione.

Dr. Antonio Ciofani
Dir. responsabile della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Spirito Santo - Pescara-  consigliere nazionale Anaao-Assomed 

16 aprile 2015
© Riproduzione riservata

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