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Spesa farmaceutica territoriale. Nel 2010 sfondamento per 23 mln. In Gu le modalità di ripiano


Il ripiano sarà a carico delle aziende farmaceutiche per 17.115.649 euro e a carico di grossisti e farmacisti per i restanti 5.919.598 euro. Ecco la Determinazione dell’Aifa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio, che stabilisce le modalità di ripiano dello sfondamento.

10 FEB - Ammonta a 23.035.247 di euro il disavanzo della spesa farmaceutica territoriale registrato nel 2010 a livello nazionale rispetto al  valore  in corrispondenza del tetto del 13,3% del Fondo sanitario nazionale.  
Sfondamento che, come previsto dalla Legge n.222/2007, dovrà essere totalmente ripianato da aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti. Ecco, quindi, secondo quali modalità la Determinazione Aifa del 7 febbraio 2012, correlata di Allegato 1 (Metodologia di ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010 al sensi della legge 222/2007) e Allegato 2 (Modulo di dichiarazione), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, stabilisce che imprese, grossisti e farmacisti provvedano al ripiano.

La Determinazione stabilisce che a partire dal 13 febbraio le Aziende titolari di autorizzazioni ad immissioni in commercio (AIC) possano consultare gli importi relativi alla quota di ripiano loro attribuita e alla sua ripartizione regionale, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 alla Determinazione. Le aziende titolari di AIC presentano entro il 27 febbraio una "dichiarazione di accettazione del ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010", secondo il modello previsto dall’Allegato 2, ed effettuano i rispettivi versamenti alle Regioni in un'unica soluzione. Se l'importo del versamento alla singola Regione risulta inferiore ai 10 euro, le Aziende sono esentate dall'effettuazione del versamento. Le Aziende che non adempieranno agli obblighi previsti saranno sottoposte a provvedimenti di riduzione del prezzo delle loro specialità medicinali che hanno concorso allo sfondamento dal tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale, in misura tale da coprire, nei successivi mesi, l'importo dovuto incrementato del 20%.

Per il ripiano a carico del farmacista e del grossista la Delibera prevede un incremento dello sconto - per i soli farmaci erogati a carico del Ssn in regime di dispensazione convenzionale - che va dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo di Iva, secondo la metodologia prevista nell’allegato 1, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della Determinazione
 
Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista, inoltre, sono rideterminate rispettivamente nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'Iva per la durata, anche in questo caso, di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della Determinazione.
 
La quota di spettanza per l'azienda farmaceutica rimane fissata al 66,65%. II grossista nella cessione al farmacista applica un valore pari al 69,58%. Il Ssn nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattiene, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,76% del prezzo al pubblico comprensivo dell'Iva equivalente alla differenza tra il prezzo al pubblico al netto di Iva e le quote di spettanza sopra individuate.
 

10 febbraio 2012
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