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19 MAGGIO 2024
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Neanche le esenzioni sono uguali: regole diverse in ogni Regione


07 GIU - Se i ticket sono diversi da una Regione all’altra il risultato delle scelte regionali in materia di esenzioni alla compartecipazioni è una vera e propria giungla. Possiamo dire che non c’è una regione che abbia un sistema sovrapponibile ad un’altra eppure i cittadini dovrebbero essere tutti uguali, sia che si consideri il reddito che lo stato di salute, di fronte a questa che, comunque la si chiami, è pur sempre una tassa sui consumi.
 
È praticamente impossibile raggruppare le Regioni in categorie. Volendo semplificare c’è chi non si è troppo discostato dalla normativa nazionale e chi invece ha introdotto una mole notevole di categorie e sottocategorie di esenti totalmente o parzialmente dal pagamento del ticket. 

Esenzioni ticket per reddito nelle Regioni


 

 
REGIONE

TIPOLOGIA ESENZIONI

 

 

Valle d’Aosta

Sono esentati dalla partecipazione al costo delle prestazioni i cittadini che rientrano nelle sottoindicate categorie:

·       Patologie croniche

·       Malattie rare

·       Diagnosi precoce tumori

·       Invalidità

·       Gravidanza

·       Test HIV

·       Reddito
I cittadini che rientrano in tali categorie possono quindi rivolgersi agli Uffici dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per ottenere il rilascio del tesserino che da diritto all'esenzione.
Alle Regioni è demandata la competenza per eventuale introduzione di ticket sui farmaci di fascia A. La Regione Valle d'Aosta ha deciso di non applicare  il ticket sui farmaci e sulle ricette, se non nel caso previsto dalla Legge 405/2001 articolo  7, comma 4 che recita: “ qualora […] l'assistito non accetti la sostituzione proposta, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito” : in pratica se il farmaco prescritto dal medico su ricetta rossa  può essere sostituito da un farmaco generico (farmaco a brevetto scaduto e quindi commercializzato ad un prezzo notevolmente inferiore) il cittadino deve versare alla farmacia la differenza  nel caso in cui non accetti di ritirare il farmaco generico proposto dal farmacista.
La Regione Valle d'Aosta con propria normativa ha previsto, inoltre, per i cittadini residenti e nel contempo domiciliati in Valle d'Aosta, le seguenti tipologie di esenzioni:

·       Minori portatori di handicap

·       Minori segnalati ed interessati da provvedimenti da parte degli organi giudiziari

·       Minori appartenenti a nuclei familiari che evidenziano multiproblematicità

·       Genitori, familiari, legali rappresentanti dei minori di cui ai punti precedenti limitatamente agli interventi effettuati dallo psicologo e dallo neuropsichiatria infantile a sostegno del minore.
La deliberazione della Giunta regionale 2942/2004  prevede l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per la prestazione “Training prenatale”.


Piemonte

Non pagano il ticket:
  • Grandi invalidi per lavoro
  • Invalidi civili al 100%
  • Ciechi e sordomuti ex legge 482/68
  • Detenuti e internati ex legge 230 1999
  • Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
  • Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
  • Soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
  • Invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all’ottava
  • Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  • Infortunati sul lavoro
  • Assistiti con eta' superiore ai 65 anni aventi come unica fonte di reddito la pensione al minimo o assegno sociale (fino al 31/12/04)
  • Cittadini residenti che abbiano compiuto 65 anni ed appartenenti a nuclei familiari, con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 18.200,00 euro in presenza del coniuge a carico (dal 1° novembre 2006)
  • Cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 36.151,98 euro (dal 1° gennaio 2008)

Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
  • Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie in base alla Legge 405/01

Dal 1° aprile 2003 sono esenti dal ticket i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 12/2001

Liguria

Non è dovuta alcuna quota di partecipazione (quota fissa, quota di rimborso sui farmaci equivalenti):
  • Inv. di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia)  dalla 1° alla 8° cat.
  • Vittime del terrorismo e loro familiari

Non è dovuta la quota fissa; l'assistito è tenuto a corrispondere la quota di rimborso sui farmaci equivalenti (ossia nei casi  in cui il medico prescriva un medicinale non coperto da brevetto indicandolo come insostituibile o l'assistito non accetti la sostituzione del medicinale con altro equivalente di minor costo, la differenza di prezzo è a carico dell'assistito):
  • Invalidi per servizio dalla 1° alla 8° cat.
  • Invalidi civili 100%
  • Ciechi bioculari e sordomuti
  • Invalidi del lavoro I cat. (da 80% a 100%)
  • Invalidi per lavoro sup. 2/3 (da 67% a 79%)
  • Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio (solo per i farmaci correlati alla patologia)
  • Ex-deportati da campi di sterminio
  • Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
  • Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis, D.P.R. 309/90 relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 08/02/2001 n. 12
  • Tossicodipendenti per la terapia metadonica
  • Donne in gravidanza
  • Affetti da malattie rare
  • Cittadini di età  inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98
  • Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
  • Disoccupati (i soggetti iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego) e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,3, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico
  • I cittadini affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (per le prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia).

 

Lombardia

Non pagano il ticket:
  • Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
  • Grandi invalidi per lavoro e per servizio
  • Invalidi civili al 100%
  • Invalidi del lavoro, appartenenti alla 1^ categoria (da 80% a 100%)
  • Invalidi civili minori di 18 anni con indennita' di frequenza
  • Ciechi e sordomuti
  • Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati ex legge 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992
  • Gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore
  • Soggetti rientranti nell'accordo vigente tra Regione e Ministero di Grazia e Giustizia
  • Ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
  • Infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse, purchè indicato sulla prescrizione medica
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  • Titolari di pensioni sociali
  • Titolari di pensioni al minimo e familiari a carico, di eta' superiore a 60 anni, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31 (lire 16 milioni) incrementato fino a € 11.362,05 (lire 22 milioni) in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,41 (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
  • Titolari di pensione e familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico
  • Per il periodo di durata delle seguenti condizioni e con reddito familiare pari o inferiore a 20.000€: disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e familiari a carico, lavoratori in mobilità e familiari a carico, lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga e i familiari a carico, lavoratori con contratto di solidarietà c.d. difensivo e familiari a carico (dal 1° novembre 2012)
  • Cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (nota Regionale prot. n. H1.2004.0025239 del 26.04.2004)
  • Cittadini trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 36.151,98
  • Soggetti affetti da patologie croniche e rare appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a:
    • 46.600 euro con 1 componente
    • 73.162 euro con 2 componenti
    • 95.064 euro con 3 componenti
    • 114.636 euro con 4 componenti
    • 132.810 euro con 5 componenti

 

PA Trento

E01_Esenzione per età e reddito
Sono esenti i cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno di riferimento non superiore ad Euro 36.151,98. L’esenzione è personale e quindi non può essere estesa ai familiari a carico.
E04_Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni
Sono esenti i cittadini titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e i familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno di riferimento non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. 
E03_Titolari di pensione o assegno sociale, di età superiore ai 65 anni 
E02/E99_Soggetti disoccupati/inoccupati
Rientrano nella categoria dei ‘disoccupati esenti’ i soggetti, iscritti ai Centri per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all’anno di riferimento non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. Per disoccupati (E02) si intende coloro che hanno perso una precedente occupazione; gli inoccupati (E99) sono invece coloro che sono in cerca di prima occupazione. L'esenzione E99 è riconosciuta a livello provinciale e non può quindi essere spesa in strutture extra-provinciali. Per mantenere lo stato di disoccupazione nel corso del tempo è necessario che l'interessato, che non ha avuto alcuna occupazione nel corso dell'anno solare, si presenti almeno una volta all'anno presso il Centro per l'Impiego competente per confermare la propria disponibilità al lavoro. In caso di non presentazione i soggetti perdono lo stato di disoccupazione.
E80_Soggetto terzogenito o successivo con reddito complessivo personale inferiore a 6.000 euro e quindi a carico della famiglia Hanno diritto all'esenzione i terzi figli (e successivi) a carico, residenti in Provincia di Trento. Si considerano a carico i figli che nell'anno di riferimento hanno un reddito complessivo personale inferiore a 6.000 euro. Sono equiparati ai figli i minori in stato di affido, se presenti sullo stato famiglia del richiedente. Non sono previsti nè limiti di età, nè di reddito del nucleo familiare, si considerano componenti di quest'ultimo tutte le persone ricomprese nello stato famiglia del richiedente. L'esenzione E80 è riconosciuta a livello provinciale, non può quindi essere spesa in strutture extra-provinciali.
 
Esenzioni per patologia o condizione invalidante
I cittadini affetti dalle forme morbose o da condizioni invalidanti previste dal DM n. 329 dd. 28/05/1999 ‘Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti’ e s.m. e del D.M. n. 279 del 18 maggio 2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare’ sono esenti dalla compartecipazione alla spesa secondo le modalità previste dai Decreti.
Ciascuna malattia (ne sono state individuate 55) o condizione invalidante è contrassegnata da uno specifico codice identificativo di esenzione.
Le esenzioni sono limitate alle prestazioni individuate dallo stesso decreto, appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Per ottenere il tesserino di esenzione aggiornato con il codice della patologia è necessario presentare al Distretto (Ufficio Prestazioni) la documentazione sanitaria attestante la patologia, rilasciata dal medico specialista pubblico o privato accreditato.
Si consiglia di consultare la lista riassuntiva delle codifiche delle esenzioni attualmente in vigore.
Sono inoltre esenti da ticket le prestazioni specialistiche, limitatamente a quelle indicate nei rispettivi elenchi, previste dalla programmazione provinciale di diagnosi precoce o prevenzione (le c.d. campagne di prevenzione) disposte a tutela della salute collettiva che sono:
a) Diagnosi precoce delle malattie a trasmissione sessuale - target: popolazione residente e non residente iscritta al SSP;
b) screening provinciale di diagnosi precoce del carcinoma del collo dell'utero mediante pap test - target: donne residenti, iscritte SSP, di età compresa tra i 25 e i 65 anni;
c) screening provinciale per la diagnosi precoce del tumore alla mammella mediante mammografia - target: donne residenti, iscritte SSP, di età compresa tra i 50 e i 69 anni (dai 45 anni, su richiesta, per le donne con familiarità positiva per carcinoma mammario) ;
d) screening provinciale del carcinoma del colon-retto - target: popolazione residente iscritta al SSP in età 50-69 anni;
e) lotta all'alcolismo - target: popolazione residente , iscritta al SSP;
f) controlli periodici clinico laboratoristici per emofilici - target: emofilici residenti, iscritti al SSP.
 

PA Bolzano

Non pagano alcuna quota di partecipazione:
  • soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie, trasfusioni (legge n. 210 del 25/02/92)
  • persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Pres.della Giunta Prov. 11.08.2000 n. 30, e succ.modifiche
  • invalidi civili al 100%, ciechi con residuo visivo fino ad 1/20, minorenni invalidi civili con indennità di accompagnamento
  • invalidi di guerra dalla 1^ alla 8^ categoria
  • grandi invalidi per servizio
  • grandi invalidi del lavoro
  • pazienti in terapia del dolore
  • soggetti di età inferiore a 14 anni appartenenti ad un nucleo familiare che nell’anno precedente ha conseguito un reddito complessivo a € 36.151,98 (70 milioni)
  • detenuti

 

Veneto

Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione:
  • Invalidi civili al 100%
  • Ciechi ex art. 6 della Legge 482/68
  • Grandi invalidi del lavoro
  • Invalidi per servizio 1^ categoria
  • Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  • Pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbario 2001, n. 12.
  • Soggetti in possesso di esenzione per malattia rara
  • Soggetti in possesso di esenzione per patologie croniche e invalidanti (dal 01/07/03 limitatamente alla  prescrizione dei farmaci correlati alla patologia)
  • Sordomuti (dal 01/07/03)
  • Invalidi civili minori di 18 anni con indennita' di frequenza (dal 01/07/03)
  • Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro (dal 01/04/05)

Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
  • Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie

 

Friuli Venezia Giulia

Esenzioni per reddito e per età
La normativa attualmente in vigore individua beneficiari dell’esenzione del ticket le seguenti categorie: E01 soggetto di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 36.151,98 E02 disoccupato/a che ha presentato ad un Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e succ. modificazioni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a euro 8.263,31, per nuclei familiari di una sola persona, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico E03 titolare di pensione sociale o assegno sociale E04 titolare di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a euro 8.263,31, per nuclei familiari di una sola persona, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
 
Esenzione per invalidità
-Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V.
 
-Invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.
 
-Invalidi civili con indennità di accompagnamento Ciechi e sordomuti. Ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (Categorie equiparate dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra).
 
-Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata. Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII.
 
-Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3. Coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
 
Esenzione per patologia
Alcune patologie (patologie croniche, patologie rare, malattie tumorali, trapianto d'organo) danno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket
 

Emilia Romagna
  • gli assistiti affetti da patologie croniche e invalidanti individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001;
  • gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
  • gli invalidi per servizio;
  • gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro;
  • i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992;
  • le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
  • i ciechi e i sordomuti;
  • gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
  • gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse, purchè indicato sulla ricetta;
  • i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico;
  • i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico;
  • i lavoratori in cassa integrazione "in deroga";
  • gli esenti per reddito;
  • gli esenti per età e reddito
  • persone residenti nei Comuni danneggiati che hanno avuto l'ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda (fino al 31 dicembre 2013)
  • componenti del nucleo anagrafico e parenti di primo grado di soggetto deceduto a causa degli eventi sismici (fino al 31 dicembre 2013)

 

Toscana

Sono esclusi dal pagamento del ticket:
1. gli assistiti con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a € 36.151,98 (ERA o EIA)
2. gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 70.000 euro
3. gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice esenzione G01-G02)
4. gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03)
5. gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice esenzione C01-C02-C04-L01)
6. i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla L.210/1992 (codice esenzione N01)
7. le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice esenzione V01-V02)
8. i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice esenzione C05-C06)
9.gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice esenzione L04)
10. i disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma16, L.537/93 (codice esenzione E02)
11. i disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico (codice esenzione E90-E91-E92)
 

Marche

Esenti per reddito e per età
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo
familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico
Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
Titolari di pensione al minimo, di età superiore ai 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico
Esenti per invalidità, patologia, malattie rare
Sono esentati alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria:
- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
- Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
- Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi civili con assegno di accompagnamento
- Ciechi e sordomuti
- Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
- Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi della stessa matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti: coniuge e figli o in mancanza i genitori.
- Ex deportati nei campi di sterminio nazista.
Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante:
 - Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^
- Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
- Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^.
 
Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie:
- I cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
 
Utenti affetti da malattie croniche (D.M.329/99) 
Sono esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia.
Il D.M. 329/99 non prevede l’esenzione per le prestazioni finalizzate alla diagnosi.
 
Utenti affetti da malattie rare (D.M.279/01) 
Sono esenti dalla spesa tutte le prestazioni appropriate per il trattamento e monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli aggravamenti.
 
Ulteriori tipologie di esenzione
Donne in stato di gravidanza e tutela della maternità - Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche, individuate nei relativi protocolli di accesso, per il controllo della gravidanza fisiologica. In caso di gravidanza a rischio sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio della stessa.
Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni finalizzate alla:
 
diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile
- mammografia ogni 2 anni per donne in età superiore a 45 anni.
- pap test ogni tre anni a favore delle donne fra i 25 e 65 anni.
- Le prestazioni indicate nel protocollo campagna di prevenzione "Benessere Donna".
 
diagnosi precoce del carcinoma del colon retto
- colonoscopia ogni cinque anni a favore della popolazione di età superiore a 45 anni (secondo criteri previsti dal DM non ancora emanato).
 
prevenzione delle patologie neoplastiche
 - prestazioni specifiche per le patologie neoplastiche in soggetti a rischio, di età inferiore a 45 anni (secondo criteri previsti dal DM non ancora emanato).
 
prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV
 
-prevenzione malattie infettive - vaccini e vaccinazioni non obbligatorie previsti da programmi approvati con atti formali dalla regione.
 
-campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti che hanno prestato servizio nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kossovo in relazioni a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria nonché tutto il personale della pubblica amministrazione.
 
Sono esenti dalla compartecipazione alla spesa inoltre:
 
-Le prestazioni legate ad infortuni sul lavoro
-Tutti gli accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti in attesa di trapianto o sottoposti a trapianto di organo (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
-Le prestazioni a donatori di sangue, midollo o organo limitatamente agli accertamenti connessi all’attività di donazione.
- Le prestazioni di pre e post ricovero.
- Le certificazioni di idoneità necessarie per l’avviamento e per l’esercizio delle attività volontarie di protezione civile e di soccorso sanitario
-Le certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione dei minori
-Tutte le prestazioni erogate dal SSN per i detenuti e gli internati, sia italiani che stranieri.
 
Cure termali
I cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 Euro con l’eccezione dei:
- soggetti esenti per età e reddito;
- pazienti in attesa di trapianti di organi;
- invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia;
- grandi invalidi per servizio;
- invalidi civili al 100%;
- grandi invalidi del lavoro.
 

Umbria
  • gli assistiti affetti da patologie croniche e invalidanti individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione la valutazione è rimessa al medico prescrittore;
  • gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
  • gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
  • gli invalidi per servizio;
  • gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro;
  • i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992;
  • le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
  • i ciechi e i sordomuti;
  • gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio o affetti da malattie professionalei, limitatamente all'erogazione dei farmaci prescritti per il trattamento delle conseguenze dell'infortunio e al preiodo dell'infortunio stesso;
  • soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare non superiore a 36.151.98 euro (ex art.8, comma 16 della L.537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
  • disoccupati, e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art.8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
  • titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ.modifiche e integrazioni)
  • titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art.8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
  • i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico.

 

Lazio
  • Invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia (dalla 1^ alla 5^ categoria) e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lettera a D.M. 01/02/1991)
  • Assistiti in possesso di esenzione in base alla Legge n. 302/90 - Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - (ex art.9 L. 206/04)
  • Grandi invalidi per servizio (1^ categoria) - titolari di specifica pensione - (ex art.6 comma 1 lettera c D.M. 01/02/1991)
  • Invalidi per servizio (dalla 2^ alla 5^ categoria) (ex art.6 comma 1 lettera c D.M. 01/02/1991)
  • Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art.6 comma 1 L.230/98)
  • Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lettera b D.M. 01/02/1991)
  • Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art.6 comma 1 lettera b D.M. 01/02/1991)
  • Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma 1 lettera d D.M. 01/02/1991)
  • Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma 1 lettera d D.M. 01/02/1991)
  • Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa maggiore di due terzi - dl 67% al 99% di invalidità - (ex art.6 comma 1 lettera c D.M. 01/02/1991)
  • Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione invalidi civili ciechi - ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera f D.M. 01/02/1991 - (ex art.6 L. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)
  • Sordomuti dalla nascita o da prima dell'apprendimento della lingua parlata - ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera f D.M. 01/02/1991 - (ex art.7 L. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)
  • Assistiti di età minore di 6 e maggiore di 65 anni, con reddito familiare lordo complessivo inferiore a € 36.151,98 (ex art. 8 comma 16 L. 537/93 e successive modifiche ed integrazioni)
  • Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 L. 537/93 e successive modifiche ed integrazioni)
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (ex art. 8 comma 16 L. 537/93 e successive modifiche ed integrazioni)
  • Titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362, 05 se con coniuge a carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 L. 537/93 e successive modifiche ed integrazioni)
  • Detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.L.vo 22 giugno 1999 n.230)
  • Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5, lettera C, D.L.vo 29 aprile 1998 n. 124) - nella totalità delle prestazioni

 

Abruzzo
  • farmaci non coperti da brevetto (equivalenti) con prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento (branded o unbranded)
  • soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999, n. 239 e succ. D.M. 21.05.2001 n. 296 per i soli farmaci inerenti la patologia
  • soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001, n. 279 per i soli farmaci inerenti la patologia
  • esenti per stato di gravidanza (ex D.M. del 10.09.1998) in gravidanza ordinaria e gravidanza a rischio per i soli farmaci correlati allo stato di gravidanza
  • invalidi civili con riduzione capacità lavorativa pari 100% con o senza indennità di accompagnamento
  • ciechi e sordomuti indicati dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482
  • invalidi di guerra dalla 1^ alla 5^ cat.
  • invalidi di guerra dalla 6^ alla 8^ cat.
  • invalidi per lavoro dall'80% al 100%
  • pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge 210 del 25.02.1992
  • grandi invalidi per servizio 1^ cat.
  • invalidi per servizio dall 2^ alla 5^ cat.
  • vittime del terrorismo legge 302/90 ex art.5 comma 6 D.Lgs 124/1998
  • danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni
  • detenuti ed internati negli istituti penitenziari
  • soggetti titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (ex art.8, comma 16 della L.537/1993 e s.m.i.)
  • disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31€ incrementato fino a 11.362,05€ in presenza di coniugi e aumentato di ulteriori 516€ per ogni figlio a carico (art.8, comma 16, L.537/1993 e s.m.i.)
  • titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31€ incrementato fino a 11.362,05€ in presenza di coniugi e aumentato di ulteriori 516€ per ogni figlio a carico (art.8, comma 16, L.537/1993 e s.m.i.)

Esenti parziali.
Per ogni confezione avente prezzo di vendita superiore a 5€ pagano:
1 € per confezione con un massimo di 3 € a ricetta
Per ogni confezione avente prezzo di vendita uguale o inferiore a 5€ e per i farmaci equivalenti di prezzo superiore a quello di riferimento AIFA pagano:
0,25€ per confezione con un massimo di 0,75€ a ricetta:
  • invalidi civili dal 67% al 99%
  • invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza (ex art.1 L.N.289/90)
  • invalidi per lavoro dall'1% al 79%
  • infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
  • invalidi per servizio dalla 6^ alla 8^ cat.

A tali quote si aggiunge la differenza sul prezzo di riferimento

La quota di compartecipazione non si applica ai farmaci non coperti da brevetto che si adeguano al prezzo di riferimento regionale.

 
 


Molise

Non pagano la quota fissa per ricetta, né il ticket a confezione, nè l'eventuale differenza rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci  inseriti nel sistema del prezzo di riferimento:
  • gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie ex legge 203/2000
  • gli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi e loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori ex art. 9 legge 206/2004

Non pagano il ticket a confezione ma pagano la quota fissa a ricetta e l'eventuale differenza rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci  inseriti nel sistema del prezzo di riferimento:  
  • Invalidi per servizio dalla 1^ alla 8^ categoria
  • Invalidi civili al 100%
  • Ciechi bioculari
  • Invalidi del lavoro 1^ categoria (da 80% a 100%)
  • Ex deportati da campi di sterminio
  • Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
  • Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’art.43, comma 3bis, DPR 309/90, relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8/2/2002, n.12;
  • Tossicodipendenti per terapia metadonica
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art.8 comma 16 legge 537/93 e s.m.e i)
  • Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 € (ex art.8 comma 16 L.537/1993 e succ.modifiche e integrazioni)
  • Titolari di pensioni al minimo di età supeiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico 

 


Campania

Non pagano alcuna quota di partecipazione:
  • disoccupati e loro familiari a carico, titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni, e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare  con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico
  • titolari di assegno (ex pensione sociale - e loro familiari a carico)
  • soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 10.000,00 €
  • cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario
  • cittadini trapiantati d'organo con reddito familiare ISEE non superiore a 22.000,00 €.
  • assistiti soggetti a prescrizione di farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore
  • invalidi di guerra dalla 1^ alla 8^ cat.
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art.15 L 302/90; ex art.5 comma 6 D.Lgs 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi con invalidità <80% e loro familiari (art.9 L. 206/04); vittime del dovere e familiari superstiti DPR 243/06
  • vittime del terrorismo e delle stragi con invalidità >80% (art.4 L.206/04)
  • prestazioni a favore di detenuti o internati

 

Basilicata
  • gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione;
  • gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
  • gli invalidi per servizio;
  • i grandi invalidi per lavoro;
  • gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3 - dal 67% al 100% di invalidità (ex art. 6 comma 1 lett.d del DM 01.02.1991);
  • gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); 
  • i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992;
  • le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
  • i ciechi e i sordomuti;
  • le esenti per stato di gravidanza (ex DM del 10/09/1998);
  • gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
  • gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio o per le patologie direttamente connesse purchè indicato sulla ricetta.

 

Puglia

Esenti dal ticket per confezione e dal ticket per ricetta; pagano la differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso:
  • titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
  • titolari di pensione al minimo con età superiore a 60 anni con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 in presenza di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico


Esenti dal ticket per confezione ma soggetti al ticket di 1 € per ricetta; pagano la differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso:
  • i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001
  • assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000, 00 euro aumentato di 1000,00 euro per ogni figlio a carico;
  • pazienti in trattamento da disassuefazione da stati di tossicodipendenza da oppiacei;
  • la deferoxamina nel trattamento della talassemia;
  • i farmaci compresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per trapiantati;
  • le preparazioni galeniche magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura neoplastica, secondo le necessità del singolo pazienti e in linea con i protocolli dell’OMS.
  • i grandi invalidi del lavoro (dall'80% al 100%);
  • i grandi invalidi per servizio (dalla 1ª cat. alla 5ª);
  • gli invalidi civili al 100%;
  • gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia; (non pagano la differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso)
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 206 del 3 agosto 2004); (non pagano la differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso)
  • i pazienti portatori di patologie neoplastiche;
  • i cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 1.2.91, del D.M. 28 maggio 1999, n. 329 'Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti' e successive integrazioni ed al D.M. 18.5.01 n. 279, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta;
  • i cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 238/1997 recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati” limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla Deliberazione 16 Luglio 2002, n. 1073;
  • i donatori d'organo da vivente;
  • residenti regione Abruzzo coinvolti dal sisma del 6.4.09 temporaneamente ospitati in Puglia; (non pagano la differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso)
  • minori in attesa di adozione;
  • minori sottoposti a provvedimenti di tutela;
  • cittadini stranieri non comunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e privi di risorse economiche sufficienti

Pagano 1 € a confezione + 1 € per ricetta:
  • Nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000 Euro, incrementato di 1.000 Euro per ogni figlio a carico;
  • Soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 36.151,98 Euro

 

Calabria

Sono esentate dal pagamento della quota ricetta di 1€ e della quota pezzo di 2€ le seguenti categorie::
  • soggetti affetti da patologie croniche rare e invalidanti di cui al D.M. 329/99 e similari
  • soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01
  • invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02
  • invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L01 e L04
  • invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01
  • invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04
  • ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06
  • soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02
  • detenuti e internati di cui al codice di esenzione F01
  • soggetti esenti per reddito di cui ai codici di esenzione E01, E02, E03 e E04
  • stranieri con permesso di soggiorno per asilo umanitario di cui al codice di esenzione X01

Sono esentate dal pagamento della quota di 2€, ma devono pagare la quota ricetta di 1€, le seguenti categorie:
  • invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L02 e L03
  • invalidi per servizio di cui ai codici di esenzione S02, S03 e S04
  • invalidi civili di cui al codice di esenzione C03

N.B.: Gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto all'erogazione, senza alcun onere, anche dei farmaci elencati in fascia C.
L'eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento è dovuta da tutte le categorie esenti fatta eccezione per gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
 

Sicilia

Non pagano né il ticket né l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto:
  • invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
  • vittime del terrorismo e delle stragi e loro familiari (limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori);

Il ticket non è dovuto sui farmaci il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19.10.1991 n. 349, nonchè per quelli aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato alla Sanità.
Non pagano il ticket (ma pagano l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto):
  • invalidi civili al 100 per cento;
  • grandi invalidi per servizio;
  • grandi invalidi del lavoro;
  • danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza
  • disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (dal 21/01/12)
  • titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (dal 21/01/12)
  • soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 € (dal 21/01/12)
  • titolari di pensioni al minimo di età supeiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (dal 21/01/12)

 

Sardegna

In sintesi l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del reddito e/o dell'età è riservata a: 

• bambini di età inferiore ai sei anni e a persone di età superiore ai 65 anni, con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ai 36.151,98 euro. L'esenzione è personale, dunque non estendibile ad altri familiari; 
• persone titolari di pensione sociale o di assegni sociali. L'esenzione si estende ai familiari a carico; 
• titolari di pensione minima con più di 60 anni il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato 11.362,05 euro in presenza di coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; 
• persone disoccupate iscritte a un Centro per l'impiego con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro nel caso di persona singola, incrementato fino a 11.362,05 euro quando il coniuge è a carico e di ulteriori 516,46 euro per ciascun familiare a carico. Anche in questo caso l'esenzione è estesa a tutti i familiari. 




Fonte: Elaborazione Quotidiano Sanità su dati Federfarma e Regioni

07 giugno 2015
© Riproduzione riservata

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