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Infortuni e malattie per violazione normative su sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Su chi grava la responsabilità penale?

di Nicola Madìa

La normativa a tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro implica l’utilizzo di risorse oggi scarsamente disponibili con la conseguenza che i soggetti su cui incombono queste responsabilità risultano gravati di compiti ai limiti del proibitivo e, per questo, agli stessi, quotidianamente esposti al “ rischio penale”, dovrebbero essere riconosciuti inquadramento e trattamenti economici proporzionati a tali oneri

12 LUG -

La legislazione in materia di responsabilità penali per infortuni e malattie collegate alla violazione delle norme sulla sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro “ anela”, sostanzialmente, al “ mito” del rischio zero.

Si tratta di una legislazione figlia di una concezione paternalistica e iper protettiva del lavoratore: se l’infortunio o la malattia sono dovute a sue condotte negligenti, imprudenti o imperite ( come il non avere utilizzato i dispositivi protettivi pur forniti dall’azienda), comunque le responsabilità ricadono sul datore di lavoro ( dopo solo DT), il quale, in via estrema, avrebbe dovuto sanzionare fino a licenziare il dipendente.

Inoltre, come dimostra paradigmaticamente la normativa anti Covid 19, si tratta spesso di misure precauzionali più che preventive; cioè misure che, lungi dall’essere in grado di impedire un evento dannoso, si suppone, in contesti d’incertezza scientifica, siano in grado soltanto di ridurre o mitigare il rischio.

E così, anche in assenza di certezze ( per esempio, i DPI non si sa quale reale impatto abbiano sulla propagazione del virus) comunque le misure indicate vanno adottate e la loro mancanza, nonostante l’assenza di elementi sicuri su cui basare una diagnosi, determina una responsabilità.

Esemplificative, si diceva, le regole anti Covid 19, consacrate nei diversi protocolli, che parlano sempre di  riduzione o attenuazione del rischio, mai di impedimento.

Siamo davanti a regole di condotta volte a mitigare il rischio ma non in grado, per la sua natura e per l’incertezza che caratterizza la materia sul piano scientifico, di eliminarlo.

In via teorica, in contesti d’incertezza scientifica, se si dovesse adottare un approccio di tipo precauzionale bisognerebbe sospendere qualsiasi attività nell’incertezza circa gli effetti ad essa collegati ( pensiamo all’uso di nuove tecnologie o nuovi macchinari, così come alla diffusione di nuovi virus).

Ma la strategia del “ lockdown” non è perseguibile se non per brevissimi periodi ( pena, inarrestabili conseguenze economiche, sociali, sanitarie e psicologiche), con l’effetto che il DT si trova spesso a dovere gestire situazioni sconosciute, addossandosi le responsabilità connesse a rischi nuovi, senza potere “fermare le macchine”.

In questa ottica iper responsabilizzante, si preferisce un approccio altamente responsabilizzante nei confronti dei vertici delle aziende, i quali sono gravati di compiti e incombenti molto onerosi, il prima dei quali è quello di predisporre un’articolata organizzazione onde individuare i dirigenti delle singole unità gestionali e operative, al fine di evitare che la qualifica di DT resti in capo a loro, con il conseguente coacervo di responsabilità anche in relazione a sinistri che si verificano a molta distanza dal loro centro di azione.

L’inosservanza della normativa antinfortunistica comporta, generalmente, l’addebito, a seconda dei casi, del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle normative in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, ovvero di quello di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle normative in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, ovvero, infine, di quello di epidemia colposa.

Il primo soggetto che può essere chiamato in causa è, per l’appunto, il DT, ossia il soggetto responsabile dell’osservanza della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Egli è titolare di compiti non delegabili, come quello di eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative svolte, predisponendo il Documento Valutazioni dei Rischi ( DVR).

Il DVR implica un’attività di risk assessment, ovvero d’individuazione delle aree di rischio, dei loro responsabili e delle procedure volte a prevenirlo.

Poi il DT deve provvedere ad un’attività di risk management, ovvero di verifica che le procedure indicate siano effettivamente implementate.

Il DT deve poi nominare il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione.

Il DT titolare del rapporto di lavoro, quale soggetto che ha responsabilità dell’organizzazione e dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nel caso di organizzazioni complesse e articolate in più unità produttive – come le aziende sanitarie- il discorso si complica si può avere un DT apicale e DT sottordinati nel caso in cui all’interno dell’organizzazione siano reperibili più unità produttive autonome e il soggetto a capo di esse sia dotato di autonomia decisionale e di spesa.

Il DT apicale, in queste ipotesi, resta responsabile in caso di infortunio o malattia se non trasferisce la titolarità dell’intero rapporto giuslavoristico ma solo deleghe parziali e se ii tratta di rischi trasversali riguardanti l’intera organizzazione complessa o più unità.

Il DT è tale anche se, privo di investitura formale, svolge solo di fatto i compiti che gli sono propri.

Diverse dal DT sono le figure del Dirigente e del preposto, soggetti comunque sottoposti alla direzione del DT anche in materia di rispetto della normativa sulla sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro.

Il dirigente è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il preposto, invece, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Si può verificare una scissione in ambito pubblico tra il DT civilistico, titolare del rapporto di lavoro, e DT per la sicurezza, soggetto investiti delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Anche in assenza di un atto d’individuazione formale, ma in presenza di un soggetto comunque titolare di quei poteri di spesa, decisionali e gestionali propri del DT per la sicurezza, è stata ugualmente affermata la ricorrenza del soggetto responsabile, perché l’investitura deriva direttamente dalla legge.

E così, ad esempio, il Direttore Generale di un’ASL, non avendo nel caso di specie individuato un DT diverso per la sicurezza, è stato ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle norme che imponevano di mantenere il luogo di lavoro asciutto e non umido.

In ambito clinico, oltre al direttore generale di un ASL, altre figure generalmente coinvolte, in quanto poste a capo di unità o strutture operative autonome, titolari di poteri decisionali di spesa, e, quindi, facilmente inquadrabili nella nozione di DT per la sicurezza, sono poi il Direttore sanitario ( il quale si occupa della direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico sanitari) e quello amministrativo ( il quale si occupa della direzione dei servizi amministrativi dell’azienda).

Ognuno di essi può essere chiamato a rispondere se l’infortunio si verifica per una carenza ascrivibile alla rispettiva area di responsabilità.

Se si tratta di infortunio frutto di cause trasversali ( pensiamo al rischio biologico collegato al diffondersi di un virus in diversi reparti non sterilizzati a causa di una carenza generale dell’apparato organizzativo), tutti ne saranno chiamati a rispondere.

Per quanto riguarda l’organo di vertice politico, generalmente lo stesso è investito soltanto di compiti di alta amministrazione ( dettare linee guida generali sull’organizzazione generale dell’ente, individuazione delle diverse figure di responsabili interni delle singole unità, di DT per la sicurezza ecc.) e, dunque, non è ritenuto responsabile per i suoi atti sul piano penale.

Tuttavia, se il vertice di nomina politica non individua i DT ( ovvero i capi delle singole unità, assegnandogli autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa) può essere ritenuto lui DT per la sicurezza, nonostante la sua “ distanza” operativa dall’area dove si è realizzato l’incidente.

Tra i doveri fondamentali del DT per la sicurezza nelle strutture di cura e ricovero pubbliche con più di 50 lavoratori, rientra l’obbligo d’istituire il servizio di prevenzione e protezione interno.

Se non sono disponibili risorse sufficienti, il DT per la sicurezza deve, secondo la Cassazione, “ lavorare di fantasia” e, in omaggio allo spirito iper protettivo verso i lavoratori della disciplina in materia, attivarsi per ricercare soluzioni cautelari comunque satisfattive e compensative rispetto agli interventi che non si sono potuti eseguire.

A parte le funzioni non delegabili, il DT può alleggerire le sue responsabilità, trasferendo verso il basso determinate incombenze.

In tali casi, il DT rimane investito di un obbligo di vigilanza che non implica, tuttavia, un dovere, non esigibile, di controllo 24 H su 24, ma solo di intervenire in caso di conoscenza o conoscibilità di prassi incaute.

Oggi, tra le norme poste a tutela della sicurezza del lavoro ci sono anche quelle che intendono prevenire il contagio da Covid  19.

La legge, infatti, ha equiparato il contagio da Covid 19 ad una malattia professionale.

Occorre, dunque, che il DT elabori procedure di gestione dei pazienti con Covid 19 e procedure volte in modo più specifico a prevenire la diffusione del virus, attraverso, ad esempio, spostamenti tra i reparti in modo da evitare la loro chiusura e aggravio del lavoro per gli altri sanitari, con le conseguenze sulla loro salute a ciò collegate.  

In ambito penale, un fattore di mitigazione delle responsabilità è costituito dal canone di valutazione della prova.

Infatti, per condannare un soggetto per omicidio o lesioni colpose, occorre dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il nesso causale tra la sua condotta inosservante e l’evento infortunistico o la malattia.

In caso di contagio da Covid 19, si tratta di una sorta di probatio diabolica, poiché non vi sono certezze scientifiche in materia e perché i veicoli e le situazioni di contagio possono essere le più disparate e imperscrutabili.

E’ certamente più semplice ottenere condanne al risarcimento dei danni in sede civile dove, in materia di accertamento del nesso causale, vige la più indulgente regole del “ più probabile che non”:

Bisogna infine osservare che dal 2001 il nostro ordinamento prevede che anche gli enti possano rispondere di reati commessi dai vertici o da sottoposti nel loro interesse o a loro vantaggio, se l’illecito si connette anche ad una “ colpa di organizzazione”.

La struttura, in particolare, deve avere coscientemente risparmiato sulla sicurezza così creando situazioni di rischio poi sfociate in veri infortuni.

 Sono esentati da qualsiasi responsabilità gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilevanza costituzionale.

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa, costituzionale e civile ha affermato che le ASL sarebbero enti pubblici economici perché devono orientare la loro attività secondo valutazioni costi- benefici e quindi come imprese.

Anche le strutture di cura e assistenza pubbliche potrebbero quindi rientrare nell’alveo applicativo di questa forma di responsabilità, potendo subire le relative sanzioni ( di tipo pecuniario, interdittivo e gestionale, come la nomina di un commissario giudiziale).

E questo ove non sia stato adottato un modello adeguato di organizzazione e prevenzione dei reati e, in particolare, del rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e ove l’infortunio o la malattia sia collegato a tale mancanza.

In definitiva, la normativa a tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro implica l’utilizzo di risorse oggi scarsamente disponibili con la conseguenza che i soggetti su cui incombono queste responsabilità risultano gravati di compiti ai limiti del proibitivo e, per questo, agli stessi, quotidianamente esposti al “ rischio penale”, dovrebbero essere riconosciuti inquadramento e trattamenti economici proporzionati a tali oneri.

Nicola Madìa

Avvocato penalista abilitato a professore associato di diritto penale

 

 



12 luglio 2022
© Riproduzione riservata


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