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Sugar Tax. Per la Consulta “non è costituzionalmente illegittima” l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate


Nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante del legislatore non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Per la Corte, proprio le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria. LA SENTENZA

26 MAR -

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 depositata oggi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax).

La Seconda Sezione del Tar Lazio aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la nuova imposta – non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo - è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche (fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le medesime sostanze.

Considerata la dichiarata finalità extrafiscale dell’imposta in oggetto – volta al contrasto del fenomeno dell’obesità e del diabete, nonché della diffusione degli effetti collaterali dannosi degli edulcoranti sintetici -, il Tar Lazio sosteneva che il diverso trattamento applicato a due fattispecie ritenute omogenee (bibite e altri prodotti alimentari, entrambi edulcorati) non trovasse alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa della medesima e fosse, quindi, irragionevolmente discriminatorio.

Nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante del legislatore – operata con l’introduzione della citata tassa – non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta, infatti, dalla relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della sugar tax, tale imposta è stata disegnata raccogliendo l’invito dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), contenuto nel suo Rapporto del 2015 ["Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (Ncds)"], ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione e da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da tempo.

Di conseguenza, ha proseguito la Corte, “la medesima giustificazione scientifica risulta [..] sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore”.

Premesso che la sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi prodotti ritenuti dannosi “per la salute, il cui eccessivo utilizzo può, pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il Ssn”, secondo la Corte, proprio le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.

Peraltro, anche la genericità del termine di riferimento individuato dal rimettente ("altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti") come fattispecie apparentemente omogenea a quelle delle bevande analcoliche conferma l’infondatezza della supposta violazione del principio di eguaglianza tributaria: “si tratta, infatti, di un insieme di prodotti con caratteristiche funzionali e nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle bevande edulcorate, insieme come tale. E ciò a maggior ragione in quanto la nuova imposta non grava sulle sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente sulle bevande edulcorate e in funzione della quantità di edulcoranti aggiunti evidentemente calcolata in base alla tipologia di prodotti alimentari (liquidi) interessata”.



26 marzo 2024
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