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Farmacia dei servizi. In G.U decreto che fissa criteri di gestione per le pubbliche


Normati i requisiti cui tutte le farmacie pubbliche si devono adeguare per attivare i nuovi servizi. Tra i paletti principali, l'osservanza dei Piani socio-sanitari regionali e l'aderenza alle norme fissate dal Patto di stabilità: necessario non produrre oneri per la finanza pubblica e nuovi incrementi di personale. 

21 MAR - Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale numero 67 del 20 marzo 2013, il decreto ministeriale dell’11 dicembre 2012 riguardante i “criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi”.

Il decreto del ministero della Salute – di concerto con il ministero dell’Economia – regola l’attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie “nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione tra farmacie pubbliche e private inserite nel Servizio sanitario nazionale”. Non sono però soggette alle disposizioni di questo decreto ministeriale le farmacie comunali “la cui gestione sia stata affidata nel rispetto elle regole di concorrenza, ivi incluso l’affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato operativo sia stato selezionato con procedura a evidenza pubblica”.

L’articolo 2 del decreto inquadra i criteri comuni a tutte le tipologie di gestione delle farmacie comunali. Non vengono ammesse a erogare servizi le farmacie comunali che non assicurano i seguenti requisiti: l’osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio-sanitari e regionali; la preventiva comunicazione all’azienda sanitaria della volontà di erogare i nuovi servizi; aderenza alle norme vigenti in materia di patto di stabilità, quindi senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale; l’adesione alle iniziative di collaborazione interprofessionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

La gestione delle farmacie – stabilisce l’articolo 3 – deve inoltre aver prodotto un risultato contabile di gestione positivo negli ultimi due esercizi finanziari. Ogni farmacia dovrà quindi dare atto dei dati specifici contabili di entrata e di spesa.

L’articolo 4 si occupa invece delle farmacie gestite a mezzo di azienda speciale, di società, di consorzi tra Comuni. In questi casi l’accesso all’erogazione dei nuovi servizi è subordinato alla condizione che la gestione non abbia registrato perdite progressive nelle ultime tre annualità di bilancio.

L’articolo 5, infine, spiega che i criteri per la remunerazione sono determinati dall’accordo collettivo nazionale. Quest’ultimo definisce anche i criteri i base ai quali gli accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia.

21 marzo 2013
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